CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 40474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere, per complessivi 24 giorni, impostagli dal G.I.P. a seguito del suo arresto, avvenuto in data 9 novembre 2021, e poi revocatagli dal Tribunale del riesame di Catania con provvedimento del 30 novembre 2021, eseguito il 2 dicembre 2021, in ordine al reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L'[OSCURATO:PERSONA] era stato, poi, assolto dalla indicata imputazione con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 10 maggio 2022, in esito alla celebrazione di giudizio abbreviato. 1.1. Per la Corte di appello di Catania, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi delittuosa, ha, comunque, accertato come l'[OSCURATO:PERSONA] fosse stato rinvenuto, in compagnia di altri due soggetti, seduto attorno ad un tavolo ove erano posizionate bustine di plastica contenenti marijuana, un bilancino di precisione ed altre bustine vuote. Su tali presupposti il giudice della riparazione ha, quindi, pronunciato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta imputabile all'[OSCURATO:PERSONA], nel descritto contesto e con le modalità indicate, si fosse svolta nella piena consapevolezza dell'attività illecita perpetrata, e dunque nella ricorrenza di una condotta ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per insussistenza di una sua condotta dolosa o gravemente colposa, trattandosi, nella specie, di un'ipotesi di ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., connotata dall'assenza ab origine della gravità indiziaria, per essere stata annullata la misura custodiale già da parte del Tribunale del riesame nella ritenuta carenza dell'indicato presupposto, valutando le ragioni della presenza sui luoghi dell'[OSCURATO:PERSONA] in modo diverso rispetto a quanto ritenuto da parte del G.I.P. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello fondato il rigetto della sua richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. sulla scorta della medesima interpretazione dei fatti - evincibili dalla lettura del verbale di arresto - effettuata originariamente da parte del G.I.P., senza considerare la difforme lettura di essi operatane da parte del Tribunale del riesame. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza delle doglianze eccepite. 2. In termini troncanti, infatti, assume rilievo il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091-01; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765-01; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993-01) - in applicazione dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01 - per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neppure valutare - nemmeno al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve. Ciò, all'evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, avendo la Corte di appello espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria era stata disposta da parte del Tribunale del riesame sulla base dei medesimi elementi sottoposti al giudice della cautela. In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria. 3. Ne consegue, pertanto, il necessario annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 27