CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 12566/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiGiulio - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma in funzione di giudicedel riesame,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, LauraCondemi, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile perché tardivo;letta la memoria difensiva del 31/01/2026 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 13 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Roma ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Roma del 29 settembre 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] èstata sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto ditruffa aggravata.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il SostitutoProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo:2.1. Violazione di legge per inosservanza ed errata applicazione dell'art.291 cod. proc. pen. Si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente annullatol'ordinanza di custodia cautelare per omesso interrogatorio preventivo, il qualecorrettamente era stato escluso dal Giudice per le indagini preliminari in quanto ildelitto di truffa provvisoriamente contestato all'indagata risultavaprobatoriamente collegato, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc.pen., al delitto di rapina aggravata ascritta al coindagato [OSCURATO:PERSONA].2.2. Violazione di legge per inosservanza ed errata applicazione dell'art.292, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 comma 1, lett. c),cod. proc. pen., 182 cod. proc. pen. Si deduce che il difensore dell'indagata eradecaduto dal potere di eccepire la nullità di cui all'art. 292, comma 3-bis, cod.proc. pen. poiché, trattandosi di nullità a regime intermedio, doveva esserededotta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delleparti e, quindi, durante l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen.dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, e non poteva essere dedotto per laprima volta dinanzi al Tribunale del riesame.3. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto tardivamente.4. L’art. 611 cod. proc. pen. prevede che, contro le decisioni emesse anorma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., il pubblico ministero che ha richiestol'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorsoper cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazionedell'avviso di deposito del provvedimento.Nella fattispecie, l’ordinanza emessa a norma dell’art. 309 cod. proc. pen.è stata comunicata al Pubblico Ministero in data 20 novembre 2025; il ricorso percassazione è stato presentato in data 3 dicembre 2025, presso la cancelleria delgiudice che ha emesso la decisione, dunque, oltre il termine di dieci giorni, chescadeva in data 1 dicembre 2025.5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]