CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1972Urso [OSCURATO:PERSONA] nata SIRACUSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha conclusoper l’ inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, hadichiarato inammissibili gli appelli proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], UrsoTiziana e [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia resa il 14 luglio 2023 dalTribunale cittadino, che li dichiarava responsabili — in concorso tra loro — delreato continuato ascritto al capo 33) dell’imputazione, condannandoli — previaapplicazione della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, seconda parte, cod. pen.— alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e euro 12.000,00 di multa,nonché all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.Secondo la contestazione, costoro, tra l’ottobre 2015 e il 3 agosto 2016, inPalermo e Siracusa, senza la prescritta autorizzazione e fuori dall’ipotesi di usoesclusivamente personale, avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e comunquedetenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, in quantità non inferiore aquattro chilogrammi.Il primo giudice fondava la condanna sull’insieme delle intercettazionitelefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari, aventi ad oggetto l’attivitàdi [OSCURATO:PERSONA], grossista palermitano che importava e acquistava hashish inSicilia e che riforniva i siracusani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LoreficeSebastiano.Dalle conversazioni registrate emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Ursodiscutevano del denaro che stavano raccogliendo dai loro clienti per pagare ilfornitore e dell’opportunità di definire i rapporti pregressi per ricevere una nuovafornitura.Nella motivazione di primo grado, assumeva rilievo il sequestro operato il 3agosto 2016 a carico di [OSCURATO:PERSONA] — incaricato del trasporto della merce daBronte ai predetti imputati — di circa dieci chilogrammi di hashish: la cospicuaentità del quantitativo, unitamente all’arresto del trasportatore, confermava che irapporti tra [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto l’acquisto di sostanzastupefacente destinata alla cessione a terzi.Nell’esaminare gli appelli, la Corte territoriale ha rilevato che gli atti diimpugnazione, così come formulati, non si confrontavano con l’analitica eapprofondita motivazione della sentenza di primo grado, in ordine alla destinazionea terzi della sostanza stupefacente, alla qualificazione del fatto, e, infine, in ordineal trattamento sanzionatorio e alla concessione dei benefici di legge.La difesa non esponeva alcuna valida argomentazione a sostegno dellegeneriche censure, omettendo di motivare puntualmente — anche solo in modosintetico — le ragioni sottese alle stesse.I giudici di secondo grado hanno, quindi, richiamato il principio delle SezioniUnite Galtelli, secondo cui il requisito della specificità dei motivi di appello, richiestodall’art. 581 cod. proc. pen., è soddisfatto solo se l’atto individua il punto che siintende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specificoriferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motividi dissenso dalla decisione appellata quanto l’oggetto della diversa deliberazionesollecitata. Poiché l’appello è un’impugnazione devolutiva, la rivalutazione del fattopuò e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto l’appellante ha sottoposto algiudice di appello con i motivi di impugnazione, che devono esplicarsi in una criticaspecifica e puntuale della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 22/02/2017, Rv. 268822; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, dep.20/07/2018, Rv. 273778).In applicazione dei suddetti principi, la Corte di appello ha osservato che gligrado.La genericità è stata ritenuta anche in ordine alle censure afferenti altrattamento sanzionatorio: gli atti di gravame si limitavano a rimarcare la“peculiare gravità” della pena irrogata e a invocare la disapplicazione della recidivanonché la concessione delle attenuanti generiche “al fine di mitigare l’asprezza deltrattamento sanzionatorio”, senza offrire elementi dai quali ricavare le ragioni dellarichiesta di riforma.