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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 36025/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 gennaio 2023, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di eredi di 13runo Carannante, finalizzata a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza di patteggiamento pronunciata dal Pretore di Pozzuoli il 2 luglio 1998, irrevocabile il 23 settembre 1998.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, la Sessa, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa ha eccepito la violazione degli art. 31, comma 3, della legge n. 47 del 1985 e 39 della legge n. 724 del 1994, osservando che i due cespiti realizzati nel 1992 e nel 1993 da [OSCURATO:PERSONA] avevano una propria autonomia strutturale, per cui non può applicarsi nel caso di specie il principio della infrazionabilità della domanda di condono, posto che la norma non vietava all'autore dell'abuso di condonare due distinti immobili abusivi.

Né il Tribunale aveva considerato che gli appartamenti erano due nell'aprile 1993, ossia prima della legge del 1994 sul condono e prima del termine per l'esecuzione a rustico delle opere (31 dicembre 1993), per cui correttamente sono state due le istanze di condono e sono stati due i permessi rilasciati.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe inoltre erroneamente qualificato in termini di mera disponibilità di fatto il rapporto tra il bene e il soggetto richiedente il condono, senza tener conto della prova documentale in atti, da cui risulta che i fratelli Carannante, richiedenti il condono, avevano da anni stabilito le loro residenze negli appartamenti, per cui avevano un interesse diretto al condono.

Dunque, [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto che andava oltre la mera detenzione, avendo egli compiuto le attività preliminari alla domanda di sanatoria ed essendosi protratto il suo godimento del bene senza soluzione di continuità per tutti gli anni successivi, sino alla vendita del cespite alla Sessa.

L'autore dell'abuso, in definitiva, aveva conferito la detenzione qualificata del suo autonomo immobile al proprio figlio non con l'animus della rnera tolleranza del possesso, ma con la volontà di fargli godere il bene a titolo gratuito sin dalla domanda di condono, in cui peraltro si è dato atto che l'immobile era ultimato era stato regolarmente adibito ad uso abitativo del richiedente.

Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 6 e 8 della C.E.D.U., con conseguente inosservanza dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità della sanzione, rilevandosi che la ricorrente, sulla base di un permesso di costruire rilasciato nel 2013 e mai revocato, confidando nello Stato italiano, ha impegnato la sua vita e quella dei figli sul piano economico e organizzativo, per poi trovarsi al cospetto di una sanzione irrogata nel 1998. 2 Ce) [OSCURATO:PERSONA], dunque, non ha commesso il reato, ha acquistato il bene in buona fede con atto notarile, non ha ulteriori immobili e sta ancora pagando il mutuo, abitando in un immobile munito di titolo edilizio mai revocato e non più annullabile dalla P.A., per cui, sotto il profilo della ragionevolezza temporale, risulterebbe violato anche il principio di coerenza intrinseca dell'ordinamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In via preliminare, occorre premettere che, con sentenza n. 6727-2023 del 13 ottobre 2022, depositata il 17 febbraio 2023, questa Sezione ha rigettato i ricorsi per cassazione proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, i quali avevano impugnato in quella sede l'ordinanza del 24 novembre 2021, con cui il Tribunale di Napoli aveva disatteso la richiesta volta a ottenere la revoca o la sospensione dello stesso ordine di demolizione di demolizione per cui si procede in questa sede.

Con la sentenza n. 6727-2023, si è in particolare evidenziato che legittimamente il giudice dell'esecuzione aveva escluso la legittimità del condono ex lege n. 724 del 1994 rilasciato ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA], figli di [OSCURATO:PERSONA], destinatario della sentenza di patteggiamento per gli abusi edilizi riferiti all'immobile poi oggetto dell'ordine di demolizione, risultando la decisione del giudice dell'esecuzione coerente con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Rv. 269280 e Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 259292), secondo cui, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi a una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso.

Nel caso di specie, non poteva ritenersi rispettato il limite di condonabilità quantitativo fissato in 750 mc., a rulla rilevando che l'opera abusiva per cui si è proceduto era stata suddivisa in due unità immobiliari per essere oggetto di due distinte domande di condono e di due differenti procedimenti di sanatoria, uno relativo alla domanda n. 867 per 616,97 mc e uno relativo alla domanda n. 855 per 499,38 mc.; si è infatti osservato al riguardo che tale operazione di suddivisione delle istanze non poteva essere ritenuta corretta, posto che uno stesso soggetto non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il volume di volumetria, dovendo le richieste essere valutate in maniera unitaria quando, come nella vicenda in esame, si riferiscono alla stessa costruzione, oggetto peraltro del titolo di condanna.

