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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 maggio 2022

Cassazione n. 46226/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di Roma in veste di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento emesso il 15 maggio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui era disposta la custodia in carcere dell'indagato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame presenta ricorso il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza degli elementi strutturali del reato associativo in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).

Sostiene il ricorrente che: non è ravvisabile un organigramma a struttura verticale; in capo a D'Urso non emerge altro ruolo che quello di fornitore della droga, avendo peraltro lo stesso D'Urso, successivamente, rescisso ogni legame con [OSCURATO:PERSONA], a capo della presunta organizzazione; tre membri della presunta organizzazione (asseritamente composta da dieci persone) non si sono mai rapportati con gli altri bensì hanno agito in concorso per un periodo limitato di tempo (2 mesi), senza apportare un contributo necessario ed, anzi, danneggiando il gruppo, al punto da meritarsi i rimproveri di [OSCURATO:PERSONA]; il sodalizio non aveva capacità finanziaria, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto del marito, si era trovata in una situazione di grave difficoltà finanziaria, sicché il piccolo contributo in denaro che le è stato corrisposto rappresenta un aiuto, non il sintomo di un'inesistente affectio soci etatis (tanto è vero che aiuti sono venuti anche da altri soggetti non ritenuti, tuttavia, sodali dai giudici); gli indagati non percepivano uno "stipendio fisso", ma piuttosto un guadagno irrisorio in ragione della quantità di droga ceduta; il "gruppo" non aveva base logistica, non corrispondendo al vero che tale fosse il negozio di alimentari di [OSCURATO:PERSONA] (solo quando gli acquirenti non avevano liquidi per pagare attendevano l'accredito del reddito di cittadinanza per "strusciare" la carta nel POS di [OSCURATO:PERSONA] ed adempiere per tal via il loro debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]); il gruppo non aveva il controllo di una specifica piazza di spaccio; nessun indagato aveva il dolo di appartenere all'associazione; nessun presunto sodale aveva un ruolo predefinito, essendo tali ruoli - peraltro minimi da punto di vista qualitativo (spaccio di pochi grammi di sostanza) e temporale (da 20 giorni a due mesi) - intercambiabili; [OSCURATO:PERSONA] non incuteva timore alcuno, come anche dimostrato dal fatto che molti clienti persistevano nell'essere morosi; i presunti sodali erano liberi di acquistare e vendere anche da "avversari" di [OSCURATO:PERSONA].

Con specifico riferimento alla posizione di D'Urso, poi, anche ad ammettere l'esistenza dell'organizzazione, l'indagato non ne avrebbe fatto parte, come dimostrato dal fatto che si era reso protagonista di episodi di cessione per soli due mesi e che aveva rapporti di risalente conoscenza con i due coniugi ([OSCURATO:PERSONA] ed Ausiello), in passato anche suoi datori di lavoro, ma nessuna affectio societatis.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto all'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, essendo tutti i fatti di lieve entità e le cessioni riguardando piccoli quantitativi, non eccedenti l'uso personale.

Quanto alla specifica posizione di D'Urso, il fatto sarebbe poi comunque "lieve" per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non ostando a tale qualificazione il c.d. dogma della unitarietà del reato, già superato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al concorso di persone, dove si ammette la responsabilità dei diversi correi per differenti titoli di reato.

Tale aspetto, dedotto dinanzi al giudice del riesame, non avrebbe ricevuto risposta nell'ordinanza impugnata.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si chiede, in subordine, di rimettere tale questione alle Sezioni Unite.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla qualificazione giuridica dei reati fine di cui ai capi di imputazione nn. 3, 4, 14, 19 e

20. In particolare, si deduce: quanto ai capi 3, 4, 14, 19, che si tratta di episodi di cessione sporadici, per quantitativi esigui e nei confronti di acquirenti abituali; quanto al capo 20, che si tratta di un solo caso; con riferimento al capo 19, che la descrizione del capo è generica, posto che in rubrica D'Urso risulta concorrente nei reati ma nella descrizione acquirente di droga.

Dunque, si tratta di fatto lieve (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990).

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la presunzione della cui sussistenza, nel caso di ipotesi associativa, è relativa e quindi superabile.

A tal fine, si evidenzia che D'Urso, quando era ancora ignaro dell'esistenza di indagini nei suoi confronti, ai fini della sua riabilitazione, si era iscritto al SERD ed aveva seguito dal 16/11/2020 al 01/02/2022 un percorso terapeutico «con serietà ed impegno», come attestato nella relazione rilasciata dal responsabile dell'associazione, avendolo interrotto dopo 15 mesi per motivi familiari.

La Corte d'appello, dinanzi alla quale tale circostanza era stata dedotta, ne avrebbe dato atto nella parte in fatto dell'ordinanza, salvo successivamente affermare, in modo contraddittorio, la «mancanza di alcun elemento allegato dalla difesa, che dimostri un'intervenuta resipiscenza o rivisitazione da parte dell'indagato delle proprie scelte delinquenziali».

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modd.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto per massima parte reiterativo, riproponendo - in modo peraltro parcellizzato - censure già dedotte ma compiutamente e coerentemente respinte dal giudice del riesame, come si avrà cura di sinteticamente dimostrare di seguito.

Propone, inoltre, per larga parte un apprezzamento del quadro probatorio alternativo a quella operato dai giudici di merito, come tale non realizzabile dal giudice di legittimità.

Appare, soprattutto, generico, nel senso che non si confronta con le puntuali repliche contenute nel provvedimento impugnato.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, alla dimostrazione dell'esistenza di un'associazione, caratterizzata da stabile organizzazione, distinzione in ruoli, coordinamento interno e disponibilità di fornitori fissi e di base per il traffico, è dedicata una considerevole parte della lunga e fitta argomentazione dell'ordinanza impugnata, da cui si desume, tra le altre cose, che: a capo dell'organizzazione (con struttura piramidale) si poneva Ausiello e, dopo la carcerazione di quest'ultimo, sua moglie [OSCURATO:PERSONA]; lo smercio quotidiano riguardava circa mezzo chilo di cocaina al mese e sessanta dosi al giorno; le forniture di cocaina avvenivano secondo modalità collaudate e con cadenza quasi quotidiana di piccole quantità, in modo da contenere le perdite in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine ai pusher; lo spaccio era organizzato secondo vere e proprie reperibilità in fasce orarie; [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla paga di pusher e custodi, nonché ad arruolare nuovi associati, al fine di risolvere gli inconvenienti dovuti a indagini delle forze dell'ordine e ad altri imprevisti; [OSCURATO:PERSONA] gestiva personalmente i rapporti con i due principali fornitori di droga; l'associazione disponeva di utenze telefoniche dedicate esclusivamente al commercio di stupefacenti (dato emerso proprio a seguito delle intercettazioni di conversazioni telematiche tra [OSCURATO:PERSONA] e D'Urso); i pagamenti avvenivano in contanti oppure attraverso bancomat e, talvolta, mediante carta del reddito di cittadinanza, mediante il POS dell'esercizio commerciale per camuffare i clienti in cerca di droga come se fossero clienti di un negozio di generi alimentari; il negozio di alimentari "[OSCURATO:PERSONA]", della coppia Ausiello-[OSCURATO:PERSONA] fungeva da vera e propria base operativa; i sodali si conoscevano tra loro ed interagivano costantemente ripartendosi i ruoli.

Con specifico riguardo alla posizione di D'Urso, la sua partecipazione al sodalizio criminoso appare altrettanto compiutamente e coerentemente motivata.

In più punti l'ordinanza precisa che D'Urso era uno dei più fedeli collaboratori di [OSCURATO:PERSONA].

Parla, oltre che della sua attività di spaccio, dei consigli forniti alla donna, invitata a disfarsi rapidamente della droga in occasione di un'operazione di polizia giudiziaria.

Riferisce le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale fu accusato da [OSCURATO:PERSONA] di aver fatto sparire alcune dosi di droga, da questa minacciato e che poi vide, la stessa sera, una BMW nera, passare davanti a casa sua, riconoscendo alla guida Giuliano d'Urso con una pistola argentata mantenuta con la mano sinistra fuori dal finestrino.

Tali elementi dimostrano la funzionalità dell'apporto di D'Urso all'associazione criminosa.

Replicando all'argomento relativo all'asserita occasionalità delle condotte dell'indagato, l'ordinanza ha infine cura di ricordare l'orientamento di legittimità che reputa sufficiente, ai fini della configurazione della partecipazione al reato associativo, l'adesione e l'apporto per un periodo limitato di tempo (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677).

3. Quanto all'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentata nel secondo motivo di ricorso, il Tribunale riporta preliminarmente l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui tale ipotesi è configurabile soltanto a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287).

Quindi, dopo aver ricordato come nella fase delle indagini si richieda una probatio minor rispetto a quella necessaria alla condanna, esclude la sussistenza di tali condizioni e ritiene, per contro, plausibile che il sodalizio, avvalendosi dell'elemento organizzativo connesso al continuativo e collaudato sistema di approvvigionamento degli stupefacenti, abbia realizzato anche cessioni più consistenti, confermate dal sequestro di quantitativi anche rilevanti, di oltre 100 grammi di cocaina, nonché dalle conversazioni intercettate.

Tanto coerentemente argomentato, diviene irrilevante la questione teorica, posta dal ricorrente, relativa alla possibile diversificazione del titolo di reato per il partecipe all'associazione.

4. Il terzo motivo risulta, di conseguenza, assorbito.

5. Al quarto motivo, legato ai precedenti e teso a configurare un "fatto lieve" nelle specifiche condotte che integrano i reati-fine commessi dall'imputato, l'ordinanza replica adeguatamente osservando come una lettura congiunta dei plurimi elementi riportati, tenuto conto della risalente operatività del sodalizio, dei costanti rifornimenti e del continuo, quotidiano spaccio destinato dagli associati ostino alla riconducibilità degli episodi contestati sotto l'alveo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (e, conseguentemente, a quella di cui all'art. 74, comma 6, dello stesso decreto).

6. Parimenti privo di pregio appare, infine, l'ultimo motivo di ricorso, inerente alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari.

La circostanza che D'Urso avesse intrapreso - senza peraltro concluderlo - un percorso di recupero presso una comunità terapeutica è elemento già esplicitamente valutato dal giudice del riesame che, tuttavia, senza incorrere in vizi logici e giuridici, reputa tale elemento insufficiente a superare la presunzione (relativa) di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 7.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di Roma in veste di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento emesso il 15 maggio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui era disposta la custodia in carcere dell'indagato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame presenta ricorso il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza degli elementi strutturali del reato associativo in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). Sostiene il ricorrente che: non è ravvisabile un organigramma a struttura verticale; in capo a D'Urso non emerge altro ruolo che quello di fornitore della droga, avendo peraltro lo stesso D'Urso, successivamente, rescisso ogni legame con [OSCURATO:PERSONA], a capo della presunta organizzazione; tre membri della presunta organizzazione (asseritamente composta da dieci persone) non si sono mai rapportati con gli altri bensì hanno agito in concorso per un periodo limitato di tempo (2 mesi), senza apportare un contributo necessario ed, anzi, danneggiando il gruppo, al punto da meritarsi i rimproveri di [OSCURATO:PERSONA]; il sodalizio non aveva capacità finanziaria, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto del marito, si era trovata in una situazione di grave difficoltà finanziaria, sicché il piccolo contributo in denaro che le è stato corrisposto rappresenta un aiuto, non il sintomo di un'inesistente affectio soci etatis (tanto è vero che aiuti sono venuti anche da altri soggetti non ritenuti, tuttavia, sodali dai giudici); gli indagati non percepivano uno "stipendio fisso", ma piuttosto un guadagno irrisorio in ragione della quantità di droga ceduta; il "gruppo" non aveva base logistica, non corrispondendo al vero che tale fosse il negozio di alimentari di [OSCURATO:PERSONA] (solo quando gli acquirenti non avevano liquidi per pagare attendevano l'accredito del reddito di cittadinanza per "strusciare" la carta nel POS di [OSCURATO:PERSONA] ed adempiere per tal via il loro debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]); il gruppo non aveva il controllo di una specifica piazza di spaccio; nessun indagato aveva il dolo di appartenere all'associazione; nessun presunto sodale aveva un ruolo predefinito, essendo tali ruoli - peraltro minimi da punto di vista qualitativo (spaccio di pochi grammi di sostanza) e temporale (da 20 giorni a due mesi) - intercambiabili; [OSCURATO:PERSONA] non incuteva timore alcuno, come anche dimostrato dal fatto che molti clienti persistevano nell'essere morosi; i presunti sodali erano liberi di acquistare e vendere anche da "avversari" di [OSCURATO:PERSONA]. Con specifico riferimento alla posizione di D'Urso, poi, anche ad ammettere l'esistenza dell'organizzazione, l'indagato non ne avrebbe fatto parte, come dimostrato dal fatto che si era reso protagonista di episodi di cessione per soli due mesi e che aveva rapporti di risalente conoscenza con i due coniugi ([OSCURATO:PERSONA] ed Ausiello), in passato anche suoi datori di lavoro, ma nessuna affectio societatis.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto all'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, essendo tutti i fatti di lieve entità e le cessioni riguardando piccoli quantitativi, non eccedenti l'uso personale. Quanto alla specifica posizione di D'Urso, il fatto sarebbe poi comunque "lieve" per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non ostando a tale qualificazione il c.d. dogma della unitarietà del reato, già superato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al concorso di persone, dove si ammette la responsabilità dei diversi correi per differenti titoli di reato. Tale aspetto, dedotto dinanzi al giudice del riesame, non avrebbe ricevuto risposta nell'ordinanza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si chiede, in subordine, di rimettere tale questione alle Sezioni Unite. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla qualificazione giuridica dei reati fine di cui ai capi di imputazione nn. 3, 4, 14, 19 e 20. In particolare, si deduce: quanto ai capi 3, 4, 14, 19, che si tratta di episodi di cessione sporadici, per quantitativi esigui e nei confronti di acquirenti abituali; quanto al capo 20, che si tratta di un solo caso; con riferimento al capo 19, che la descrizione del capo è generica, posto che in rubrica D'Urso risulta concorrente nei reati ma nella descrizione acquirente di droga. Dunque, si tratta di fatto lieve (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la presunzione della cui sussistenza, nel caso di ipotesi associativa, è relativa e quindi superabile. A tal fine, si evidenzia che D'Urso, quando era ancora ignaro dell'esistenza di indagini nei suoi confronti, ai fini della sua riabilitazione, si era iscritto al SERD ed aveva seguito dal 16/11/2020 al 01/02/2022 un percorso terapeutico «con serietà ed impegno», come attestato nella relazione rilasciata dal responsabile dell'associazione, avendolo interrotto dopo 15 mesi per motivi familiari. La Corte d'appello, dinanzi alla quale tale circostanza era stata dedotta, ne avrebbe dato atto nella parte in fatto dell'ordinanza, salvo successivamente affermare, in modo contraddittorio, la «mancanza di alcun elemento allegato dalla difesa, che dimostri un'intervenuta resipiscenza o rivisitazione da parte dell'indagato delle proprie scelte delinquenziali». 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modd.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto per massima parte reiterativo, riproponendo - in modo peraltro parcellizzato - censure già dedotte ma compiutamente e coerentemente respinte dal giudice del riesame, come si avrà cura di sinteticamente dimostrare di seguito. Propone, inoltre, per larga parte un apprezzamento del quadro probatorio alternativo a quella operato dai giudici di merito, come tale non realizzabile dal giudice di legittimità. Appare, soprattutto, generico, nel senso che non si confronta con le puntuali repliche contenute nel provvedimento impugnato. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, alla dimostrazione dell'esistenza di un'associazione, caratterizzata da stabile organizzazione, distinzione in ruoli, coordinamento interno e disponibilità di fornitori fissi e di base per il traffico, è dedicata una considerevole parte della lunga e fitta argomentazione dell'ordinanza impugnata, da cui si desume, tra le altre cose, che: a capo dell'organizzazione (con struttura piramidale) si poneva Ausiello e, dopo la carcerazione di quest'ultimo, sua moglie [OSCURATO:PERSONA]; lo smercio quotidiano riguardava circa mezzo chilo di cocaina al mese e sessanta dosi al giorno; le forniture di cocaina avvenivano secondo modalità collaudate e con cadenza quasi quotidiana di piccole quantità, in modo da contenere le perdite in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine ai pusher; lo spaccio era organizzato secondo vere e proprie reperibilità in fasce orarie; [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla paga di pusher e custodi, nonché ad arruolare nuovi associati, al fine di risolvere gli inconvenienti dovuti a indagini delle forze dell'ordine e ad altri imprevisti; [OSCURATO:PERSONA] gestiva personalmente i rapporti con i due principali fornitori di droga; l'associazione disponeva di utenze telefoniche dedicate esclusivamente al commercio di stupefacenti (dato emerso proprio a seguito delle intercettazioni di conversazioni telematiche tra [OSCURATO:PERSONA] e D'Urso); i pagamenti avvenivano in contanti oppure attraverso bancomat e, talvolta, mediante carta del reddito di cittadinanza, mediante il POS dell'esercizio commerciale per camuffare i clienti in cerca di droga come se fossero clienti di un negozio di generi alimentari; il negozio di alimentari "[OSCURATO:PERSONA]", della coppia Ausiello-[OSCURATO:PERSONA] fungeva da vera e propria base operativa; i sodali si conoscevano tra loro ed interagivano costantemente ripartendosi i ruoli. Con specifico riguardo alla posizione di D'Urso, la sua partecipazione al sodalizio criminoso appare altrettanto compiutamente e coerentemente motivata. In più punti l'ordinanza precisa che D'Urso era uno dei più fedeli collaboratori di [OSCURATO:PERSONA]. Parla, oltre che della sua attività di spaccio, dei consigli forniti alla donna, invitata a disfarsi rapidamente della droga in occasione di un'operazione di polizia giudiziaria. Riferisce le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale fu accusato da [OSCURATO:PERSONA] di aver fatto sparire alcune dosi di droga, da questa minacciato e che poi vide, la stessa sera, una BMW nera, passare davanti a casa sua, riconoscendo alla guida Giuliano d'Urso con una pistola argentata mantenuta con la mano sinistra fuori dal finestrino. Tali elementi dimostrano la funzionalità dell'apporto di D'Urso all'associazione criminosa. Replicando all'argomento relativo all'asserita occasionalità delle condotte dell'indagato, l'ordinanza ha infine cura di ricordare l'orientamento di legittimità che reputa sufficiente, ai fini della configurazione della partecipazione al reato associativo, l'adesione e l'apporto per un periodo limitato di tempo (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677). 3. Quanto all'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentata nel secondo motivo di ricorso, il Tribunale riporta preliminarmente l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui tale ipotesi è configurabile soltanto a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287). Quindi, dopo aver ricordato come nella fase delle indagini si richieda una probatio minor rispetto a quella necessaria alla condanna, esclude la sussistenza di tali condizioni e ritiene, per contro, plausibile che il sodalizio, avvalendosi dell'elemento organizzativo connesso al continuativo e collaudato sistema di approvvigionamento degli stupefacenti, abbia realizzato anche cessioni più consistenti, confermate dal sequestro di quantitativi anche rilevanti, di oltre 100 grammi di cocaina, nonché dalle conversazioni intercettate. Tanto coerentemente argomentato, diviene irrilevante la questione teorica, posta dal ricorrente, relativa alla possibile diversificazione del titolo di reato per il partecipe all'associazione. 4. Il terzo motivo risulta, di conseguenza, assorbito. 5. Al quarto motivo, legato ai precedenti e teso a configurare un "fatto lieve" nelle specifiche condotte che integrano i reati-fine commessi dall'imputato, l'ordinanza replica adeguatamente osservando come una lettura congiunta dei plurimi elementi riportati, tenuto conto della risalente operatività del sodalizio, dei costanti rifornimenti e del continuo, quotidiano spaccio destinato dagli associati ostino alla riconducibilità degli episodi contestati sotto l'alveo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (e, conseguentemente, a quella di cui all'art. 74, comma 6, dello stesso decreto). 6. Parimenti privo di pregio appare, infine, l'ultimo motivo di ricorso, inerente alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. La circostanza che D'Urso avesse intrapreso - senza peraltro concluderlo - un percorso di recupero presso una comunità terapeutica è elemento già esplicitamente valutato dal giudice del riesame che, tuttavia, senza incorrere in vizi logici e giuridici, reputa tale elemento insufficiente a superare la presunzione (relativa) di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 7. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e con
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