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidano i loro ricorsi— di contenuto sostanzialmente sovrapponibile — ai seguenti motivi.Deducono la violazione dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazioneall’art. 591 cod. proc. pen., e contestano la dichiarata inammissibilità del gravame.Sostengono che la Corte di appello si sia limitata a pronunciarel’inammissibilità in modo meramente formale, senza valutare le ragioni espostenegli atti di appello, nei quali sarebbero state puntualmente criticate le ragioni difatto e di diritto della sentenza impugnata.Nell’appello era specificato come risultasse indimostrato l’affermato uso diterminologia criptica; era altresì dedotto che, in un procedimento nel quale ilcompendio probatorio si fondava essenzialmente su attività captativa, assumessedecisivo rilievo il fatto che nessuna sostanza stupefacente fosse mai statarinvenuta nella disponibilità dei ricorrenti.Lamentano, inoltre, che dall’arresto di [OSCURATO:PERSONA] non potesse desumersiche la sostanza fosse effettivamente destinata agli imputati, né che il quantitativorinvenuto nella disponibilità di terzi risultasse interamente destinato alla cessionein favore dei predetti.Sotto un connesso profilo, i ricorrenti rimarcano che i motivi di appelloinvocavano l’assoluzione ovvero, in subordine, la riqualificazione del fatto nellafattispecie di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, stantel’assenza di sostanza stupefacente rinvenuta nella loro disponibilità,.Ciascun ricorrente lamenta, altresì, che la Corte di appello, disattendendol’onere motivazionale, non abbia esaminato le criticità sollevate in ordine all’entitàdella sanzione irrogata, all’applicazione della recidiva e alla denegata concessionedelle attenuanti generiche, questioni che assumono essere state puntualmentededotte negli atti di gravame.In definitiva, ai giudici di appello sarebbero stati offerti plurimi elementi daiquali ricavare le ragioni della invocata riforma, risultando perciò erronea ladichiarazione di inammissibilità degli atti di impugnazione.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LoreficeSebastiano sono inammissibili.2. Le impugnazioni — di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, e perciòsuscettibili di trattazione congiunta — censurano, sotto il profilo della violazione dilegge processuale, la declaratoria di inammissibilità degli atti di appello,sostenendo che i motivi di gravame avrebbero soddisfatto il requisito di specificitàprescritto dall’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.Ne deriva che il sindacato di questa Corte deve riguardare, in via esclusiva, lacorrettezza del giudizio prognostico operato dalla Corte territoriale sull’idoneitàdegli atti di appello ad instaurare il rapporto processuale di secondo grado: nongià, dunque, la fondatezza nel merito delle questioni dedotte, ma la loro previaammissibilità sotto il profilo del confronto critico con la decisione impugnata.2.1. L’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. impone all’impugnantel’onere di indicare, specificamente, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta. Il successivo comma 1-bis — introdotto, dapprima,dall’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103 ed oggi ridefinito, informa autonoma e rafforzata, dalla c.d. riforma Cartabia — sancisce, in terminiespressi, che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motiviquando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita irilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimentoimpugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferiscel’impugnazione.La piena valenza precettiva di tale disposizione è stata ancorata, dalle SezioniUnite Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv.268822), al duplice fondamento sistematico — di matrice costituzionale —costituito, da un lato, dalla natura intrinsecamente devolutiva dell’appello, checircoscrive la cognizione del giudice del gravame ai punti effettivamente sottopostial suo scrutinio (artt. 597 cod. proc. pen. e 111 Cost.), e, dall’altro, dalla esigenzadi razionale allocazione delle limitate risorse giudiziarie e di realizzazione delprincipio della ragionevole durata del processo.In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto— che si intende qui ribadire — secondo cui “l’appello (al pari del ricorso percassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragionidi fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”.La giurisprudenza successiva ha ulteriormente precisato che il giudice diappello, alla luce del novellato art. 581 cod. proc. pen., può dichiararel’inammissibilità dell’impugnazione “solo quando i motivi difettino di specificità onon siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazionespesa nella sentenza impugnata”, e non già — lo si rileva per completezza —quando essi siano ritenuti, anche manifestamente, inidonei a confutare l’apparatomotivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859; Sez. 