CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 4 luglio 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati, in concorso formale, di cui agli artt.477 e 468 cod. pen., in riferimento alla contraffazione di un permesso di parcheggio, utilizzato dall'imputato, recante lo stemma apocrifo della Repubblica Italiana; fatto commesso in Napoli il 5 giugno 2013. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato denuncia, con due motivi: I). l'omessa pronuncia sull'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello, ritualmente eccepita nel corso del relativo giudizio; II). il vizio di motivazione quanto alla grossolanità della contraffazione del permesso dì parcheggio di cui all'imputazione. 3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 15 novembre 2021, il difensore dell'imputato ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, alla data della pronuncia della sentenza di appello, il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei) non era ancora decorso. Lo stesso è, invero, spirato il 2 gennaio 2021, tenuto conto, altresì, della sospensione dei relativi termini dal 21 ottobre 2020 al 18 novembre 2020 - per giorni 28 da computarsi in aggiunta a quello ordinario del 5 dicembre 2013 - in conseguenza dell'istanza di rinvio presentata dalla difesa. 4.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell'affermare che, per escludere la punibilità, nel caso di creazione di documenti interamente falsi o di alterazione di documenti veri, occorre che la falsificazione sia grossolana e, cioè, immediatamente riconoscibile "ictu °culi" da chiunque, senza necessità dì particolari indagini (Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, Rv. 276244; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Rv. 263279). La valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile ex art. 49 cod. pen., dev'essere fatta, invero, "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post" (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Rv. 257063; Sez. 5, n. 2629 del 01/02/1992, Rv. 194322).Come premesso, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione che si sottrae a rilievi di illogicità evidente, delle ragioni per le quali si dovesse ritenere che la contraffazione del permesso di parcheggio utilizzato dal Pagano non fosse immediatamente riconoscibile, evidenziando come gli stessi ufficiali di polizia, sebbene qualificati ed esperti, avessero avuto necessità di effettuare specifici esami prima di riscontrarne la falsità. E va detto che l'apprezzamento della grossolanità del falso costituisce valutazione di merito in relazione alla quale, se adeguatamente motivata, non è consentito il vaglio di legittimità. 5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] I. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] )krnmutit LAI