La doglianza difensiva sul punto è stata dunque disattesa, risultando la questione sul mancato rispetto sostanziale del limite volumetrico di 750 mc. (limite eluso artatamente mediante la presentazione di due autonome istanze riferite a un medesimo complesso edilizio abusivo), assorbente rispetto all'ulteriore tema, pure evocato dal giudice dell'esecuzione, circa la carenza di legittimazione attiva dei richiedenti il condono, i quali avevano presentato le istanze di condono nella loro veste, invero irrituale, di "parenti di primo grado del proprietario".

Ancora, nella richiamata sentenza di legittimità n. 6727-2023, si è sottolineato che, al di là di ogni approfondimento, ritenuto non necessario, circa la legittimazione formale dei figli del condannato a presentare la richiesta di condono, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella illegittima procedura di sanatoria consentiva comunque di superare le censure difensive circa l'asserita violazione del principio di affidamento sia di Carannante che della consorte [OSCURATO:PERSONA], avendo il giudice dell'esecuzione ragionevolmente rimarcato sul punto che gli immobili in esame erano stati acquistati da persone perfettamente a conoscenza della condizione giuridica del bene, non solo per il rapporto di stretta familiarità con l'autore degli abusi, ma anche perché nei titoli di acquisto, in cui erano intervenuti a vario titolo entrambi i due ricorrenti, era stato chiaramente esplicitato il peculiare status delle unità immobiliari in esame, per cui doveva escludersi la buona fede anche della Sessa, e ciò a prescindere dal rilascio di provvedimenti di sanatoria rivelatisi illegittimi, stante la sostanziale elusione del limite volumetrico previsto dalla normativa sul condono del 1994.

A ciò è stato poi aggiunto che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024), in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico- edilizio violato.

Più di recente, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950) che il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c.

Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c.

Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria, consapevolezza nel caso di specie non era stata ritenuta sussistente dal giudice dell'esecuzione all'esito di un percorso argomentativo non manifestamente illogico e dunque non sindacabile in sede di legittimità.

Da ultimo, nella pronuncia prima citata, è stato ricordato che l'ordine di demolizione non riveste, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma, diversamente, una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato, per cui l'ordine, quando imposto dall'Autorità giudiziaria in uno con la sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'Autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva; da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

2. Tanto premesso, l'odierno ricorso deve essere ritenuto inammissibile, in quanto sostanzialmente ripropositivo di questioni già adeguatamente affrontate e superate nella precedente decisione del giudice dell'esecuzione, come detto ritenuta legittima con la recente decisione di questa Corte n. 6727-2023.

3. Resta solo da precisare che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale, pur a conoscenza di tale evoluzione processuale, ha correttamente ritenuto ammissibile il nuovo incidente di esecuzione, in ragione dell'elemento di novità costituito dalla volontà manifestata dalla ricorrente di demolire un manufatto al fine di rientrare nella cubatura assentibile: tale circostanza è stata tuttavia ritenuta irrilevante dal giudice dell'esecuzione, non solo perché la procedura di condono è risultata illegittima, stante l'artificioso frazionamento degli immobili, facenti parti di un complesso unitario, ma anche perché i ric:hiedenti, al tempo della presentazione delle relative istanze, godevano della mera disponibilità di fatto degli immobili, senza che vi fosse stato alcun atto legittimo di acquisto.

E comunque, si è precisato nell'ordinanza impugnata, l'eventuale demolizione di uno dei manufatti che determina il superamento della volumetria assentibile sarebbe stato inutile ai fini della regolarità della procedura di condono, posto che, da un lato, i condoni erano stati emessi sulla base di una situazione di fatto illegittima e, dall'altro, sono da ritenere ininfluenti le variazioni successive alla data ultima prevista dalla legge che ha previsto il beneficio (31. dicembre 1993).Orbene, anche tale impostazione appare immune da censure,, essendosi posto il giudice dell'esecuzione in sintonia con il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021, Rv. 282163), secondo cui, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. .39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge.

