Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24846/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e rapporto - ORDINANZA Indennità sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13962/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio i!n Genova, via XX Settembre n. 33/4A, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 128, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1355/2017, pubblicata il 30 marzo 2017, notificata il 31 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle pari:i ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. adiva il Tribunale di Milano, sezione lavoro, chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora S.r.l.) al pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c., nel suo massimo ammontare, pari alla media annuale delle provvigioni maturate tra il 31 gennaio 2008 e il 2 giugno 2009, per l'importo di euro 247.182,43, oltre al FIRR.

Esponeva, in proposito, la ricorrente: che aveva intrattenuto rapporto di agenzia, nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2008 e il 2 giugno 2009, con [OSCURATO:PERSONA], in forza di contratto concluso il 31 gennaio 2008; che in tale periodo aveva acquisito nuovi clienti e, in particolare, aveva portato i clienti Sogim ed [OSCURATO:PERSONA]; che, in ogni caso, aveva aumentato il fatturato della preponente e le aveva apportato indubitabili vantaggi.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale resisteva alla domanda e, in particolare, deduceva: che l'agente non le aveva procurato nuovi clienti, posto che tutti i clienti direzionali indicati in contratto erano stati oggetto di passaggio nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda, cui seguiva la cessione dello stesso ramo d'azienda, a cura di Manifatture dell'[OSCURATO:SOCIETA].; che i clienti erano stati acquisiti tramite quest'ultima società, già preponente della Panna sin dal 2003 e posta in concordato preventivo nel 2008, mentre gli ulteriori clienti indicati dalla ricorrente erano stati procurati, in vigenza del contratto di agenzia, direttamente dalla preponente.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di parte ricorrente e, in subordine, il suo accoglimento limitatamente alle minori somme di euro 25.347,90 o di euro 31.831,90.

Previa riassegnazione della causa alla sezione ordinaria competente per materia, il Tribunale adito, con sentenza n. 6177/2016, depositata il 17 maggio 2016, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Panna, dell'importo di euro 247.182,43, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

La sentenza di prime cure precisava che, dalla documentazione in atti, risultava che la gran parte dei clienti direzionali faceva parte del ramo d'azienda, dapprima affittato e poi ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] dalla precedente mandante Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA].

Aggiungeva che era, del resto, pacifico che, per effetto della promozione degli affari con detti clienti, la Panna aveva ricevuto, nel 2007, dalla preponente Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 112.082,60, a titolo di indennità suppletiva di clientela e di FIRR.

In ordine al fatto dedotto - secondo cui la Panna aveva procurato ad [OSCURATO:PERSONA], nel 2008 e nel 2009, i nuovi clienti Sogim ed [OSCURATO:PERSONA] -, il Tribunale negava tale circostanza, poiché dalla documentazione in atti risultava che le trattative con Sogim erano state avviate direttamente da [OSCURATO:PERSONA] mentre il cliente [OSCURATO:PERSONA] faceva parte dei clienti direzionali indicati nel contratto di agenzia ed oggetto di affitto, poi divenuto cessione, del ramo d'azienda, da parte di Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA].

Nondimeno, la pronuncia di prime cure evidenziava che Panna aveva sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e aveva innegabilmente procurato sostanziali vantaggi alla preponente, come si poteva ricavare agevolmente dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita il 13 dicembre 2007, appena prima della stipulazione del contratto di agenzia con Panna, nonché dalle ingenti provvigioni da questa pacificamente maturate durante lo svolgimento del breve rapporto intrattenuto, come risultanti dai bilanci 2008, 2009 e 2010, depositati da [OSCURATO:PERSONA].

Determinava, dunque, l'importo dovuto, a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, in curo 247.182,43 e respingeva l'ulteriore domanda di riconoscimento del FIRR, in quanto alternativa rispetto all'indennità accordata. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con citazione notificata il 10 giugno 2016, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, lin totale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda di riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, avanzata da [OSCURATO:SOCIETA].

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la sentenza impugnata aveva giustamente negato che l'agente avesse procurato nuovi clienti, poiché dal contratto di agenzia del 31 gennaio 2008 emergeva che i clienti indicati dalla Panna erano in realtà già clienti acquisiti da [OSCURATO:PERSONA], in quanto provenienti dalla sua dante causa; b) che, in ordine alla causale dell'indennità pretesa per il procacciamento di nuovi clienti, si trattava dell'unica domanda svolta dall'attrice, come era ricavabile dallo stesso svolgimento dei fatti sviluppato dalla sentenza di primo grado; c) che, ad ogni buon conto, anche ove si fosse disattesa la doglianza di ultra-petizione, restava fermo il fatto che non sussistevano neppure gli estremi per ritenere provato il secondo dei requisiti previsti dall'art. 1751 c.c. per iil riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, cioè il sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti e il concorrente perdurare dei vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti; d) che, infatti, dall'analisi della documentazione versata in atti, risultava addirittura un calo di fatturato di circa il 30%, atteso che nel 2008 questo ammontava ad euro 7.365.578 mentre nel 2009 si era ridotto ad euro 5.195.467; e) che, all'esito della disamina di tali circostanze, si desumeva che, a fronte di clienti già in portafoglio di [OSCURATO:PERSONA], nessun sostanziale vantaggio permaneva in capo alla preponente al momento della cessazione del rapporto; f) che doveva considerarsi, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] non nasceva dal nulla, in quanto tutti i clienti direzionali indicati in contratto erano stati oggetto di transito - nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda, prima, e di cessione di ramo d'azienda, poi - con la sua dante causa.3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.- Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello negato l'ammissione delle prove orali tempestivamente dedotte, volte a dimostrare che l'agente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquisito i clienti indicati nel contratto di agenzia quali clienti direzionali di [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ambito dello stesso motivo la ricorrente prospetta, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2722 c.c., per avere il Giudice di secondo grado ritenuto documentalmente provato che i clienti indicati come direzionali non fossero, in realtà, nuovi clienti successivamente acquisiti da Panna.

Al riguardo, l'istante sostiene che compito dell'agente sarebbe stato proprio quello di acquisire tali clienti, facendoli transitare alla nuova preponente, poiché i relativi contratti non erano stati traslati effettivamente alla nuova società.

Sicché i capitoli di prova all'uopo articolati - debitamente trascritti nel ricorso - sarebbero stati diretti appunto a dimostrare che, solo grazie all'attività di promozione svolta dall'agente, tali clienti, un tempo di Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA], si erano convinti ad acquistare merci da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.- Il motivo è infondato.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017).

Nella fattispecie sia la sentenza di prime cure sia la sentenza d'appello hanno congruamente motivato, sia in chiave logica sia in chiave giuridica, sulle ragioni per le quali la prova orale richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse essere ammessa.

Si è, infatti, sostenuto che dalla prova precostituita, di cui si è dato ampio e adeguato conto, risultava che i clienti direzionali, in ordine ai quali l'agente ha reclamato il procacciamento di nuovi affari, facevano parte del ramo d'azienda, dapprima affittato e poi ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] dalla precedente mandante Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA].

A fronte della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] solo in data 13 dicembre 2007, appena prima della conclusione del contratto di agenzia con Panna, i clienti da subito in entrata nella nuova società, tra cui quelli menzionati dalla ricorrente, erano stati appunto portati in dotazione dalla sua dante causa Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA], quali clienti direzionali, come emergeva dalla documentazione esaustiva in atti.

Sicché del tuto correttamente è stata esclusa la prova atta a dimostrare che tali clienti direzionali fossero stati procurati dall'agente. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto viziata da ultra-petizione la pronuncia del Giudice di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia sul presupposto della sussistenza di un requisito asseritamente non dedotto dalla stessa società.Sul punto, la ricorrente obietta che il Giudice del gravame ha ritenuto integrato il vizio di ultra-petizione della sentenza di primo grado, poiché l'agente avrebbe agito esclusivamente per il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, sulla base della fatto di avere procurato al preponente nuovi clienti, senza far valere, invece, la causale alternativa del sensibile sviluppo degli affari rispetto a clienti già esistenti, con i conseguenti sostanziali vantaggi perdurati alla cessazione del rapporto.

Senonché, secondo l'istante, nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, oltre al riferimento all'apporto determinante e decisivo fornito per il passaggio dei clienti dalla Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato specificamente esposto l'ulteriore profilo dell'ampio godimento dei vantaggi derivanti dall'acquisizione e dallo sviluppo dei clienti già in essere, come da testuali passi riportati dell'atto introduttivo. 2.1.- Il mezzo di critica è fondato.

