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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00051/2026

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andro Borghesi del foro di Roma, giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 399/5/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 28.1.2022, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]– compensazione spese processuali –art. 15 decreto legislativo n. 546/92 –rinvio all’art. 92, comma 2, c.p.c. nella versione vigente a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 69/2009. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio indicata in epigrafe - con la quale è stato integralmente accolto il gravame dallo stesso proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 23544/2015 , a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10554/2019 - , limitatamente alla pronuncia relativa alle spese processuali, che la C.T.R. ha integralmente compensato, con la seguente motivazione: “ le difformi pronunce nei vari processi di merito, delineando una fattispecie controversa, inducono a dichiarare compensate le spese processuali per il presente procedimento, per quello di appello precedente e per quello di legittimità”.

2. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate.

3. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo – rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art 92 del codice di procedura civile, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», il ricorrente si duole della compensazione integrale delle spese processuali, in quanto la motivazione adottata dalla C.T.R. non era riconducibile a nessuna delle tassative ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c. e non costituiva un grave ed eccezionale motivo.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Per l’esame della proposta censura occorre partire dalla formulazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie.

Si tratta, più precisamente, della versione vigente nell’anno 2013, epoca di instaurazione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 22328/2025), iscritto al n. 6462/2013 R.G., secondo cui “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.” Nell’anno 2013, il secondo comma dell’art. 92 c.p.c., come modificato dall’art. 45 del decreto legislativo n. 69/2009, prevedeva che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

1.3. Questa Corte, in tema di spese processuali, ha statuito che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Corte di cassazione, sezione II, sentenza 9 settembre 2019, n. 22461).

2. La Corte di giustizia tributaria ha adottato quale ragione giustificativa della compensazione il diverso esito dei gradi di merito, laddove avrebbe potuto pervenire alla statuizione di compensazione prima valutando l’esito finale della lite, che vedeva il contribuente vittorioso, e di poi individuando ed enunciando gravi ed eccezionali ragioni, che, all’evidenza, non possono consisteredi per sé nei diversi esiti dei giudizi di merito.

3. Questa Corte ha infatti chiarito che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o aldiverso esito del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 14546/2015).

4. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla C.G.T.2 di Roma, in diversa composizione, al fine di pronunciarsi nuovamente sulla regolamentazione delle spese processuali, in conformità all’art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992, nella versione vigente alla data della pronuncia, come individuata al punto

1.2. della presente ordinanza, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione per un nuovo esame, alla quale demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
andro Borghesi del foro di Roma, giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 399/5/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 28.1.2022, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]– compensazione spese processuali –art. 15 decreto legislativo n. 546/92 –rinvio all’art. 92, comma 2, c.p.c. nella versione vigente a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 69/2009. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio indicata in epigrafe - con la quale è stato integralmente accolto il gravame dallo stesso proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 23544/2015 , a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10554/2019 - , limitatamente alla pronuncia relativa alle spese processuali, che la C.T.R. ha integralmente compensato, con la seguente motivazione: “ le difformi pronunce nei vari processi di merito, delineando una fattispecie controversa, inducono a dichiarare compensate le spese processuali per il presente procedimento, per quello di appello precedente e per quello di legittimità”. 2. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate. 3. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo – rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art 92 del codice di procedura civile, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», il ricorrente si duole della compensazione integrale delle spese processuali, in quanto la motivazione adottata dalla C.T.R. non era riconducibile a nessuna delle tassative ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c. e non costituiva un grave ed eccezionale motivo. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Per l’esame della proposta censura occorre partire dalla formulazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie. Si tratta, più precisamente, della versione vigente nell’anno 2013, epoca di instaurazione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 22328/2025), iscritto al n. 6462/2013 R.G., secondo cui “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.” Nell’anno 2013, il secondo comma dell’art. 92 c.p.c., come modificato dall’art. 45 del decreto legislativo n. 69/2009, prevedeva che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". 1.3. Questa Corte, in tema di spese processuali, ha statuito che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Corte di cassazione, sezione II, sentenza 9 settembre 2019, n. 22461). 2. La Corte di giustizia tributaria ha adottato quale ragione giustificativa della compensazione il diverso esito dei gradi di merito, laddove avrebbe potuto pervenire alla statuizione di compensazione prima valutando l’esito finale della lite, che vedeva il contribuente vittorioso, e di poi individuando ed enunciando gravi ed eccezionali ragioni, che, all’evidenza, non possono consisteredi per sé nei diversi esiti dei giudizi di merito. 3. Questa Corte ha infatti chiarito che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o aldiverso esito del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 14546/2015). 4. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla C.G.T.2 di Roma, in diversa composizione, al fine di pronunciarsi nuovamente sulla regolamentazione delle spese processuali, in conformità all’art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992, nella versione vigente alla data della pronuncia, come individuata al punto 1.2. della presente ordinanza, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione per un nuovo esame, alla quale demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])
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