4. In conclusione, alla luce della sostanziale ripetitività dei temi proposti e della pertinenza delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata (non confutate nell'odierna impugnazione) circa l'unico elemento di novità proposto con il nuovo incidente di esecuzione, il ricorso proposto nell'interesse della Sessa deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 gennaio 2023, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di eredi di 13runo Carannante, finalizzata a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza di patteggiamento pronunciata dal Pretore di Pozzuoli il 2 luglio 1998, irrevocabile il 23 settembre 1998. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, la Sessa, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa ha eccepito la violazione degli art. 31, comma 3, della legge n. 47 del 1985 e 39 della legge n. 724 del 1994, osservando che i due cespiti realizzati nel 1992 e nel 1993 da [OSCURATO:PERSONA] avevano una propria autonomia strutturale, per cui non può applicarsi nel caso di specie il principio della infrazionabilità della domanda di condono, posto che la norma non vietava all'autore dell'abuso di condonare due distinti immobili abusivi. Né il Tribunale aveva considerato che gli appartamenti erano due nell'aprile 1993, ossia prima della legge del 1994 sul condono e prima del termine per l'esecuzione a rustico delle opere (31 dicembre 1993), per cui correttamente sono state due le istanze di condono e sono stati due i permessi rilasciati. Il giudice dell'esecuzione avrebbe inoltre erroneamente qualificato in termini di mera disponibilità di fatto il rapporto tra il bene e il soggetto richiedente il condono, senza tener conto della prova documentale in atti, da cui risulta che i fratelli Carannante, richiedenti il condono, avevano da anni stabilito le loro residenze negli appartamenti, per cui avevano un interesse diretto al condono. Dunque, [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto che andava oltre la mera detenzione, avendo egli compiuto le attività preliminari alla domanda di sanatoria ed essendosi protratto il suo godimento del bene senza soluzione di continuità per tutti gli anni successivi, sino alla vendita del cespite alla Sessa. L'autore dell'abuso, in definitiva, aveva conferito la detenzione qualificata del suo autonomo immobile al proprio figlio non con l'animus della rnera tolleranza del possesso, ma con la volontà di fargli godere il bene a titolo gratuito sin dalla domanda di condono, in cui peraltro si è dato atto che l'immobile era ultimato era stato regolarmente adibito ad uso abitativo del richiedente. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 6 e 8 della C.E.D.U., con conseguente inosservanza dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità della sanzione, rilevandosi che la ricorrente, sulla base di un permesso di costruire rilasciato nel 2013 e mai revocato, confidando nello Stato italiano, ha impegnato la sua vita e quella dei figli sul piano economico e organizzativo, per poi trovarsi al cospetto di una sanzione irrogata nel 1998. 2 Ce) [OSCURATO:PERSONA], dunque, non ha commesso il reato, ha acquistato il bene in buona fede con atto notarile, non ha ulteriori immobili e sta ancora pagando il mutuo, abitando in un immobile munito di titolo edilizio mai revocato e non più annullabile dalla P.A., per cui, sotto il profilo della ragionevolezza temporale, risulterebbe violato anche il principio di coerenza intrinseca dell'ordinamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In via preliminare, occorre premettere che, con sentenza n. 6727-2023 del 13 ottobre 2022, depositata il 17 febbraio 2023, questa Sezione ha rigettato i ricorsi per cassazione proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, i quali avevano impugnato in quella sede l'ordinanza del 24 novembre 2021, con cui il Tribunale di Napoli aveva disatteso la richiesta volta a ottenere la revoca o la sospensione dello stesso ordine di demolizione di demolizione per cui si procede in questa sede. Con la sentenza n. 6727-2023, si è in particolare evidenziato che legittimamente il giudice dell'esecuzione aveva escluso la legittimità del condono ex lege n. 724 del 1994 rilasciato ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA], figli di [OSCURATO:PERSONA], destinatario della sentenza di patteggiamento per gli abusi edilizi riferiti all'immobile poi oggetto dell'ordine di demolizione, risultando la decisione del giudice dell'esecuzione coerente con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Rv. 269280 e Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 259292), secondo cui, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi a una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso. Nel caso di specie, non poteva ritenersi rispettato il limite di condonabilità quantitativo fissato in 750 mc., a rulla rilevando che l'opera abusiva per cui si è proceduto era stata suddivisa in due unità immobiliari per essere oggetto di due distinte domande di condono e di due differenti procedimenti di sanatoria, uno relativo alla domanda n. 867 per 616,97 mc e uno relativo alla domanda n. 855 per 499,38 mc.; si è infatti osservato al riguardo che tale operazione di suddivisione delle istanze non poteva essere ritenuta corretta, posto che uno stesso soggetto non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il volume di volumetria, dovendo le richieste essere valutate in maniera unitaria quando, come nella vicenda in esame, si riferiscono alla stessa costruzione, oggetto peraltro del titolo di condanna. La doglianza difensiva sul punto è stata dunque disattesa, risultando la questione sul mancato rispetto sostanziale del limite volumetrico di 750 mc. (limite eluso artatamente mediante la presentazione di due autonome istanze riferite a un medesimo complesso edilizio abusivo), assorbente rispetto all'ulteriore tema, pure evocato dal giudice dell'esecuzione, circa la carenza di legittimazione attiva dei richiedenti il condono, i quali avevano presentato le istanze di condono nella loro veste, invero irrituale, di "parenti di primo grado del proprietario". Ancora, nella richiamata sentenza di legittimità n. 6727-2023, si è sottolineato che, al di là di ogni approfondimento, ritenuto non necessario, circa la legittimazione formale dei figli del condannato a presentare la richiesta di condono, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella illegittima procedura di sanatoria consentiva comunque di superare le censure difensive circa l'asserita violazione del principio di affidamento sia di Carannante che della consorte [OSCURATO:PERSONA], avendo il giudice dell'esecuzione ragionevolmente rimarcato sul punto che gli immobili in esame erano stati acquistati da persone perfettamente a conoscenza della condizione giuridica del bene, non solo per il rapporto di stretta familiarità con l'autore degli abusi, ma anche perché nei titoli di acquisto, in cui erano intervenuti a vario titolo entrambi i due ricorrenti, era stato chiaramente esplicitato il peculiare status delle unità immobiliari in esame, per cui doveva escludersi la buona fede anche della Sessa, e ciò a prescindere dal rilascio di provvedimenti di sanatoria rivelatisi illegittimi, stante la sostanziale elusione del limite volumetrico previsto dalla normativa sul condono del 1994. A ciò è stato poi aggiunto che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024), in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico- edilizio violato. Più di recente, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950) che il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria, consapevolezza nel caso di specie non era stata ritenuta sussistente dal giudice dell'esecuzione all'esito di un percorso argomentativo non manifestamente illogico e dunque non sindacabile in sede di legittimità. Da ultimo, nella pronuncia prima citata, è stato ricordato che l'ordine di demolizione non riveste, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma, diversamente, una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato, per cui l'ordine, quando imposto dall'Autorità giudiziaria in uno con la sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'Autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva; da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. 2. Tanto premesso, l'odierno ricorso deve essere ritenuto inammissibile, in quanto sostanzialmente ripropositivo di questioni già adeguatamente affrontate e superate nella precedente decisione del giudice dell'esecuzione, come detto ritenuta legittima con la recente decisione di questa Corte n. 6727-2023. 3. Resta solo da precisare che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale, pur a conoscenza di tale evoluzione processuale, ha correttamente ritenuto ammissibile il nuovo incidente di esecuzione, in ragione dell'elemento di novità costituito dalla volontà manifestata dalla ricorrente di demolire un manufatto al fine di rientrare nella cubatura assentibile: tale circostanza è stata tuttavia ritenuta irrilevante dal giudice dell'esecuzione, non solo perché la procedura di condono è risultata illegittima, stante l'artificioso frazionamento degli immobili, facenti parti di un complesso unitario, ma anche perché i ric:hiedenti, al tempo della presentazione delle relative istanze, godevano della mera disponibilità di fatto degli immobili, senza che vi fosse stato alcun atto legittimo di acquisto. E comunque, si è precisato nell'ordinanza impugnata, l'eventuale demolizione di uno dei manufatti che determina il superamento della volumetria assentibile sarebbe stato inutile ai fini della regolarità della procedura di condono, posto che, da un lato, i condoni erano stati emessi sulla base di una situazione di fatto illegittima e, dall'altro, sono da ritenere ininfluenti le variazioni successive alla data ultima prevista dalla legge che ha previsto il beneficio (31. dicembre 1993).Orbene, anche tale impostazione appare immune da censure,, essendosi posto il giudice dell'esecuzione in sintonia con il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021, Rv. 282163), secondo cui, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. .39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge. 4. In conclusione, alla luce della sostanziale ripetitività dei temi proposti e della pertinenza delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata (non confutate nell'odierna impugnazione) circa l'unico elemento di novità proposto con il nuovo incidente di esecuzione, il ricorso proposto nell'interesse della Sessa deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil
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