Infatti, risulta espressamente che alla lettera FF) del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'agenzia ha fatto valere, ai fini della rivendicazione del diritto di percepire l'indennità di cessazione del rapporto, anche la specifica causa petendi rappresentata dallo sviluppo della clientela esistente, a fronte del perdurante godimento dei vantaggi derivanti da tale sviluppo.

Tale causa petendi è riportata anche alla lettera B) del ricorso ex art. 414 c.p.c., dove si afferma che, nel denegato caso in cui i clienti direzionali non siano ritenuti acquisiti dall'agente, comunque il fatturato generato da detti clienti è comunque imputabile e riconducibile solo ed esclusivamente all'apporto determinante e decisivo della società Panna.

Ed ancora, alla lettera A) dello stesso ricorso, in ordine alla quantificazione dell'indennità invocata, si richiama la dedotta e provata introduzione e acquisizione di nuovi importanti clienti "o, comunque, l'esponenziale sviluppo, incremento e potenziamento di quelli esistenti".

Sicché dalle risultanze processuali puntualmente dedotte si evince che l'agente ha fatto valere sia la causa petendi rappresentata dall'aver procurato nuovi clienti al preponente, sia la causa petendi consacrata nel sensibile sviluppo degli affari con i clienti pregressi, tanto da determinare un persistente vantaggio economico nella sfera patrimoniale del preponente.

È noto che nel rapporto di agenzia il diritto all'indennità di scioglimento del contratto - secondo la disciplina dell'art. 1751 c.c. derivante dalla modifica del primo alinea del primo comma attuata dal d.lgs. n. 65/1999, al fine di dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria n. 86/653 del 18 dicembre 1986 - è subordinato alla concorrente presenza sia del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, sia del requisito della permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 20047 del 06/10/2016; Sez.

L, Sentenza n. 486 del 14/01/2016; Sez.

L, Sentenza n. 9317 del 26/06/2002; Sez.

L, Sentenza n. 5467 del 02/05/2000).

Per l'effetto, l'agente ha specificamente allegato, secondo quanto innanzi riportato, la circostanza che, al momento dell'effettiva cessazione del rapporto di agenzia, l'agente aveva incrementato il volume di affari, seppure a fronte di un portafoglio clienti invariato.

Ne discende che la sentenza impugnata ha violato l'art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto che la declaratoria di condanna del Giudice di prime cure fosse inammissibile, perché lesiva del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato„ avendo deciso su una causa petendi non dedotta (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9255 del 06/04/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019). 3.- Il terzo motivo di ricorso investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1751 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente considerato, quale elemento determinante ai fini di accertare, tanto il requisito del sensibile sviluppo, da parte dell'agente, degli affari conclusi con i clienti già esistenti del preponente, quanto il requisito della permanenza in capo a quest'ultimo dei vantaggi derivanti da tali affari, le risultanze dei bilanci relativi agli anni 2008 e 2009.

Sulla scorta di questi riferimenti, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'agente non avesse incrementato gli affari della società preponente e che quest'ultima non avesse continuato a ricevere vantaggi da tali affari dopo la cessazione del rapporto di agenzia, avuto riguardo al fatto che, dal secondo di tali bilanci, risultava una riduzione del fatturato, rispetto a quello dell'anno precedente, pari al 30%, ammontando il fatturato dell'anno 2008 ad euro 7.365.578 ed il fatturato dell'anno 2009 ad euro

5.195.467. Ad avviso dell'istante, il dato di partenza da considerare avrebbe dovuto essere quello relativo al fatturato conseguito dal preponente nell'anno antecedente al conferimento dell'incarico all'agente (incarico risalente al 31 gennaio 2008), poiché solo in tal modo sarebbe stato possibile verificare e valutare in concreto il lavoro svolto dall'agente medesimo.

E, inoltre, la verifica della sussistenza del requisito della permanenza in capo al preponente dei vantaggi derivanti dagli affari conclusi dall'agente con i clienti già esistenti doveva essere desunta dalle risultanze del bilancio dell'anno 2009, limitatamente al periodo in cui l'incarico di agenzia ha avuto attuazione, atteso che detto incarico era cessato il 2 giugno 2009. 3.1.- La censura è assorbita dall'accoolimento del secondo motivo.

