Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39264/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La citata sentenza ha riformato quella del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato per i reati di cui agli artt.628, 337 e 582 cod. pen., escludendo la recidiva e riducendo la pena.

Considerato che i motivi di ricorso sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare, in relazione a diversi profili (sussistenza di circostanze, qualificazione del fatto quale furto in forma tentata, eccessività sanzonatoria) una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Osservato, in particolare, che a pg. 3 della sentenza e nelle pagine seguenti viene fornita adeguata giustificazione dei criteri che hanno condotto il giudice d'appello alla qualificazione del fatto in termini di rapina piuttosto che di furto, consumato e non tentato, caratterizzato dalle circostanze contestate e riconosciute; osservato che i giudizi ivi espressi sono immuni da illogicità manifeste, carenze e condittrorietà rilevabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La citata sentenza ha riformato quella del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato per i reati di cui agli artt.628, 337 e 582 cod. pen., escludendo la recidiva e riducendo la pena. Considerato che i motivi di ricorso sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare, in relazione a diversi profili (sussistenza di circostanze, qualificazione del fatto quale furto in forma tentata, eccessività sanzonatoria) una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Osservato, in particolare, che a pg. 3 della sentenza e nelle pagine seguenti viene fornita adeguata giustificazione dei criteri che hanno condotto il giudice d'appello alla qualificazione del fatto in termini di rapina piuttosto che di furto, consumato e non tentato, caratterizzato dalle circostanze contestate e riconosciute; osservato che i giudizi ivi espressi sono immuni da illogicità manifeste, carenze e condittrorietà rilevabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 39264/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris