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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2024

ECLI:EU:T:2024:869
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0561_RES

[OSCURATO:PERSONA]561/21

HSBC Holdings plc e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 novembre 2024 «Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Violazione dell’obbligo di motivazione – Annullamento parziale della decisione da parte di una sentenza del Tribunale – Decisione modificativa – Ammende – Prescrizione – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Parità di trattamento – Proporzionalità – Competenza estesa al merito» Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di azioni – Sospensione – Effetto sospensivo connesso ai procedimenti giudiziari pendenti – Presupposto – Esistenza di incertezza riguardo alla legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] oggetto del procedimento pendente – Obiettivo perseguito con l’introduzione di tale procedimento – Irrilevanza – Conclusioni della decisione giurisdizionale che pone fine al procedimento pendente – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25, §§ 5 e 6) (v. punti 39-50) Impugnazione – Interesse ad agire – Annullamento parziale da parte del Tribunale di una decisione che infligge un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza – Impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] – Atti preparatori intrapresi dalla [OSCURATO:PERSONA] in vista dell’adozione di una decisione modificativa della decisione parzialmente annullata – Assenza di incidenza sull’interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA] (Statuto della Corte di giustizia, art. 56) (v. punti 51,52) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Applicazione del metodo previsto dagli orientamenti – Valore di sostituzione stabilito sulla base delle entrate in denaro attualizzate mediante applicazione di un fattore di riduzione – Assenza di errori di diritto o di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punti 13, 15, 16) (v. punti 61-68, 77-95) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Applicazione del metodo previsto dagli orientamenti – Scelta di un valore di sostituzione per il valore delle vendite – Valore di sostituzione stabilito sulla base delle entrate in denaro attualizzate mediante applicazione di un fattore di riduzione – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Assenza (Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punto 13) (v. punti 69, 73-76) Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 296 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 70-72) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Applicazione del metodo previsto dagli orientamenti – Valore di sostituzione stabilito sulla base delle entrate in denaro attualizzate mediante applicazione di un fattore di riduzione – Determinazione del fattore di riduzione – Insussistenza della violazione dell’obbligo di motivazione – Assenza di errori di valutazione – Assenza di violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione delle pene – Insussistenza di una violazione del principio di parità di trattamento (Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20 e 21; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punto 13) (v. punti 99-110, 121-124, 131-146, 152-169, 173-187) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Natura ed estensione geografica dell’infrazione – Rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punti da 19 a 23) (v. punti 193-209) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Diritto d’ingresso – Fattori da prendere in considerazione (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punto 25) (v. punti 211-224) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Grado di partecipazione all’infrazione inferiore rispetto a quello degli attori principali – Riduzione del 15 percento dell’importo di base – Violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento o di individualizzazione delle sanzioni – Assenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punto 29) (v. punti 228-234, 238-240) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione – Gravità e durata dell’infrazione – Rispetto dei principi di motivazione, di proporzionalità, di individualizzazione delle pene e di parità di trattamento (Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31) (v. punti 243-250) [OSCURATO:PERSONA] respinge il ricorso di annullamento proposto dalle entità HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc e HSBC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «HSBC») avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che modifica la sua decisione di infliggere un’ammenda di EUR 33606000 alla HSBC per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione ( 1 ).

Dato che, al momento dell’adozione della decisione modificativa, la decisione iniziale della [OSCURATO:PERSONA] era ancora oggetto di un procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, il Tribunale fornisce, nella sua sentenza, precisazioni sull’effetto sospensivo di tale procedimento pendente sul termine di prescrizione che la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare per infliggere un’ammenda alla HSBC.

Nel 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la HSBC aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, dal 12 febbraio al 27 marzo 2007, a un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto l’alterazione del corso normale di fissazione dei prezzi sul mercato dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto in solido alle tre entità summenzionate un’ammenda di importo pari a EUR 33606000 ( 2 ).

Con sentenza del 24 settembre 2019 il Tribunale ha rilevato taluni errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto alla portata dell’infrazione imputata alla HSBC nella decisione del 2016, rilevando al contempo che tali errori non incidevano sulla legittimità dell’articolo 1, lettera b), della decisione del 2016, dal momento che la conclusione che vi figurava restava giustificata da altri elementi contenuti nella decisione del 2016, ma che occorreva, eventualmente, tenerne conto ai fini della valutazione del carattere proporzionato dell’ammenda ( 3 ).

Inoltre, ritenendo che tale decisione del 2016 fosse viziata da un errore di motivazione, il Tribunale l’ha annullata nella parte in cui infliggeva un’ammenda di EUR 33606000 alla HSBC.

Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la HSBC hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte.

Tuttavia, con lettera dell’8 maggio 2020, il commissario responsabile per la concorrenza ha notificato alla HSBC la sua intenzione di proporre al collegio dei commissari l’adozione di una nuova decisione al fine di porre rimedio alla situazione risultante dalla sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019.

Con decisione modificativa adottata nel 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ridotto a EUR 31739000 l’ammenda inflitta alla HSBC dalla decisione del 2016 e ha integrato la motivazione contenuta in tale decisione, giudicata insufficiente dal Tribunale.

Circa un mese dopo l’adozione di tale decisione modificativa, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019.

La HSBC ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione modificativa del 2021 e quindi dell’ammenda inflitta dalla decisione del 2016, come modificata.

In subordine, essa chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito per ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta nella decisione modificativa del 2021.

Giudizio del Tribunale A sostegno del suo ricorso di annullamento, la HSBC contesta in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver adottato la decisione modificativa del 2021 oltre il termine massimo di prescrizione di dieci anni previsto all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003 ( 4 ) per l’imposizione di un’ammenda per l’infrazione constatata nella decisione del 2016.

Su tale punto, la HSBC sostiene, in sostanza, che l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 non ha avuto l’effetto di sospendere tale prescrizione decennale, nei limiti in cui, già al momento della proposizione di detta impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’intenzione di adottare la decisione modificativa del 2021 senza attendere l’esito di tale procedimento di impugnazione.

Inoltre, secondo le ricorrenti, anche supponendo che l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia sospeso il termine di prescrizione, tale sospensione è in ogni caso cessata quando il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza ha notificato alla HSBC la sua intenzione di proporre al collegio dei commissari l’adozione di una nuova decisione da indirizzare alla HSBC e ciò a causa della perdita di interesse della [OSCURATO:PERSONA] nell’esito dell’impugnazione.

Dopo aver precisato che, alla data di proposizione dell’impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il termine di prescrizione per infliggere un’ammenda alla HSBC per l’infrazione constatata nella decisione del 2016 non era ancora scaduto, il Tribunale ricorda che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione in materia di imposizione di ammende è sospesa per il tempo in cui pende dinanzi a un giudice dell’Unione un ricorso contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’infrazione e infligge un’ammenda.

Ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo, il termine massimo di prescrizione di dieci anni è prolungato della durata della sospensione della prescrizione in conformità al suo paragrafo

6. Orbene, contrariamente a quanto ritiene la HSBC, l’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non subordina l’effetto sospensivo dei procedimenti giurisdizionali pendenti ad alcuna condizione soggettiva, quale un «obiettivo» perseguito con la proposizione del ricorso o l’«intenzione» della parte che l’ha proposto.

Infatti, tale disposizione tutela la [OSCURATO:PERSONA] contro l’effetto della prescrizione in situazioni in cui le è «impedito» di agire in quanto deve attendere la decisione del giudice dell’Unione, nell’ambito di procedimenti sul cui svolgimento essa non ha il controllo assoluto, prima di sapere se l’atto impugnato sia viziato o meno da illegittimità.

La nozione di «impedimento» si riferisce, pertanto, a una circostanza oggettiva vertente sull’esistenza stessa di un procedimento giurisdizionale pendente a causa della quale persiste un’incertezza riguardo alla legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale constata che, per il tempo in cui il procedimento di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] era pendente, sussisteva un’incertezza riguardo alla legittimità della decisione del 2016, nella parte in cui essa infliggeva un’ammenda di EUR 33606000 alla HSBC.

Ne consegue che il termine di prescrizione per infliggere una nuova ammenda alla HSBC per l’infrazione constatata nella decisione del 2016 era sospeso fino all’adozione da parte della Corte di una decisione che ponesse fine a tale procedimento di impugnazione, e ciò indipendentemente dalle iniziative che la [OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso in vista dell’adozione della decisione del 2021.

In tale contesto, il Tribunale respinge altresì l’argomento della HSBC vertente sulla mancanza di interesse della [OSCURATO:PERSONA] a proporre o a mantenere la sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019.

A tale riguardo, il Tribunale precisa che, se è pur vero che la mancanza di interesse ad agire al momento della proposizione di un’impugnazione, supponendola dimostrata, potrebbe condurre al rigetto dell’impugnazione in quanto irricevibile e il venir meno di un interesse ad agire in corso di causa potrebbe indurre il giudice dell’Unione a pronunciare un non luogo a statuire, è il fatto stesso che un ricorso sia pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte che giustifica la sospensione del termine di prescrizione, e non le conclusioni cui giungono tali giudici nella loro decisione che pone fine al procedimento.

In ogni caso, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia intrapreso iniziative dirette ad adottare una nuova decisione a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 non dimostra che essa abbia perso ogni interesse a far dichiarare la legittimità della decisione del 2016, dato che tale interesse perdura fino all’adozione della decisione della Corte che pone fine al procedimento o, quanto meno, fino all’adozione di tale nuova decisione.

Il fatto che, dopo l’adozione della decisione modificativa del 2021, la [OSCURATO:PERSONA] abbia rinunciato alla sua impugnazione non modifica in alcun modo tale conclusione.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale conclude che l’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo potere sanzionatorio per l’infrazione constatata nella decisione del 2016 non era prescritto alla data di adozione della decisione modificativa del 2021.

Il Tribunale respinge poi tutti gli altri motivi dedotti dalla HSBC a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione modificativa del 2021, nonché le conclusioni della HSBC dirette alla riduzione dell’ammenda inflitta in tale decisione, e, di conseguenza, respinge integralmente il ricorso. ( 1 ) Decisione C(2021) 4600 final della [OSCURATO:PERSONA], del 28 giugno 2021, che modifica la decisione C(2016) 8530 final della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] (in prosieguo: la «decisione modificativa del 2021»). ( 2 ) Decisione C(2016) 8530 final della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] (in prosieguo: la «decisione del 2016»). ( 3 ) Sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T-105/17 , EU:T:2019:675 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0561_RES [OSCURATO:PERSONA]561/21 HSBC Holdings plc e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 novembre 2024 «Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Violazione dell’obbligo di motivazione – Annullamento parziale della decisione da parte di una sentenza del Tribunale – Decisione modificativa – Ammende – Prescrizione – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Parità di trattamento – Proporzionalità – Competenza estesa al merito» Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di azioni – Sospensione – Effetto sospensivo connesso ai procedimenti giudiziari pendenti – Presupposto – Esistenza di incertezza riguardo alla legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] oggetto del procedimento pendente – Obiettivo perseguito con l’introduzione di tale procedimento – Irrilevanza – Conclusioni della decisione giurisdizionale che pone fine al procedimento pendente – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25, §§ 5 e 6) (v. punti 39-50) Impugnazione – Interesse ad agire – Annullamento parziale da parte del Tribunale di una decisione che infligge un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza – Impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] – Atti preparatori intrapresi dalla [OSCURATO:PERSONA] in vista dell’adozione di una decisione modificativa della decisione parzialmente annullata – Assenza di incidenza sull’interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA] (Statuto della Corte di giustizia, art. 56) (v. punti 51,52) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Applicazione del metodo previsto dagli orientamenti – Valore di sostituzione stabilito sulla base delle entrate in denaro attualizzate mediante applicazione di un fattore di riduzione – Assenza di errori di diritto o di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punti 13, 15, 16) (v. punti 61-68, 77-95) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Applicazione del metodo previsto dagli orientamenti – Scelta di un valore di sostituzione per il valore delle vendite – Valore di sostituzione stabilito sulla base delle entrate in denaro attualizzate mediante applicazione di un fattore di riduzione – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Assenza (Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punto 13) (v. punti 69, 73-76) Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 296 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 70-72) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Applicazione del metodo previsto dagli orientamenti – Valore di sostituzione stabilito sulla base delle entrate in denaro attualizzate mediante applicazione di un fattore di riduzione – Determinazione del fattore di riduzione – Insussistenza della violazione dell’obbligo di motivazione – Assenza di errori di valutazione – Assenza di violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione delle pene – Insussistenza di una violazione del principio di parità di trattamento (Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20 e 21; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punto 13) (v. punti 99-110, 121-124, 131-146, 152-169, 173-187) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Natura ed estensione geografica dell’infrazione – Rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punti da 19 a 23) (v. punti 193-209) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Diritto d’ingresso – Fattori da prendere in considerazione (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punto 25) (v. punti 211-224) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Grado di partecipazione all’infrazione inferiore rispetto a quello degli attori principali – Riduzione del 15 percento dell’importo di base – Violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento o di individualizzazione delle sanzioni – Assenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C-210/02, punto 29) (v. punti 228-234, 238-240) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione – Gravità e durata dell’infrazione – Rispetto dei principi di motivazione, di proporzionalità, di individualizzazione delle pene e di parità di trattamento (Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31) (v. punti 243-250) [OSCURATO:PERSONA] respinge il ricorso di annullamento proposto dalle entità HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc e HSBC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «HSBC») avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che modifica la sua decisione di infliggere un’ammenda di EUR 33606000 alla HSBC per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione ( 1 ). Dato che, al momento dell’adozione della decisione modificativa, la decisione iniziale della [OSCURATO:PERSONA] era ancora oggetto di un procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, il Tribunale fornisce, nella sua sentenza, precisazioni sull’effetto sospensivo di tale procedimento pendente sul termine di prescrizione che la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare per infliggere un’ammenda alla HSBC. Nel 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la HSBC aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, dal 12 febbraio al 27 marzo 2007, a un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto l’alterazione del corso normale di fissazione dei prezzi sul mercato dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto in solido alle tre entità summenzionate un’ammenda di importo pari a EUR 33606000 ( 2 ). Con sentenza del 24 settembre 2019 il Tribunale ha rilevato taluni errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto alla portata dell’infrazione imputata alla HSBC nella decisione del 2016, rilevando al contempo che tali errori non incidevano sulla legittimità dell’articolo 1, lettera b), della decisione del 2016, dal momento che la conclusione che vi figurava restava giustificata da altri elementi contenuti nella decisione del 2016, ma che occorreva, eventualmente, tenerne conto ai fini della valutazione del carattere proporzionato dell’ammenda ( 3 ). Inoltre, ritenendo che tale decisione del 2016 fosse viziata da un errore di motivazione, il Tribunale l’ha annullata nella parte in cui infliggeva un’ammenda di EUR 33606000 alla HSBC. Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la HSBC hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte. Tuttavia, con lettera dell’8 maggio 2020, il commissario responsabile per la concorrenza ha notificato alla HSBC la sua intenzione di proporre al collegio dei commissari l’adozione di una nuova decisione al fine di porre rimedio alla situazione risultante dalla sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019. Con decisione modificativa adottata nel 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ridotto a EUR 31739000 l’ammenda inflitta alla HSBC dalla decisione del 2016 e ha integrato la motivazione contenuta in tale decisione, giudicata insufficiente dal Tribunale. Circa un mese dopo l’adozione di tale decisione modificativa, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019. La HSBC ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione modificativa del 2021 e quindi dell’ammenda inflitta dalla decisione del 2016, come modificata. In subordine, essa chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito per ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta nella decisione modificativa del 2021. Giudizio del Tribunale A sostegno del suo ricorso di annullamento, la HSBC contesta in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver adottato la decisione modificativa del 2021 oltre il termine massimo di prescrizione di dieci anni previsto all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003 ( 4 ) per l’imposizione di un’ammenda per l’infrazione constatata nella decisione del 2016. Su tale punto, la HSBC sostiene, in sostanza, che l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 non ha avuto l’effetto di sospendere tale prescrizione decennale, nei limiti in cui, già al momento della proposizione di detta impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’intenzione di adottare la decisione modificativa del 2021 senza attendere l’esito di tale procedimento di impugnazione. Inoltre, secondo le ricorrenti, anche supponendo che l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia sospeso il termine di prescrizione, tale sospensione è in ogni caso cessata quando il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza ha notificato alla HSBC la sua intenzione di proporre al collegio dei commissari l’adozione di una nuova decisione da indirizzare alla HSBC e ciò a causa della perdita di interesse della [OSCURATO:PERSONA] nell’esito dell’impugnazione. Dopo aver precisato che, alla data di proposizione dell’impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il termine di prescrizione per infliggere un’ammenda alla HSBC per l’infrazione constatata nella decisione del 2016 non era ancora scaduto, il Tribunale ricorda che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione in materia di imposizione di ammende è sospesa per il tempo in cui pende dinanzi a un giudice dell’Unione un ricorso contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’infrazione e infligge un’ammenda. Ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo, il termine massimo di prescrizione di dieci anni è prolungato della durata della sospensione della prescrizione in conformità al suo paragrafo 6. Orbene, contrariamente a quanto ritiene la HSBC, l’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non subordina l’effetto sospensivo dei procedimenti giurisdizionali pendenti ad alcuna condizione soggettiva, quale un «obiettivo» perseguito con la proposizione del ricorso o l’«intenzione» della parte che l’ha proposto. Infatti, tale disposizione tutela la [OSCURATO:PERSONA] contro l’effetto della prescrizione in situazioni in cui le è «impedito» di agire in quanto deve attendere la decisione del giudice dell’Unione, nell’ambito di procedimenti sul cui svolgimento essa non ha il controllo assoluto, prima di sapere se l’atto impugnato sia viziato o meno da illegittimità. La nozione di «impedimento» si riferisce, pertanto, a una circostanza oggettiva vertente sull’esistenza stessa di un procedimento giurisdizionale pendente a causa della quale persiste un’incertezza riguardo alla legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale constata che, per il tempo in cui il procedimento di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] era pendente, sussisteva un’incertezza riguardo alla legittimità della decisione del 2016, nella parte in cui essa infliggeva un’ammenda di EUR 33606000 alla HSBC. Ne consegue che il termine di prescrizione per infliggere una nuova ammenda alla HSBC per l’infrazione constatata nella decisione del 2016 era sospeso fino all’adozione da parte della Corte di una decisione che ponesse fine a tale procedimento di impugnazione, e ciò indipendentemente dalle iniziative che la [OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso in vista dell’adozione della decisione del 2021. In tale contesto, il Tribunale respinge altresì l’argomento della HSBC vertente sulla mancanza di interesse della [OSCURATO:PERSONA] a proporre o a mantenere la sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019. A tale riguardo, il Tribunale precisa che, se è pur vero che la mancanza di interesse ad agire al momento della proposizione di un’impugnazione, supponendola dimostrata, potrebbe condurre al rigetto dell’impugnazione in quanto irricevibile e il venir meno di un interesse ad agire in corso di causa potrebbe indurre il giudice dell’Unione a pronunciare un non luogo a statuire, è il fatto stesso che un ricorso sia pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte che giustifica la sospensione del termine di prescrizione, e non le conclusioni cui giungono tali giudici nella loro decisione che pone fine al procedimento. In ogni caso, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia intrapreso iniziative dirette ad adottare una nuova decisione a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 non dimostra che essa abbia perso ogni interesse a far dichiarare la legittimità della decisione del 2016, dato che tale interesse perdura fino all’adozione della decisione della Corte che pone fine al procedimento o, quanto meno, fino all’adozione di tale nuova decisione. Il fatto che, dopo l’adozione della decisione modificativa del 2021, la [OSCURATO:PERSONA] abbia rinunciato alla sua impugnazione non modifica in alcun modo tale conclusione. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale conclude che l’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo potere sanzionatorio per l’infrazione constatata nella decisione del 2016 non era prescritto alla data di adozione della decisione modificativa del 2021. Il Tribunale respinge poi tutti gli altri motivi dedotti dalla HSBC a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione modificativa del 2021, nonché le conclusioni della HSBC dirette alla riduzione dell’ammenda inflitta in tale decisione, e, di conseguenza, respinge integralmente il ricorso. ( 1 ) Decisione C(2021) 4600 final della [OSCURATO:PERSONA], del 28 giugno 2021, che modifica la decisione C(2016) 8530 final della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] (in prosieguo: la «decisione modificativa del 2021»). ( 2 ) Decisione C(2016) 8530 final della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] (in prosieguo: la «decisione del 2016»). ( 3 ) Sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T-105/17 , EU:T:2019:675 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris