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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07697/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 4481 / 20 2 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentati e difes i, per procura allegata al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 223/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 9 gennaio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. I ricorrenti, già soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., hanno impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza indicata in epigrafe,con la quale è stato integralmente accolto l’appello erariale proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani, invece favorevole alla società, in contenzioso concernente un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di maggiori redditi a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2013.

2. L’Amministrazione finanziaria ha depositato controricorso.

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato separate istanze di cessazione della materia del contendere, dando atto di aver definito il contenzioso con atto di conciliazione ai sensi dell’art. 48, comma 4-bis, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546.

Considerato che:

1. L’avvenuto deposito di istanza congiunta di cessazione della materia del contendere rende superfluo lo scrutinio dei motivi.

L’accordo di conciliazione, prodotto dall’Avvocatura dello Stato con nota di deposito del 10 ottobre 2024, ha comportato la rideterminazione della pretesa erariale secondo la proposta effettuata dalla Direzione provinciale di Trapani dell’Agenzia delle entrate datata 17 settembre 2024, che i contribuenti risultano aver sottoscritto per accettazione il 7 ottobresuccessivo.

2. In presenza di tale istanza congiunta, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere conformemente a quanto disposto dall’art. 48, commi 2 e 4-bis, del d.lgs. n. 546/1992.Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Spese del giudizio compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 4481 / 20 2 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentati e difes i, per procura allegata al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 223/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 9 gennaio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. I ricorrenti, già soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., hanno impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza indicata in epigrafe,con la quale è stato integralmente accolto l’appello erariale proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani, invece favorevole alla società, in contenzioso concernente un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di maggiori redditi a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2013. 2. L’Amministrazione finanziaria ha depositato controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato separate istanze di cessazione della materia del contendere, dando atto di aver definito il contenzioso con atto di conciliazione ai sensi dell’art. 48, comma 4-bis, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546. Considerato che: 1. L’avvenuto deposito di istanza congiunta di cessazione della materia del contendere rende superfluo lo scrutinio dei motivi. L’accordo di conciliazione, prodotto dall’Avvocatura dello Stato con nota di deposito del 10 ottobre 2024, ha comportato la rideterminazione della pretesa erariale secondo la proposta effettuata dalla Direzione provinciale di Trapani dell’Agenzia delle entrate datata 17 settembre 2024, che i contribuenti risultano aver sottoscritto per accettazione il 7 ottobresuccessivo. 2. In presenza di tale istanza congiunta, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere conformemente a quanto disposto dall’art. 48, commi 2 e 4-bis, del d.lgs. n. 546/1992.Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese del giudizio compensa
Sentenza Cassazione n. 07697/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris