Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23213/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Chiara,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pontiroli GuiaMaddalena Antonia, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PECdel proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 3 giugno 2024 n. 3900;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1317/2025N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/20261.

Nel 2015 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1982 ed il 1991;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto venticinque anni prima, in conseguenzadella tardiva attuazione delle suddette direttive.2.

Con sentenza 12.7.2019 n. 14776 il Tribunale di Roma:-) dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei tre ministericonvenuti;-) rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], per avereconseguito una specializzazione non prevista dalle Direttive 75/362 e75/363 (neurofisiopatologia), e rispetto alla quale pertanto non sussisteval’obbligo dello Stato di prevedere una remunerazione per i frequentanti;-) rigettò le domande proposte dagli altri attori per maturataprescrizione.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3.

Con sentenza 3.6.2024 n. 3900 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame confermando il giudizio di maturata prescrizione.4.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su quattro motivi.N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.5.

Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’iniziodell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare dellaSezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito ilconsigliere relatore originariamente designato, dott. [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, colconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata nella parte incui ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del27.10.1999.I ricorrenti sostengono l’originale tesi giuridica secondo cui, dal momentoche in altre e differenti questioni concernenti il risarcimento del danno datardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 vi sono state oscillazionigiurisprudenziali, anche il tradizionale orientamento di questa Corte circal’exordium praescriptionis dovrebbe essere rimeditato; in subordinechiedono che “la questione” (non si sa bene quale) sia sottoposta alla Cortedi giustizia dell’Unione Europea.1.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).1.2.

Quanto alla pertinacia - di per sé meritevole di censura per i fini di cuiall’art. 96 terzo comma, c.p.c. - con la quale il difensore dei ricorrenti (puravendo collezionato circa trecento decisioni di rigetto pronunciate da questaCorte in altrettanti ricorsi da lui proposti su questioni identiche), insisteaffinché questa Corte sollevi una pregiudiziale comunitaria, basteràricordare che:a) la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenzadegli Stati membri;b) l’unico principio che questi ultimi ed i loro organi giurisdizionalidebbono osservare in subiecta materia è impedire che le norme in materiadi prescrizione rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciutidall’ordinamento comunitario, rispetto a diritti riconosciuti dall’ordinamentonazionale;c) tale principio non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto laviolazione da parte dello Stato italiano delle prescrizioni contenute nellaDirettiva 1982/76 (la quale introdusse l’obbligo di adeguata remunerazione)fui così evidente, palmare ed indiscutibile che gli odierni ricorrenti nonhanno che da imputare a se stessi se attesero trentadue anni prima diintrodurre una domanda risarcitoria.1.3.

Da ultimo, ma non per ultimo, l’istanza di rimessione alla Corte diLussemburgo trascura di considerare che la Corte di Lussemburgo si è giàpronunciata su fattispecie esattamente identica, stabilendo che:Numero registro generale 1317/2025N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepiscala scadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un'azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritticonferiti da una direttiva;b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;c) non è necessaria una pronuncia della corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all'origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso(così Corte giust.

UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c.Ministero dell’Istruzione).2.

Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è impugnato un mero obiter dictum contenuto nellasentenza d’appello, e la difesa dei ricorrenti dichiara di essere consapevoledi stare impugnando un’affermazione che fu irrilevante ai fini della decisioned’appello.2.1.

Il motivo è dunque inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100c.p.c..3.

Il terzo motivo di ricorso.Il terzo motivo di ricorso concerne la posizione del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Lombardo.Con esso è denunciata la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..Nell’illustrazione del motivo si deduce che:-) in primo grado il Tribunale escluse che il diritto azionato da NataleLombardo fosse prescritto, ma rigettò ugualmente la sua domanda perNumero registro generale 1317/2025N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026avere questi conseguito una specializzazione (neurofisiopatologia) noncontemplata dalla Direttiva 75/362;-) tale statuizione era stata impugnata col quarto motivo d’appello;-) su tale motivo di gravame la Corte d’appello non s’era pronunciata.3.1.

Effettivamente la Corte d’appello nulla ha statuito su un motivo diappello ritualmente formulato alle pp. 29-31 dell’atto di gravame.Ivi infatti l’appellante dedusse che la neurofisiopatologia è una branca dellaneurologia; che era stata dichiarata equipollente alle specializzazioni“comunitarie” dal d.m. 30.10.1993, che di conseguenza era “infondata lacontestazione rivoltagli” dal Tribunale.Tuttavia, l’omissione di pronuncia non ha provocato danno alla ricorrente, inquanto le due censure svolte avrebbero dovuto essere rigettate e, se le sivalutasse in questa sede comporterebbero il dovere constatare l’esistenzadella situazione che legittimerebbe il loro rigetto, il che potrebbe avvenireprevia assunzione da parte di questa Corte dei poteri di decidere sul merito.Ciò per le ragioni che seguono.3.2.

Vi fu già un tempo in cui la legge non consentiva a questa Corte didecidere la causa nel merito, se non quando il ricorso fosse stato accolto perviolazione di legge sostanziale (art. 384, primo comma, c.p.c., nel testoanteriore alle modifiche apportata dal d. lgs. 2.2.2006 n. 40.Vigente quella disposizione, coerentemente questa Corte escluse che ladecisione della causa nel merito fosse possibile nel caso di accoglimento delricorso errores in procedendo (Cass. Sez. 2, 29/07/2004, n. 14378, Rv.575063 - 01).Quell’epoca tuttavia è ormai tramontata da vent’anni, ovvero da quando ild. lgs. 40/06 modificò l’art. 384 c.p.c., consentendo la decisione nel meritoin tutti i casi in cui la Corte “accoglie il ricorso”, senza ulteriori precisazioni.Da tale modifica normativa si è tratto il corollario che nel caso siadenunciato per cassazione il vizio di omessa pronuncia, ma le questioni nonesaminate dal giudice d’appello siano in punto di diritto infondate e nonrichiedano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione puòdecidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c..N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026Sarebbe, infatti, irrazionale e contrario al principio di ragionevole durata delprocesso di cui all’art. 111 Cost. cassare con rinvio la decisione impugnata,quando il giudice di rinvio null’altro potrebbe fare se non rigettare il motivod’appello in precedenza non esaminato (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n.17911 del 04/06/2026; Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 23/01/2026; Sez. 3,Ordinanza n. 34083 del 24/12/2025; Sez. 5, 28/06/2017, n. 16171; Sez. 5,n. 9693 del 19/04/2018).3.3.

Esaminando dunque nel merito il motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Lombardo e non vagliato dalla Corte capitolina, esso risulterebbemanifestamente infondato in punto di diritto.L’odierno ricorrente infatti chiese con l’atto introduttivo del giudizio diessere risarcito del pregiudizio patito per avere frequentato il corso dispecializzazione in “neurofisiopatologia” senza essere remunerato, inviolazione del principio di fonte comunitaria (introdotto dalla Direttiva1982/76) che imponeva agli Stati membri di corrispondere una “adeguataremunerazione” ai frequentanti le scuole di specializzazione in medicina.Tuttavia quell’obbligo non era incondizionato, ma sussisteva solo in favoredi quanti avessero frequentato una scuola di specializzazione prevista dalleDirettive 1975/362 e 1975/363, cioè comune ad almeno due Stati membri.Ma né l’una, né l’altra di tali Direttive prevedevano la specializzazione inneurofisiopatologia.Questa Corte, in fattispecie identiche, ha già ripetutamente affermato nonessere dovuto il risarcimento da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 aquanti avessero conseguito la specializzazione in neurofisiopatologia (Sez.3, Ordinanza n. 11577 del 28/04/2026; Cass. Sez.

U. n. 26603 del 2024;Cass. n. 18381 del 2024; Cass. n. 25388 del 2023; Sez. 3, Ordinanza n.39826 del 2021).Il motivo, tuttavia, si deve ritenere inammissibile e non appare giustificatauna cassazione e successiva decisione nel merito.Occorre, infatti, considerare che il legislatore, con la riforma di cui alla leggen. 69 del 2009, a proposito dei vizi di violazione di norme del procedimentoha introdotto una norma, quella dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., la quale diceN.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026inammissibile il relativo motivo, se non risulta la violazione dei principiregolatori del giusto processo.

Questa Corte, con la sentenza n. 22341 del2017, seguita da numerose conformi, ha statuito, nell’esegesi di questanorma, che in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente laviolazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regoleprocessuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioèincidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivopregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, il ricorrente ha dedotto laviolazione dei principi regolatori del giusto processo in relazione all'irritualitàdella forma con cui l’atto di integrazione del contraddittorio era statonotificato, senza evidenziare in alcun modo quale pregiudizio la violazionedenunciata avrebbe arrecato; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, haritenuto la censura inammissibile ex art. 360 bis, n. 2, c.p.c.). .

Ebbene,nel caso di specie, l’applicazione di tale principio induce a ritenereinammissibile il motivo, perché l’omessa pronuncia di cui si discorre daparte del giudice di appello, per quanto osservato non ha arrecato alcunpregiudizio alla ricorrente.

Tanto è già stato affermato dalla sentenza n.16102 del 2016, secondo la quale Nel caso di denuncia, in sede diricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessarial'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione,dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, postoche, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata .

Sivedano, altresì: Cass. nn. 30502 del 2019; 1191 del 2020; 36649 del 2021;33166 del 2025.

Nella specie, come si è detto, le censure di cui al motivo diappello, risultavano palesemente prive di fondamento.Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 2c.p.c.3.4.

Il quarto motivo di ricorso resta assorbito.4.

Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, previa maggiorazione aisensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14.Le spese sono liquidate nel dispositivo.Numero registro generale 1317/2025N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/20265.

La palese ed inescusabile infondatezza giuridica del ricorso e la rilevatainammissibilità quanto al terzo motivo a proposito del Lombardo rendonomanifesto che esso è stato proposto quanto meno con abuso del processo aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave aisensi del primo comma della medesima norma), e giustifica la condanna deiricorrenti nella misura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrignoliEmanuele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FaldriniCinzia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione infavore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 28.800, oltreeventuali spese prenotate a debito;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrignoliEmanuele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FaldriniCinzia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento infavore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro15.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 2.000, oltre eventuali spese prenotate adebito;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri della somma di euro 500 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.;N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Chiara,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pontiroli GuiaMaddalena Antonia, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PECdel proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 3 giugno 2024 n. 3900;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1317/2025N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/20261. Nel 2015 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1982 ed il 1991;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto venticinque anni prima, in conseguenzadella tardiva attuazione delle suddette direttive.2. Con sentenza 12.7.2019 n. 14776 il Tribunale di Roma:-) dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei tre ministericonvenuti;-) rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], per avereconseguito una specializzazione non prevista dalle Direttive 75/362 e75/363 (neurofisiopatologia), e rispetto alla quale pertanto non sussisteval’obbligo dello Stato di prevedere una remunerazione per i frequentanti;-) rigettò le domande proposte dagli altri attori per maturataprescrizione.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. Con sentenza 3.6.2024 n. 3900 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame confermando il giudizio di maturata prescrizione.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su quattro motivi.N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.5. Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’iniziodell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare dellaSezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito ilconsigliere relatore originariamente designato, dott. [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, colconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata nella parte incui ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del27.10.1999.I ricorrenti sostengono l’originale tesi giuridica secondo cui, dal momentoche in altre e differenti questioni concernenti il risarcimento del danno datardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 vi sono state oscillazionigiurisprudenziali, anche il tradizionale orientamento di questa Corte circal’exordium praescriptionis dovrebbe essere rimeditato; in subordinechiedono che “la questione” (non si sa bene quale) sia sottoposta alla Cortedi giustizia dell’Unione Europea.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).1.2. Quanto alla pertinacia - di per sé meritevole di censura per i fini di cuiall’art. 96 terzo comma, c.p.c. - con la quale il difensore dei ricorrenti (puravendo collezionato circa trecento decisioni di rigetto pronunciate da questaCorte in altrettanti ricorsi da lui proposti su questioni identiche), insisteaffinché questa Corte sollevi una pregiudiziale comunitaria, basteràricordare che:a) la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenzadegli Stati membri;b) l’unico principio che questi ultimi ed i loro organi giurisdizionalidebbono osservare in subiecta materia è impedire che le norme in materiadi prescrizione rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciutidall’ordinamento comunitario, rispetto a diritti riconosciuti dall’ordinamentonazionale;c) tale principio non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto laviolazione da parte dello Stato italiano delle prescrizioni contenute nellaDirettiva 1982/76 (la quale introdusse l’obbligo di adeguata remunerazione)fui così evidente, palmare ed indiscutibile che gli odierni ricorrenti nonhanno che da imputare a se stessi se attesero trentadue anni prima diintrodurre una domanda risarcitoria.1.3. Da ultimo, ma non per ultimo, l’istanza di rimessione alla Corte diLussemburgo trascura di considerare che la Corte di Lussemburgo si è giàpronunciata su fattispecie esattamente identica, stabilendo che:Numero registro generale 1317/2025N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepiscala scadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un'azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritticonferiti da una direttiva;b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;c) non è necessaria una pronuncia della corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all'origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso(così Corte giust. UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c.Ministero dell’Istruzione).2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è impugnato un mero obiter dictum contenuto nellasentenza d’appello, e la difesa dei ricorrenti dichiara di essere consapevoledi stare impugnando un’affermazione che fu irrilevante ai fini della decisioned’appello.2.1. Il motivo è dunque inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100c.p.c..3. Il terzo motivo di ricorso.Il terzo motivo di ricorso concerne la posizione del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Lombardo.Con esso è denunciata la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..Nell’illustrazione del motivo si deduce che:-) in primo grado il Tribunale escluse che il diritto azionato da NataleLombardo fosse prescritto, ma rigettò ugualmente la sua domanda perNumero registro generale 1317/2025N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026avere questi conseguito una specializzazione (neurofisiopatologia) noncontemplata dalla Direttiva 75/362;-) tale statuizione era stata impugnata col quarto motivo d’appello;-) su tale motivo di gravame la Corte d’appello non s’era pronunciata.3.1. Effettivamente la Corte d’appello nulla ha statuito su un motivo diappello ritualmente formulato alle pp. 29-31 dell’atto di gravame.Ivi infatti l’appellante dedusse che la neurofisiopatologia è una branca dellaneurologia; che era stata dichiarata equipollente alle specializzazioni“comunitarie” dal d.m. 30.10.1993, che di conseguenza era “infondata lacontestazione rivoltagli” dal Tribunale.Tuttavia, l’omissione di pronuncia non ha provocato danno alla ricorrente, inquanto le due censure svolte avrebbero dovuto essere rigettate e, se le sivalutasse in questa sede comporterebbero il dovere constatare l’esistenzadella situazione che legittimerebbe il loro rigetto, il che potrebbe avvenireprevia assunzione da parte di questa Corte dei poteri di decidere sul merito.Ciò per le ragioni che seguono.3.2. Vi fu già un tempo in cui la legge non consentiva a questa Corte didecidere la causa nel merito, se non quando il ricorso fosse stato accolto perviolazione di legge sostanziale (art. 384, primo comma, c.p.c., nel testoanteriore alle modifiche apportata dal d. lgs. 2.2.2006 n. 40.Vigente quella disposizione, coerentemente questa Corte escluse che ladecisione della causa nel merito fosse possibile nel caso di accoglimento delricorso errores in procedendo (Cass. Sez. 2, 29/07/2004, n. 14378, Rv.575063 - 01).Quell’epoca tuttavia è ormai tramontata da vent’anni, ovvero da quando ild. lgs. 40/06 modificò l’art. 384 c.p.c., consentendo la decisione nel meritoin tutti i casi in cui la Corte “accoglie il ricorso”, senza ulteriori precisazioni.Da tale modifica normativa si è tratto il corollario che nel caso siadenunciato per cassazione il vizio di omessa pronuncia, ma le questioni nonesaminate dal giudice d’appello siano in punto di diritto infondate e nonrichiedano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione puòdecidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c..N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026Sarebbe, infatti, irrazionale e contrario al principio di ragionevole durata delprocesso di cui all’art. 111 Cost. cassare con rinvio la decisione impugnata,quando il giudice di rinvio null’altro potrebbe fare se non rigettare il motivod’appello in precedenza non esaminato (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n.17911 del 04/06/2026; Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 23/01/2026; Sez. 3,Ordinanza n. 34083 del 24/12/2025; Sez. 5, 28/06/2017, n. 16171; Sez. 5,n. 9693 del 19/04/2018).3.3. Esaminando dunque nel merito il motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Lombardo e non vagliato dalla Corte capitolina, esso risulterebbemanifestamente infondato in punto di diritto.L’odierno ricorrente infatti chiese con l’atto introduttivo del giudizio diessere risarcito del pregiudizio patito per avere frequentato il corso dispecializzazione in “neurofisiopatologia” senza essere remunerato, inviolazione del principio di fonte comunitaria (introdotto dalla Direttiva1982/76) che imponeva agli Stati membri di corrispondere una “adeguataremunerazione” ai frequentanti le scuole di specializzazione in medicina.Tuttavia quell’obbligo non era incondizionato, ma sussisteva solo in favoredi quanti avessero frequentato una scuola di specializzazione prevista dalleDirettive 1975/362 e 1975/363, cioè comune ad almeno due Stati membri.Ma né l’una, né l’altra di tali Direttive prevedevano la specializzazione inneurofisiopatologia.Questa Corte, in fattispecie identiche, ha già ripetutamente affermato nonessere dovuto il risarcimento da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 aquanti avessero conseguito la specializzazione in neurofisiopatologia (Sez.3, Ordinanza n. 11577 del 28/04/2026; Cass. Sez. U. n. 26603 del 2024;Cass. n. 18381 del 2024; Cass. n. 25388 del 2023; Sez. 3, Ordinanza n.39826 del 2021).Il motivo, tuttavia, si deve ritenere inammissibile e non appare giustificatauna cassazione e successiva decisione nel merito.Occorre, infatti, considerare che il legislatore, con la riforma di cui alla leggen. 69 del 2009, a proposito dei vizi di violazione di norme del procedimentoha introdotto una norma, quella dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., la quale diceN.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026inammissibile il relativo motivo, se non risulta la violazione dei principiregolatori del giusto processo. Questa Corte, con la sentenza n. 22341 del2017, seguita da numerose conformi, ha statuito, nell’esegesi di questanorma, che in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente laviolazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regoleprocessuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioèincidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivopregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, il ricorrente ha dedotto laviolazione dei principi regolatori del giusto processo in relazione all'irritualitàdella forma con cui l’atto di integrazione del contraddittorio era statonotificato, senza evidenziare in alcun modo quale pregiudizio la violazionedenunciata avrebbe arrecato; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, haritenuto la censura inammissibile ex art. 360 bis, n. 2, c.p.c.). . Ebbene,nel caso di specie, l’applicazione di tale principio induce a ritenereinammissibile il motivo, perché l’omessa pronuncia di cui si discorre daparte del giudice di appello, per quanto osservato non ha arrecato alcunpregiudizio alla ricorrente. Tanto è già stato affermato dalla sentenza n.16102 del 2016, secondo la quale Nel caso di denuncia, in sede diricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessarial'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione,dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, postoche, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata . Sivedano, altresì: Cass. nn. 30502 del 2019; 1191 del 2020; 36649 del 2021;33166 del 2025. Nella specie, come si è detto, le censure di cui al motivo diappello, risultavano palesemente prive di fondamento.Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 2c.p.c.3.4. Il quarto motivo di ricorso resta assorbito.4. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, previa maggiorazione aisensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14.Le spese sono liquidate nel dispositivo.Numero registro generale 1317/2025N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/20265. La palese ed inescusabile infondatezza giuridica del ricorso e la rilevatainammissibilità quanto al terzo motivo a proposito del Lombardo rendonomanifesto che esso è stato proposto quanto meno con abuso del processo aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave aisensi del primo comma della medesima norma), e giustifica la condanna deiricorrenti nella misura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrignoliEmanuele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FaldriniCinzia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione infavore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 28.800, oltreeventuali spese prenotate a debito;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrignoliEmanuele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FaldriniCinzia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento infavore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro15.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 2.000, oltre eventuali spese prenotate adebito;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri della somma di euro 500 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.;N.R.G.: 1317/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1317/2025Numero sezionale 2037/2026Numero di raccolta generale 23213/2026Data pubblicazione 14/07/2026(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 23213/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris