CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 12918/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11861/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BENEVENTO n. 2184/2021,depositata i l 28/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2184/2021 del Tribunale di Benevento, che ha respinto il gravame da egli proposto contro la sentenza del Giudice di pace, che aveva sì accolto la sua opposizione alla irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ma aveva poi compensato le spese di lite “in considerazione del fatto che il ricorrente nel presente contenzioso poteva stare in giudizio senza l’ausilio di un professionista legale del quale pertanto si assume i relativi oneri”. Il giudice d’appello ha osservato che, pur essendo la decisione di annullamento del verbale di contravvenzione coperta da giudicato e non potendo pertanto essere riformata, la motivazione di accoglimento non era condivisibile e ha pertanto ritenuto “quanto meno giustamente compensate le spese di giudizio di primo grado”. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Benevento non ha svolto difese nel presente giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Benevento, che si era costituita nel giudizio d’appello attraverso l’Avvocatura dello Stato di Napoli, all’indirizzo digitale della medesima Prefettura e all’indirizzo digitale dell’Avvocatura distrettuale, notificazioni entrambe invalide. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale è affetta da nullità, che può essere sanata con effetto ex tunc a seguito della costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 c.p.c., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale ovvero dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr., per tutte, da ultimo Cass. n. 6025/2023). 3. Nel caso in esame, a fronte della mancanza di controricorso della Prefettura di Benevento, è pertanto necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termineperentorio di giorni sessanta dalla comunicazione dalla presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella adunanz