4, n.36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Rv.273778).Il medesimo discrimine vale, mutatis mutandis, per il giudizio di legittimità.Si è infatti reiteratamente affermato che è inammissibile, per difetto dispecificità intrinseca, il motivo che si limiti ad una generica denuncia di omessavalutazione di tesi alternative, senza indicare con precisione le carenze, leomissioni o le illogicità motivazionali idonee ad incidere sulla capacità dimostrativadel compendio probatorio (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441); edè del pari inammissibile, per difetto di specificità estrinseca, il motivo nel qualemanchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di gravame, atteso chequest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato osoltanto formalmente evidenziarle senza un effettivo confronto con esse, pena lasostanziale dismissione della tipica funzione di critica argomentata propria delmezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468;Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco,Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).Il principio del confronto critico — che permea sia il giudizio di appello siaquello di legittimità — esige, in altri termini, che l’atto di impugnazione dialoghicon la decisione censurata; occorre individuare, articolare e dimostrare in checosa, e perché, la motivazione del provvedimento gravato sia errata. Quando ilmotivo si esaurisce nella mera riproposizione delle tesi disattese in primo grado,ovvero nella formulazione di richieste sganciate dall’argomentazione del giudice aquo — il rapporto processuale di impugnazione non si instaura validamente e l’attodeve essere dichiarato inammissibile.3. Tanto premesso, l’applicazione delle suddette coordinate all’odiernogravame conferma la correttezza della declaratoria di inammissibilità adottatadalla Corte territoriale.Gli atti di appello, così come riprodotti nei rispettivi ricorsi, si rivelano, in tuttele loro articolazioni, manifestamente carenti del requisito della specificità,configurandosi quali esposizioni assertive di tesi difensive svincolate dal corredoargomentativo della sentenza di primo grado.L’esame partitamente condotto sulle singole censure ne offre la più puntualedimostrazione.Il primo nucleo di doglianze investe l’affermazione di responsabilità sotto ilprofilo della destinazione a terzi della sostanza.I ricorrenti — replicando il contenuto degli appelli — hanno dedotto, in chiaveassolutoria, che risulterebbe “indimostrato” l’uso di terminologia criptica nelleconversazioni intercettate; che il compendio probatorio si fonderebbe“essenzialmente su attività captativa”, nel mentre, nessuna sostanza stupefacentesarebbe stata rinvenuta nella loro disponibilità; che dall’arresto di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe desumersi che la sostanza fosse a loro destinata; che nonrisulterebbe dimostrato che il quantitativo rinvenuto presso terzi fosse“interamente” destinato alla cessione in loro favore.A tali deduzioni la sentenza di primo grado aveva opposto un compendioprobatorio articolato e analiticamente illustrato, scandito dalla valorizzazione dellafitta rete di conversazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] — grossistapalermitano dedito all’importazione e all’acquisto di hashish in Sicilia — e gliodierni imputati, conversazioni aventi ad oggetto la raccolta di denaro presso iclienti e la definizione dei rapporti pregressi, in vista della consegna di “mercenuova”; del ricorrente impiego, da parte degli interlocutori, del termine “cavallo”in contesti totalmente avulsi dal settore equino — settore al quale, peraltro,nessuno dei predetti risultava professionalmente collegato — e privi di qualsivogliaindicazione del luogo di destinazione degli animali o delle modalità del lorotrasporto, sicché la lettura cifrata si imponeva quale unica logicamente plausibile;del sequestro, operato il 3 agosto 2016 a carico del trasportatore [OSCURATO:PERSONA],di circa dieci chilogrammi di hashish, episodio che — letto unitamente al tenoredelle intercettazioni e al ruolo del corriere — confermava l’oggetto illecito deirapporti tra il fornitore e i destinatari; dell’entità stessa del quantitativo,all’evidenza incompatibile con qualsivoglia destinazione all’uso esclusivamentepersonale.A fronte di un tessuto motivazionale così strutturato, gli atti di gravame sisono limitati ad opporre — come correttamente rilevato dalla Corte territoriale —affermazioni meramente apodittiche.Il preteso carattere “indimostrato” della terminologia criptica viene enunciatosenza alcuna analisi delle conversazioni intercettate e, soprattutto, senza indicarequale altro significato — coerente con i sistematici riferimenti alla raccolta didenaro, alla consegna di merce e al pagamento del fornitore — esse avrebberopotuto plausibilmente assumere.L’irrilevanza dell’arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA] è proclamata in terminiassertivi, senza confutare l’argomentazione del Tribunale che ne aveva tratto, invia inferenziale, un riscontro estrinseco al contenuto delle intercettazioni; il difettodi prova sulla destinazione del quantitativo è denunciato quale dato in sé risolutivo,senza che si dia conto delle ragioni — inerenti al luogo del sequestro, all’entità delcarico, alla strutturazione dei rapporti commerciali — già esaminate dal primogiudice.L’atto di gravame omette di confrontarsi con i precisi passaggi argomentativinei quali il Tribunale aveva spiegato perché la lettura criptica delle conversazionisi imponesse. La difesa, infatti, si è limitata a definire “indimostrato” l’uso delcodice senza prospettare un’interpretazione alternativa che reggesse al confrontocon i dati probatori complessivamente acquisiti.Ne consegue che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, il primomotivo di appello difettava in radice di specificità estrinseca, riducendosi allariproposizione di una tesi alternativa svincolata dalla motivazione delprovvedimento appellato.Analoghe considerazioni valgono per la subordinata richiesta diriqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309/1990.Anche su tale fronte, gli appellanti — ed oggi i ricorrenti — si sono limitati adedurre il “mancato rinvenimento di sostanza stupefacente” nella propriadisponibilità quale presupposto, in sé, della meno grave qualificazione, omettendodi confrontarsi con i parametri normativamente richiamati dalla disposizioneinvocata: i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la qualità e laquantità della sostanza.La sentenza di primo grado, per contro, aveva offerto sul punto unavalutazione articolata. L’oggetto delle trattative — in chilogrammi di hashish — èstato ritenuto incompatibile con i tratti tipici del fatto di lieve entità; la stessaorganizzazione dei rapporti — improntata a una ripetuta interlocuzione con ungrossista, alla raccolta di denaro presso una pluralità di “clienti” e alla periodicaconsegna di “merce nuova” — è stata qualificata come indice di una struttura ditraffico non occasionale e quantitativamente significativa.A fronte di tale puntuale motivazione, l’invocazione dell’art. 73, comma 5, èstata articolata in termini meramente assertivi; i ricorrenti non hanno indicato —come l’onere di specificità avrebbe imposto — quale singolo profilo, fra quellirichiamati dalla disposizione, fosse stato erroneamente apprezzato dal primogiudice, né quali specifici elementi, già acquisiti in atti, dovessero condurre a unadiversa qualificazione.La doglianza, in altri termini, ha esaurito la propria forza argomentativa nellaprospettazione di un esito difforme, senza percorrere il cammino logico che a taleesito avrebbe dovuto condurre attraverso la critica della motivazione gravata.Si tratta, ancora una volta, di formulazione che non integra quella “criticaspecifica, mirata e necessariamente puntuale” della decisione impugnata, secondol’insegnamento delle Sezioni Unite Galtelli, e che — come tale — è inidonea ainstaurare validamente il rapporto processuale di gravame.Il terzo nucleo di doglianze — relativo al trattamento sanzionatorio — replica,in forma ancora più accentuata, il difetto strutturale già rilevato.Negli atti di appello, e nei ricorsi che ne ripropongono pedissequamente ilcontenuto, la difesa ha lamentato la “peculiare gravità” della pena irrogata, la“rilevante” entità dell’aumento operato a titolo di continuazione, l’avvenutaapplicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, seconda parte, cod. pen., nonchéla denegata concessione delle attenuanti generiche, invocando la riforma dellasentenza “al fine di mitigare l’asprezza del trattamento sanzionatorio”.Tale formulazione è esemplare di quanto le Sezioni Unite Galtelli, e lagiurisprudenza successiva sopra richiamata, hanno qualificato come motivoaspecifico nella sua duplice dimensione, intrinseca ed estrinseca.Sotto il profilo intrinseco, il motivo non enuncia alcuna ragione di criticaargomentata; si limita a contestare l’esito sanzionatorio, senza individuare il vizioin cui sarebbe incorso il primo Giudice nell’esercizio dei poteri discrezionali dicommisurazione (art. 133 cod. pen.) o di valutazione delle circostanze.Il ricorso a formule generiche quali “peculiare gravità” o “asprezza deltrattamento” — non corredate da alcuna argomentazione tecnica o da alcunriferimento ai criteri legali della commisurazione — equivale, in sostanza, a unamera petizione di clemenza, estranea alla funzione critica che è propria del mezzodi impugnazione.Sotto il profilo estrinseco, il motivo omette qualsivoglia confronto con ipassaggi della sentenza di primo grado nei quali il Tribunale aveva — sia pursinteticamente — illustrato le ragioni della commisurazione: la rilevante entità delquantitativo trattato, la durata e la sistematicità della condotta, il ruolo specificoassunto da ciascun concorrente, l’assenza di elementi positivamente apprezzabilisul piano della personalità.Quanto, in particolare, alla recidiva, l’atto di gravame si è limitato adinvocarne la “disapplicazione”, senza indicare alcuno degli elementi che, secondoil consolidato insegnamento di questa Corte, il giudice è tenuto a valutare inconcreto, una volta contestata la recidiva nelle ipotesi di cui ai primi quattro commidell’art. 99 cod. pen.: la natura dei reati pregressi e la loro omogeneità rispetto alfatto in giudizio, la distanza temporale tra le condotte, il livello di offensivitàcomplessiva, l’eventuale carattere occasionale della ricaduta, il tempo trascorsosenza la commissione di ulteriori reati, ogni altro indice individualizzante dellapersonalità del reo. La richiesta è stata, dunque, formulata nella sua nudaenunciazione, in palmare violazione del precetto di specificità.Infine, con riferimento alle attenuanti generiche, il motivo si è esauritonell’auspicio che esse “siano riconosciute al fine di mitigare l’asprezza deltrattamento sanzionatorio”, senza che si individui — come il regime ex art. 62-biscod. pen., nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge n. 125 del2008, esige — alcun elemento specifico (e diverso dalla mera incensuratezza,peraltro insussistente) idoneo ad essere positivamente valorizzato in chiavecondizioni personali, familiari o sociali, all’atteggiamento serbato dopo il fatto,ovvero a qualsivoglia ulteriore parametro suscettibile di apprezzamentofavorevole.Anche su questo versante, l’atto si è appiattito sulla mera richiesta di esito,priva del necessario corredo argomentativo che ne giustificasse la formulazione.In definitiva, le censure sul trattamento sanzionatorio non solo non siconfrontano con la motivazione della sentenza di primo grado — non indicandoalcun vizio del quale il giudice di appello avrebbe dovuto occuparsi — ma neppureindividuano gli elementi di segno positivo sui quali fondare la richiesta di riforma4. Le considerazioni che precedono evidenziano, nel loro insieme, come glidal legislatore e illuminato dalla giurisprudenza nomofilattica.Il giudizio di appello — vale ribadirlo — non è un nuovo giudizio di merito chesi sostituisce, in via integrale, a quello di primo grado: è uno strumento dicontrollo, devolutivo nei limiti dei motivi proposti, della decisione impugnata.La sua efficacia, e la stessa garanzia di una sua reale funzionalità perl’imputato, dipendono dalla capacità delle parti di indicare con precisione i punti didissenso e di articolare le ragioni di tale dissenso in correlazione con la motivazionedel provvedimento gravato.A tali coordinate gli atti di gravame proposti nell’interesse dei ricorrenti nonsi sono attenuti.La Corte territoriale ne ha dunque tratto, con motivazione corretta ed immuneda vizi logico-giuridici, l’unica conclusione compatibile con il dato normativo: ladeclaratoria di inammissibilità ex artt. 581, comma 1 bis, e 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen.Tale declaratoria, a sua volta, non si presta — per le ragioni sin qui esposte— alla censura di legittimità formulata con i ricorsi in esame, i quali si limitano ariproporre l’enunciazione delle medesime doglianze già disattese in appello, senzaindividuare alcun effettivo vizio del costrutto logico-argomentativo della sentenzaimpugnata.Ed è noto che, per costante insegnamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che si limiti a una pedissequa riproposizione dei motivi diappello disattesi, senza assumere la sentenza di secondo grado quale punto diriferimento della propria critica (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv.259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568, già richiamate).5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e —non ravvisandosi ragione alcuna di esonero, alla luce dei criteri enunciati dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000 — della somma,equitativamente determinata in euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente