Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24267/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a IVREA avverso la sentenza del 24/01/2022 dellla CORTE DI APPELLO TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/01/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 11/09/2018 del Tribunale di ]vrea, che lo aveva condannato per due fatti di danneggiamento, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 7, cod.pen.., di cui, l'uno aggravato per essere stato commesso su cose destinate alla pubblica utilità; l'altro, aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esistenti all'interno di uffici pubblici.

2. Deduce:2.1.

"Nullità della sentenza, per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, ex art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p. - (in riferimento agli artt. 178 co. 1 lett. c) e art. 178 c.p.p.".

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in appello, in quanto eseguito presso il difensore sulla base di un'elezione di domicilio espressa esclusivamente per la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma non anche per il procedimento principale.

2.2. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. - per omessa determinazione della pena per il reato di cui all'art.635 c.p., così come prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 274/2000 (in riferimento agli artt. 1, 2 co. 4 e 69 co. 3 c.p.)." Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti riconduce il fatto alle ipotesi e alle pene previste dall'art. 52 del decreto legislativo n. 274/2000, con la conseguente illegalità della pena determinata ai sensi dell'art. 635 cod.pen..

2.3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva medesima.

Il ricorrente premette che la Corte di appello ha ritenuto la recidiva e non ha riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla stessa, avendo fatto riferimento soltanto alla gravità dei fatti e ai precedenti penali, mentre occorreva fare riferimento anche agli ulteriori elementi sussistenti al momento del giudizio di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti non può considerarsi valida anche per il procedimento principale.

L'assunto difensivo è in contrasto con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui «l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento», (Sez. 4, Sentenza n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14416 del 19/02/2013. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255029 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 7300 del 29/01/2009, Dostuni, Rv. 242868 - 01).

L'orientamento è assolutamente consolidato e da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo.

1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti riconduceva il reato di danneggiamento alla competenza del Giudice di Pace, con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per i fatti giudicati dinanzi a quel giudice.

Anche in questo caso l'assunto difensivo non tiene conto del principio di diritto affermato da questa Corte e mai contrastato, secondo il quale «esula dalla competenza del giudice di pace e non può, quindi, essere sanzionato con le pene previste dall'art. 52 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il reato di danneggiamento aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 635 cod. pen., nulla rilevando che l'aggravante sia stata, all'esito del giudizio, neutralizzata per effetto della riconosciuta sussistenza di circostanze attenuanti», (Sez. 2, Sentenza n. 47205 del 16/11/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231091 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20852 del 21/04/2009, Alessandrini, Rv. 244807 - 01).

1.3. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche per il terzo motivo di ricorso, perché propone questioni di merito, reiterative delle medesime doglianze esposte con il gravame e motivatamente disattese dalla Corte di merito.

1.3.1. La Corte di appello ha dato puntuale risposta al motivo di gravame relativo alla recidiva, osservando che il giudice l'aveva correttamente ritenuta, «visto che i numerosi procedimenti penali specifici dell'imputato e la disinvoltura criminale da lui manifestata in tale frangente -in cui il prevenuto non esitava a compiere i reati in esame in un luogo pubblico e in presenza delle forze dell'ordine, al cui operato si opponeva con calci e pugni- denotano una sua ancora più consolidata disinvoltura criminale e una spiccata pericolosità sociale».

1.3.2. I magistrati del gravame hanno anche spiegato le ragioni per cui le circostanze attenuanti generiche non potevano ritenersi prevalenti rispetto alle aggravanti, in ragione delle modalità del fatto e della personalità dimostrata da Contiero.

Tali elementi -inoltre- sono stati ritenuti non superati dal percorso di reinserimento sociale intrapreso dall'imputato dopo la commissione dei fatti.

1.3.3. I giudici di merito hanno così ottemperato all'obbligo di specifica motivazione quanto alle ragioni per cui hanno ritenuto che il reato commesso fosse da ritenersi significativo di una maggiore pericolosità dell'imputato e, al contempo, hanno illustrato i motivi posti a base della ritenuta equivalenza delle circostanze eterogenee concorrenti.

A tale ultimo proposito -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- hanno tenuto conto anche delle evenienze sopravvenute rispetto ai fatti di reato.

1.3.4. Tanto premesso, va rimarcato che la motivazione circa la sussistenza della recidiva e l'esito del giudizio di bilanciamento può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogiatà o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.

Nessuno dei rilievi del ricorrente è riconducibile ad alcuno di tali vizi, visto che il motivo prospetta una diversa valutazione delle emergenze processuali, reiterando -peraltro- le medesime argomentazioni di merito disattese dalla Corte di appello con la motivazione ora riportata.

Da qui l'inammissibilità anche dell'ultimo motivo d'impuqnazione.

2. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a IVREA avverso la sentenza del 24/01/2022 dellla CORTE DI APPELLO TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/01/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 11/09/2018 del Tribunale di ]vrea, che lo aveva condannato per due fatti di danneggiamento, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 7, cod.pen.., di cui, l'uno aggravato per essere stato commesso su cose destinate alla pubblica utilità; l'altro, aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esistenti all'interno di uffici pubblici. 2. Deduce:2.1. "Nullità della sentenza, per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, ex art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p. - (in riferimento agli artt. 178 co. 1 lett. c) e art. 178 c.p.p.". Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in appello, in quanto eseguito presso il difensore sulla base di un'elezione di domicilio espressa esclusivamente per la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma non anche per il procedimento principale. 2.2. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. - per omessa determinazione della pena per il reato di cui all'art.635 c.p., così come prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 274/2000 (in riferimento agli artt. 1, 2 co. 4 e 69 co. 3 c.p.)." Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti riconduce il fatto alle ipotesi e alle pene previste dall'art. 52 del decreto legislativo n. 274/2000, con la conseguente illegalità della pena determinata ai sensi dell'art. 635 cod.pen.. 2.3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva medesima. Il ricorrente premette che la Corte di appello ha ritenuto la recidiva e non ha riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla stessa, avendo fatto riferimento soltanto alla gravità dei fatti e ai precedenti penali, mentre occorreva fare riferimento anche agli ulteriori elementi sussistenti al momento del giudizio di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti non può considerarsi valida anche per il procedimento principale. L'assunto difensivo è in contrasto con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui «l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento», (Sez. 4, Sentenza n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14416 del 19/02/2013. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255029 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 7300 del 29/01/2009, Dostuni, Rv. 242868 - 01). L'orientamento è assolutamente consolidato e da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo. 1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti riconduceva il reato di danneggiamento alla competenza del Giudice di Pace, con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per i fatti giudicati dinanzi a quel giudice. Anche in questo caso l'assunto difensivo non tiene conto del principio di diritto affermato da questa Corte e mai contrastato, secondo il quale «esula dalla competenza del giudice di pace e non può, quindi, essere sanzionato con le pene previste dall'art. 52 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il reato di danneggiamento aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 635 cod. pen., nulla rilevando che l'aggravante sia stata, all'esito del giudizio, neutralizzata per effetto della riconosciuta sussistenza di circostanze attenuanti», (Sez. 2, Sentenza n. 47205 del 16/11/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231091 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20852 del 21/04/2009, Alessandrini, Rv. 244807 - 01). 1.3. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche per il terzo motivo di ricorso, perché propone questioni di merito, reiterative delle medesime doglianze esposte con il gravame e motivatamente disattese dalla Corte di merito. 1.3.1. La Corte di appello ha dato puntuale risposta al motivo di gravame relativo alla recidiva, osservando che il giudice l'aveva correttamente ritenuta, «visto che i numerosi procedimenti penali specifici dell'imputato e la disinvoltura criminale da lui manifestata in tale frangente -in cui il prevenuto non esitava a compiere i reati in esame in un luogo pubblico e in presenza delle forze dell'ordine, al cui operato si opponeva con calci e pugni- denotano una sua ancora più consolidata disinvoltura criminale e una spiccata pericolosità sociale». 1.3.2. I magistrati del gravame hanno anche spiegato le ragioni per cui le circostanze attenuanti generiche non potevano ritenersi prevalenti rispetto alle aggravanti, in ragione delle modalità del fatto e della personalità dimostrata da Contiero. Tali elementi -inoltre- sono stati ritenuti non superati dal percorso di reinserimento sociale intrapreso dall'imputato dopo la commissione dei fatti. 1.3.3. I giudici di merito hanno così ottemperato all'obbligo di specifica motivazione quanto alle ragioni per cui hanno ritenuto che il reato commesso fosse da ritenersi significativo di una maggiore pericolosità dell'imputato e, al contempo, hanno illustrato i motivi posti a base della ritenuta equivalenza delle circostanze eterogenee concorrenti. A tale ultimo proposito -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- hanno tenuto conto anche delle evenienze sopravvenute rispetto ai fatti di reato. 1.3.4. Tanto premesso, va rimarcato che la motivazione circa la sussistenza della recidiva e l'esito del giudizio di bilanciamento può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogiatà o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza. Nessuno dei rilievi del ricorrente è riconducibile ad alcuno di tali vizi, visto che il motivo prospetta una diversa valutazione delle emergenze processuali, reiterando -peraltro- le medesime argomentazioni di merito disattese dalla Corte di appello con la motivazione ora riportata. Da qui l'inammissibilità anche dell'ultimo motivo d'impuqnazione. 2. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris