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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00708/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11667-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1812/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 567/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.11667/2020 Cron.

Rep.

Ud.30/10/2024 CC del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 31.10.19 la corte d’appello di Milano ha accolto l'impugnazione dell'INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto, sull'assorbente profilo della prescrizione del credito, l'opposizione proposta dall' ing. [OSCURATO:PERSONA] - iscritto d'ufficio alla gestione separata presso l'INPS in quanto non soggetto alla iscrizione presso la Cassa professionale- avverso l'avviso di addebito notificato dall'Istituto per contributi non versati e relative sanzioni civili per l'anno 2008; la Corte d'appello ha per converso ritenuto la pretesa contributiva dell'INPS non prescritta in ragione, agli effetti della concreta possibilità di esigere il credito, del fatto che il professionista aveva omesso dolosamente la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; ciò aveva determinato la sospensione del decorso del termine prevista dall'art. 2941 n. 8 cod.civ., con l'effetto di impedire la prescrizione essendo il relativo termine, decorrente dalla data di scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2009), rimasto sospeso dal 25 settembre 2009 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi) e poi interrotto mediante notifica di avviso bonario avvenuta il 3 luglio 2014.

Con ordinanza interlocutoria n. 10073 del 22 la Sesta sezione della Corte ha rimesso a questa sezione la causa per la sua definizione.

Nel corso del giudizio l’ingegnere ha presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata con riferimento ai contributi di cui all’avviso di addebito impugnato e ha dichiarato di rinunciare al ricorso con accettazione da parte dell’Inps.

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. p.q.m. dichiara estinto il giudizioe compensa le spese.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11667-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1812/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 567/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.11667/2020 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 31.10.19 la corte d’appello di Milano ha accolto l'impugnazione dell'INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto, sull'assorbente profilo della prescrizione del credito, l'opposizione proposta dall' ing. [OSCURATO:PERSONA] - iscritto d'ufficio alla gestione separata presso l'INPS in quanto non soggetto alla iscrizione presso la Cassa professionale- avverso l'avviso di addebito notificato dall'Istituto per contributi non versati e relative sanzioni civili per l'anno 2008; la Corte d'appello ha per converso ritenuto la pretesa contributiva dell'INPS non prescritta in ragione, agli effetti della concreta possibilità di esigere il credito, del fatto che il professionista aveva omesso dolosamente la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; ciò aveva determinato la sospensione del decorso del termine prevista dall'art. 2941 n. 8 cod.civ., con l'effetto di impedire la prescrizione essendo il relativo termine, decorrente dalla data di scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2009), rimasto sospeso dal 25 settembre 2009 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi) e poi interrotto mediante notifica di avviso bonario avvenuta il 3 luglio 2014. Con ordinanza interlocutoria n. 10073 del 22 la Sesta sezione della Corte ha rimesso a questa sezione la causa per la sua definizione. Nel corso del giudizio l’ingegnere ha presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata con riferimento ai contributi di cui all’avviso di addebito impugnato e ha dichiarato di rinunciare al ricorso con accettazione da parte dell’Inps. Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. p.q.m. dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Cos
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