Infatti, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17004 d& 20/08/2015; Sez.

U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007).

Nella fattispecie, il Giudice del gravame ha escluso che la domanda di riconoscimento dell'indennità per intervenuta cessazione del rapporto di agenzia sia stata proposta anche per la causale rappresentata dal sensibile sviluppo degli affari con i clienti preesistenti, a fronte della persistenza di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con detti clienti, poiché - a dire della Corte territoriale - è stata fatta valere la sola causale (disattesa nel merito) rappresentata dall'aver procurato al preponente nuovi clienti.

Cosicché è stata, di fatto, affermata dalla Corte d'appello, in rito, l'inammissibilità di tale ulteriore pretesa (accolta nel merito in primo grado), con la conseguenza che la gradata deduzione sulla infondatezza nel merito della stessa pretesa, per asserito decremento degli affari nel periodo in cui il rapporto di agenzia ha avuto corso - ossia dal 31 gennaio 2008 al 2 giugno 2009 -, è ultronea, in quanto pronunciata all'esito della declaratoria di inammissibilità, con la quale la Corte di merito si è spogliata della potestas iudicandi sul punto.

Tanto implica che il motivo di ricorso sulla subordinata di merito è assorbito dall'accoglimento del motivo sulla pregiudiziale in rito.

Spetterà, dunque, al Giudice d'appello rivalutare detta domanda nel merito.

Giova, all'uopo, evidenziare che, quanto alla motivazione ad abundantiam, ossia alla decisione basata su autonome rationes decidendi, alternative o subordinate, ciascuna delle quali sufficiente a sorreggere la soluzione concretamente adottata, la conclusione è diversa, nel senso di richiedere che tutte e ciascuna generino un onere di specifica impugnazione, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allorché la pronuncia, di rigetto o di accoglimento, sia basata su più motivazioni omogenee, ossia tutte di rito o tutte di merito, che operano sullo stesso piano in via rafforzativa, e non già, come nel caso di specie, disomogenee, tendenti in via esclusiva al rigetto della domanda - alcune di rito assorbenti e altre di merito assorbite -, che operano su piani sfalsati (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019). 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del primo motivo, l'accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del secondo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata, cori rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rapporto - ORDINANZA Indennità sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13962/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio i!n Genova, via XX Settembre n. 33/4A, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 128, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1355/2017, pubblicata il 30 marzo 2017, notificata il 31 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle pari:i ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. adiva il Tribunale di Milano, sezione lavoro, chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora S.r.l.) al pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c., nel suo massimo ammontare, pari alla media annuale delle provvigioni maturate tra il 31 gennaio 2008 e il 2 giugno 2009, per l'importo di euro 247.182,43, oltre al FIRR. Esponeva, in proposito, la ricorrente: che aveva intrattenuto rapporto di agenzia, nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2008 e il 2 giugno 2009, con [OSCURATO:PERSONA], in forza di contratto concluso il 31 gennaio 2008; che in tale periodo aveva acquisito nuovi clienti e, in particolare, aveva portato i clienti Sogim ed [OSCURATO:PERSONA]; che, in ogni caso, aveva aumentato il fatturato della preponente e le aveva apportato indubitabili vantaggi. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale resisteva alla domanda e, in particolare, deduceva: che l'agente non le aveva procurato nuovi clienti, posto che tutti i clienti direzionali indicati in contratto erano stati oggetto di passaggio nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda, cui seguiva la cessione dello stesso ramo d'azienda, a cura di Manifatture dell'[OSCURATO:SOCIETA].; che i clienti erano stati acquisiti tramite quest'ultima società, già preponente della Panna sin dal 2003 e posta in concordato preventivo nel 2008, mentre gli ulteriori clienti indicati dalla ricorrente erano stati procurati, in vigenza del contratto di agenzia, direttamente dalla preponente. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di parte ricorrente e, in subordine, il suo accoglimento limitatamente alle minori somme di euro 25.347,90 o di euro 31.831,90. Previa riassegnazione della causa alla sezione ordinaria competente per materia, il Tribunale adito, con sentenza n. 6177/2016, depositata il 17 maggio 2016, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Panna, dell'importo di euro 247.182,43, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia. La sentenza di prime cure precisava che, dalla documentazione in atti, risultava che la gran parte dei clienti direzionali faceva parte del ramo d'azienda, dapprima affittato e poi ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] dalla precedente mandante Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA]. Aggiungeva che era, del resto, pacifico che, per effetto della promozione degli affari con detti clienti, la Panna aveva ricevuto, nel 2007, dalla preponente Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 112.082,60, a titolo di indennità suppletiva di clientela e di FIRR. In ordine al fatto dedotto - secondo cui la Panna aveva procurato ad [OSCURATO:PERSONA], nel 2008 e nel 2009, i nuovi clienti Sogim ed [OSCURATO:PERSONA] -, il Tribunale negava tale circostanza, poiché dalla documentazione in atti risultava che le trattative con Sogim erano state avviate direttamente da [OSCURATO:PERSONA] mentre il cliente [OSCURATO:PERSONA] faceva parte dei clienti direzionali indicati nel contratto di agenzia ed oggetto di affitto, poi divenuto cessione, del ramo d'azienda, da parte di Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, la pronuncia di prime cure evidenziava che Panna aveva sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e aveva innegabilmente procurato sostanziali vantaggi alla preponente, come si poteva ricavare agevolmente dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita il 13 dicembre 2007, appena prima della stipulazione del contratto di agenzia con Panna, nonché dalle ingenti provvigioni da questa pacificamente maturate durante lo svolgimento del breve rapporto intrattenuto, come risultanti dai bilanci 2008, 2009 e 2010, depositati da [OSCURATO:PERSONA]. Determinava, dunque, l'importo dovuto, a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, in curo 247.182,43 e respingeva l'ulteriore domanda di riconoscimento del FIRR, in quanto alternativa rispetto all'indennità accordata. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con citazione notificata il 10 giugno 2016, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, lin totale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda di riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la sentenza impugnata aveva giustamente negato che l'agente avesse procurato nuovi clienti, poiché dal contratto di agenzia del 31 gennaio 2008 emergeva che i clienti indicati dalla Panna erano in realtà già clienti acquisiti da [OSCURATO:PERSONA], in quanto provenienti dalla sua dante causa; b) che, in ordine alla causale dell'indennità pretesa per il procacciamento di nuovi clienti, si trattava dell'unica domanda svolta dall'attrice, come era ricavabile dallo stesso svolgimento dei fatti sviluppato dalla sentenza di primo grado; c) che, ad ogni buon conto, anche ove si fosse disattesa la doglianza di ultra-petizione, restava fermo il fatto che non sussistevano neppure gli estremi per ritenere provato il secondo dei requisiti previsti dall'art. 1751 c.c. per iil riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, cioè il sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti e il concorrente perdurare dei vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti; d) che, infatti, dall'analisi della documentazione versata in atti, risultava addirittura un calo di fatturato di circa il 30%, atteso che nel 2008 questo ammontava ad euro 7.365.578 mentre nel 2009 si era ridotto ad euro 5.195.467; e) che, all'esito della disamina di tali circostanze, si desumeva che, a fronte di clienti già in portafoglio di [OSCURATO:PERSONA], nessun sostanziale vantaggio permaneva in capo alla preponente al momento della cessazione del rapporto; f) che doveva considerarsi, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] non nasceva dal nulla, in quanto tutti i clienti direzionali indicati in contratto erano stati oggetto di transito - nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda, prima, e di cessione di ramo d'azienda, poi - con la sua dante causa.3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.- Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello negato l'ammissione delle prove orali tempestivamente dedotte, volte a dimostrare che l'agente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquisito i clienti indicati nel contratto di agenzia quali clienti direzionali di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito dello stesso motivo la ricorrente prospetta, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2722 c.c., per avere il Giudice di secondo grado ritenuto documentalmente provato che i clienti indicati come direzionali non fossero, in realtà, nuovi clienti successivamente acquisiti da Panna. Al riguardo, l'istante sostiene che compito dell'agente sarebbe stato proprio quello di acquisire tali clienti, facendoli transitare alla nuova preponente, poiché i relativi contratti non erano stati traslati effettivamente alla nuova società. Sicché i capitoli di prova all'uopo articolati - debitamente trascritti nel ricorso - sarebbero stati diretti appunto a dimostrare che, solo grazie all'attività di promozione svolta dall'agente, tali clienti, un tempo di Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA], si erano convinti ad acquistare merci da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.- Il motivo è infondato. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017). Nella fattispecie sia la sentenza di prime cure sia la sentenza d'appello hanno congruamente motivato, sia in chiave logica sia in chiave giuridica, sulle ragioni per le quali la prova orale richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse essere ammessa. Si è, infatti, sostenuto che dalla prova precostituita, di cui si è dato ampio e adeguato conto, risultava che i clienti direzionali, in ordine ai quali l'agente ha reclamato il procacciamento di nuovi affari, facevano parte del ramo d'azienda, dapprima affittato e poi ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] dalla precedente mandante Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA]. A fronte della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] solo in data 13 dicembre 2007, appena prima della conclusione del contratto di agenzia con Panna, i clienti da subito in entrata nella nuova società, tra cui quelli menzionati dalla ricorrente, erano stati appunto portati in dotazione dalla sua dante causa Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA], quali clienti direzionali, come emergeva dalla documentazione esaustiva in atti. Sicché del tuto correttamente è stata esclusa la prova atta a dimostrare che tali clienti direzionali fossero stati procurati dall'agente. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto viziata da ultra-petizione la pronuncia del Giudice di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia sul presupposto della sussistenza di un requisito asseritamente non dedotto dalla stessa società.Sul punto, la ricorrente obietta che il Giudice del gravame ha ritenuto integrato il vizio di ultra-petizione della sentenza di primo grado, poiché l'agente avrebbe agito esclusivamente per il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, sulla base della fatto di avere procurato al preponente nuovi clienti, senza far valere, invece, la causale alternativa del sensibile sviluppo degli affari rispetto a clienti già esistenti, con i conseguenti sostanziali vantaggi perdurati alla cessazione del rapporto. Senonché, secondo l'istante, nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, oltre al riferimento all'apporto determinante e decisivo fornito per il passaggio dei clienti dalla Manifatture dell'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato specificamente esposto l'ulteriore profilo dell'ampio godimento dei vantaggi derivanti dall'acquisizione e dallo sviluppo dei clienti già in essere, come da testuali passi riportati dell'atto introduttivo. 2.1.- Il mezzo di critica è fondato. Infatti, risulta espressamente che alla lettera FF) del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'agenzia ha fatto valere, ai fini della rivendicazione del diritto di percepire l'indennità di cessazione del rapporto, anche la specifica causa petendi rappresentata dallo sviluppo della clientela esistente, a fronte del perdurante godimento dei vantaggi derivanti da tale sviluppo. Tale causa petendi è riportata anche alla lettera B) del ricorso ex art. 414 c.p.c., dove si afferma che, nel denegato caso in cui i clienti direzionali non siano ritenuti acquisiti dall'agente, comunque il fatturato generato da detti clienti è comunque imputabile e riconducibile solo ed esclusivamente all'apporto determinante e decisivo della società Panna. Ed ancora, alla lettera A) dello stesso ricorso, in ordine alla quantificazione dell'indennità invocata, si richiama la dedotta e provata introduzione e acquisizione di nuovi importanti clienti "o, comunque, l'esponenziale sviluppo, incremento e potenziamento di quelli esistenti". Sicché dalle risultanze processuali puntualmente dedotte si evince che l'agente ha fatto valere sia la causa petendi rappresentata dall'aver procurato nuovi clienti al preponente, sia la causa petendi consacrata nel sensibile sviluppo degli affari con i clienti pregressi, tanto da determinare un persistente vantaggio economico nella sfera patrimoniale del preponente. È noto che nel rapporto di agenzia il diritto all'indennità di scioglimento del contratto - secondo la disciplina dell'art. 1751 c.c. derivante dalla modifica del primo alinea del primo comma attuata dal d.lgs. n. 65/1999, al fine di dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria n. 86/653 del 18 dicembre 1986 - è subordinato alla concorrente presenza sia del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, sia del requisito della permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20047 del 06/10/2016; Sez. L, Sentenza n. 486 del 14/01/2016; Sez. L, Sentenza n. 9317 del 26/06/2002; Sez. L, Sentenza n. 5467 del 02/05/2000). Per l'effetto, l'agente ha specificamente allegato, secondo quanto innanzi riportato, la circostanza che, al momento dell'effettiva cessazione del rapporto di agenzia, l'agente aveva incrementato il volume di affari, seppure a fronte di un portafoglio clienti invariato. Ne discende che la sentenza impugnata ha violato l'art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto che la declaratoria di condanna del Giudice di prime cure fosse inammissibile, perché lesiva del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato„ avendo deciso su una causa petendi non dedotta (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9255 del 06/04/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019). 3.- Il terzo motivo di ricorso investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1751 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente considerato, quale elemento determinante ai fini di accertare, tanto il requisito del sensibile sviluppo, da parte dell'agente, degli affari conclusi con i clienti già esistenti del preponente, quanto il requisito della permanenza in capo a quest'ultimo dei vantaggi derivanti da tali affari, le risultanze dei bilanci relativi agli anni 2008 e 2009. Sulla scorta di questi riferimenti, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'agente non avesse incrementato gli affari della società preponente e che quest'ultima non avesse continuato a ricevere vantaggi da tali affari dopo la cessazione del rapporto di agenzia, avuto riguardo al fatto che, dal secondo di tali bilanci, risultava una riduzione del fatturato, rispetto a quello dell'anno precedente, pari al 30%, ammontando il fatturato dell'anno 2008 ad euro 7.365.578 ed il fatturato dell'anno 2009 ad euro 5.195.467. Ad avviso dell'istante, il dato di partenza da considerare avrebbe dovuto essere quello relativo al fatturato conseguito dal preponente nell'anno antecedente al conferimento dell'incarico all'agente (incarico risalente al 31 gennaio 2008), poiché solo in tal modo sarebbe stato possibile verificare e valutare in concreto il lavoro svolto dall'agente medesimo. E, inoltre, la verifica della sussistenza del requisito della permanenza in capo al preponente dei vantaggi derivanti dagli affari conclusi dall'agente con i clienti già esistenti doveva essere desunta dalle risultanze del bilancio dell'anno 2009, limitatamente al periodo in cui l'incarico di agenzia ha avuto attuazione, atteso che detto incarico era cessato il 2 giugno 2009. 3.1.- La censura è assorbita dall'accoolimento del secondo motivo. Infatti, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17004 d& 20/08/2015; Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007). Nella fattispecie, il Giudice del gravame ha escluso che la domanda di riconoscimento dell'indennità per intervenuta cessazione del rapporto di agenzia sia stata proposta anche per la causale rappresentata dal sensibile sviluppo degli affari con i clienti preesistenti, a fronte della persistenza di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con detti clienti, poiché - a dire della Corte territoriale - è stata fatta valere la sola causale (disattesa nel merito) rappresentata dall'aver procurato al preponente nuovi clienti. Cosicché è stata, di fatto, affermata dalla Corte d'appello, in rito, l'inammissibilità di tale ulteriore pretesa (accolta nel merito in primo grado), con la conseguenza che la gradata deduzione sulla infondatezza nel merito della stessa pretesa, per asserito decremento degli affari nel periodo in cui il rapporto di agenzia ha avuto corso - ossia dal 31 gennaio 2008 al 2 giugno 2009 -, è ultronea, in quanto pronunciata all'esito della declaratoria di inammissibilità, con la quale la Corte di merito si è spogliata della potestas iudicandi sul punto. Tanto implica che il motivo di ricorso sulla subordinata di merito è assorbito dall'accoglimento del motivo sulla pregiudiziale in rito. Spetterà, dunque, al Giudice d'appello rivalutare detta domanda nel merito. Giova, all'uopo, evidenziare che, quanto alla motivazione ad abundantiam, ossia alla decisione basata su autonome rationes decidendi, alternative o subordinate, ciascuna delle quali sufficiente a sorreggere la soluzione concretamente adottata, la conclusione è diversa, nel senso di richiedere che tutte e ciascuna generino un onere di specifica impugnazione, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allorché la pronuncia, di rigetto o di accoglimento, sia basata su più motivazioni omogenee, ossia tutte di rito o tutte di merito, che operano sullo stesso piano in via rafforzativa, e non già, come nel caso di specie, disomogenee, tendenti in via esclusiva al rigetto della domanda - alcune di rito assorbenti e altre di merito assorbite -, che operano su piani sfalsati (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019). 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del primo motivo, l'accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del secondo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso. La sentenza impugnata va cassata, cori rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in r
Sentenza Cassazione n. 24846/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris