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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 19533/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui agli artt. 110, 583-quinquies e 585 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno presentato — a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia — due distinti ricorsi, che possono essere sintetizzati unitariamente essendo del tutto sovrapponibili.

L'unico motivo di entrambi i ricorsi lamenta mancanza della motivazione, giacché il Giudice del patteggiamento si sarebbe limitato a considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale norma, introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili in quanto le generiche e ondivaghe affermazioni dei ricorrenti, non consentono neanche di riferire le doglianze ad uno dei suddetti temi.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/2/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente aola Borrelli M si cilelli \CQ9- CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui agli artt. 110, 583-quinquies e 585 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno presentato — a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia — due distinti ricorsi, che possono essere sintetizzati unitariamente essendo del tutto sovrapponibili. L'unico motivo di entrambi i ricorsi lamenta mancanza della motivazione, giacché il Giudice del patteggiamento si sarebbe limitato a considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili in quanto le generiche e ondivaghe affermazioni dei ricorrenti, non consentono neanche di riferire le doglianze ad uno dei suddetti temi. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente aola Borrelli M si cilelli \CQ9- CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA18
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