CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4898/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta to e dife so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1202/2017 del la CORTE D'APPELLO di L’AQUILA,pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 4898/18Cerasani-Banca del [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte al fine di sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila, respingendone il gravame, ha confermato la decisione che in primo grado aveva mandato assolta la [OSCURATO:SOCIETA]. – con l'intermediazione della quale l'appellante aveva proceduto nel luglio 2001 all'acquisto di obbligazioni argentine travolte dal default dell'emittente nei mesi successivi – dalla dedotta inosservanza degli obblighi gravanti sulla stessa in relazione all'esplicata attività di intermediazione ed, in particolare, dalla violazione dell'art. 29 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, atteso che l'operazione si era rivelata inadeguata rispetto alla profilatura del cliente. La Corte d'Appello ha respinto il proposto atto di gravame annotando, circa la specifica violazione denunciata, che «dal documento versato in atti emerge che l'ordine (di acquisto) è stato impartito per iscritto», che, pur se il documento è privo di indicazioni circa le avvertenze ricevute dall'intermediario, «dalla deposizione dei testi indicati dalla Banca è emerso che questi, quali dipendenti della stessa che ebbero ad interessarsi dell'operazione, sconsigliarono l'acquisto dei titoli ritenendoli rischiosi in relazione alla stabilità del paese» ed, ancora, che «dagli atti e documenti prodotti emerge che il Cerasani, laureato, imprenditore agricolo di successo, con un patrimonio liquido importante (tanto da concedere impegni all'appellativo la somma di lire 900.000.000 per garantire un prestito erogato dalla stessa banca alla [OSCURATO:PERSONA]), dedito alla compravendita di strumenti finanziari, era ragionevolmente edotto della rischiosità della situazione dello Stato Argentina, non solo perché dicevasi convinto che "gli Stati non falliscono e che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto" ..., ma anche perché ..., informatosi presso altre banche sull'andamento del RG 4898/18Cerasani-Banca del [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli prezzo dei titoli Argentina, indicò espressamente ai funzionari della banca appellata il prezzo limite al quale avrebbe acquistato i titoli». Il ricorso odierno si vale di sei motivi, seguiti pure da memoria, ai quali resiste l'intimata con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, per mezzo del quale si deduce la violazione dell'art. 23, comma 6, TUF con riferimento all'art. 2697 cod. civ., la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ per travisamento della prova e l'omessa valutazione del profilo di inversione strutturale dell'onere della prova checaratterizza i giudizi in materia di servizi di investimento e che pone tale onere a carico dell'intermediario, dato che la banca, nel procedere all'operazione in contestazione, diversamente da quanto ravvisato dal decidente d'appello, sarebbe venuta menoagli obblighi di diligenza specifica su di essa gravanti, è inammissibile per difetto di oggettiva rilevanza cassatoria. Come, per vero, non si premura di nascondere lo stesso ricorrente affermando, pur impropriamente con riguardo ai vizi denunciabili in questa sede, che «siamo ben consapevoli come la decisione della Corte d'Appello sia frutto della discrezionale valutazione delle risultanze di causa e dei limiti di ammissibilità di tale valutazione in questa sede di legittimità, circoscritta agli eventuali vizi di insufficienza, illogicità o contraddittorietà intrinseci alla motivazione con cui la Corte di merito ha giustificato la sua decisione e che si sono tradotti in violazioni e/o falsa applicazioni di norme di diritto», la formulata censura non evidenzia alcuna specifica criticità in capo alla decisione impugnata e non decampa perciò dal quadro di una denuncia generica e non debitamente circostanziata rispetto al ragionamento decisorio che vi è sviluppato. Essa si pone, perciò, in RG 4898/18Cerasani-Banca del [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli obiettivo contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nell'esposizione del motivo debbono essere compendiate le ragioni di dissenso che si intende marcare per mezzo dell'impugnazione espressamente riferite al dictum oggetto di contestazione ed intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità. Come appunto se ne dà ragione qui, risulta, di conseguenza, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, per mezzo dei quali si deduce, rispettivamente, la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., degli artt. 21 e 23 comma 6, TUF e degli artt. 28 e 29 [OSCURATO:PERSONA] 11522/1998 e la violazione dell'art. 246 cod. proc. civ. in ordine alla rilevanza delle risultanze della prova per testi, dato che l'ordine scritto impartito ai fini dell'acquisto non recava indicazione alcuna delle avvertenze ricevute circa la rischiosità dell'investimento operato e che le testimonianze rese al riguardo dai dipendenti della banca erano risultate vaghe, imprecise e contraddittorie, sono inammissibili incorrendo nella preclusione dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. ed in quanto conclusivamente intesi a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio. Per vero il decidente nel declinare la pretesa responsabilità risarcitoria ascritta alla banca in relazione all'acquisto di titoli argentini operato dal ricorrente si è fedelmente attenuto ai canoni RG 4898/18Cerasani-Banca del [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli interpretativi da tempo enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di operazioni inadeguate. Sicché solo a titolo nomenclatorio si può ben ricordare con Cass., Sez. I, 27/10/2020, n. 23570 che: 1) allorché si faccia luogo al compimento di un'operazione inadeguata occorre che l'intermediario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso in adesione alla regola "know your customer" di cui all'art. 28, comma 1, Reg. Consob 11522/1998, offra all'investitore in assolvimento degli obblighi di informazione attiva di cui al medesimo art. 28, comma 2, incarnazione della regola "know your product", nell'individualizzato colloquio verbale, mirato ad un'effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell'inadeguatezza rilevata dall'intermediario che deve aver luogo prima che l'operazione sia posta in essere, tutte le informazioni in grado di renderlo edotto delle ragioni per le quali reputi che l'operazione sia inadeguata in modo che anche riguardo ad essa la scelta che l'investitore effettuerà possa dirsi che sia avvenuta in modo consapevole; 2) qualora, ricevute le informazioni intese ad evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione, l'investitore intenda insistere per la sua esecuzione e l'autorizzi perciò in forma espressa, la dichiarazione che egli renda al riguardo in forma scritta èfonte di una presunzione che l'intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazione inadeguate; 3) la presunzione che in tal modo si determina non vale, tuttavia, a sollevare l'intermediario dall'onere di provare di aver assolto il dovere di informazione ove l'investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall'intraprendere l'operazione rivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull'intermediario l'onere di provare che le informazioni RG 4898/18Cerasani-Banca del [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli asseritamente taciute sono state invece rese o che sono altrimenti irrilevanti. Il conclusivo responso reso dal decidente in coerenza con questo quadro di riferimento –da cui non si discosta neppure nello specifico punto oggetto di denuncia poiché la segnalazione di inadeguatezza, laddove si riferisce ad "esplicito riferimento alle avvertenze ricevute", non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario (Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111) – non è dunque aggredibile in punto di diritto, esponendosi perciò al dichiarato rilievo preclusivo, e si sottrae, per converso, allo scrutinio qui richiesto stante la rilevanza meritale delle violazioni denunciate. 4. Il quarto motivo di ricorso, per mezzo del quale si deduce la violazione e l'omessa o l'erronea motivazione con riferimento alla idoneità del cosiddetto contratto quadro stipulato anteriormente all'operazione contestata ad assolvere gli obblighi imposti dalla disciplina in materia di servizi di investimento, dato che il decidente avrebbe erroneamente ritenuto che il Cerasani fosse un investitore speculativo, valorizzando in senso sfavorevole questa circostanza in uno col fatto che egli fosse pure laureato e ritenendo impropriamente di trovarsi davanti ad un operatore qualificato, e non avrebbe tenuto conto della necessità di «sollecitare al cliente la sottoscrizione di un nuovo modulo», nonché dell'irrilevanza, ai fini della denunciata violazione di inadeguatezza dell'operazione commissionata, del contratto quadro, le cui clausole risultano generiche e contrarie alle disposizioni in materia di tutela dei consumatori, si dissolve anch'esso in una preliminare declaratoria di inammissibilità, afferendo o a profili meritale della vicenda o a profili del tutto estranei al tessuto motivazionale. RG 4898/18Cerasani-Banca del [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] invero evidenziato che laddove si compendia – con qualche imprecisione, a dire il vero, non essendovi alcun riferimento nella specie alla figura dell'operatore qualificato –nella denuncia di aspetti della decisione che hanno insistito nel sottolineare la caratura finanziaria del Cerasani, riconoscendovi in esso un investitore non inesperto e con una certa attitudine alle attività speculative, il motivo rifluisce nel solco di una critica in fatto, in quanto spetta esclusivamente al giudice del merito, valutando i fatti e dando di essi l'interpretazione più congrua secondo il proprio prudente apprezzamento, accertare o meno l'adeguatezza o meno dell'operazione in relazione alla profilatura del cliente che vi procede. Dunque, in parte qua, il motivo non è sindacabile da questa Corte. Nondimeno, il motivo si sottrae al chiesto sindacato anche in relazione a quegli aspetti di esso che mettono radici al di fuori dello sviluppo motivazionale, poiché, una volta ricordato che la formulazione di censure prive di specifiche attinenze al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi (Cass., Sez. III, 7/11/2005, n. 21490 ), nessun ingresso in questa sede può concedersi alle riserve che, illustrando il motivo, il ricorrente pur riconoscendone egli stesso l'irrilevanza, ha inteso palesare riguardo al contratto quadro e alle clausole che vi sono contenute. 5. Il quinto motivo di ricorso, per mezzo del quale si deduce la violazione per la mancata proposizione in primo grado della domanda di risoluzione del contratto di acquisto e per la mancata censura in sede di appello della sentenza del tribunale per non aver disposto tale risoluzione senza indagare l'effettivo contenuto sostanziale della pretesa avanzata, dato che l'impugnata decisione si presterebbe ad essere censurata laddove avrebbe rilevato che non era stata proposta in via subordinata la domanda di risoluzione del RG 4898/18Cerasani-Banca del [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli contratto, è ancora inammissibile interloquendo su un profilo privo di contenuto decisorio. E' vero che la Corte d'Appello ha dato atto di quanto riferito nel motivo, ma non è questa la ratiosottesa alla sua decisione, giacché, in coerenza rispetto alla formulata domanda di risarcimento, fondata sul presupposto in fatto che l'acquisto effettuato dal Cerasani delle obbligazioni argentine in quanto inadeguato non era stato accompagnato dall'assolvimento degli obblighi a tale riguardo specificatamente gravanti sull'investitore, la Corte d'Appello ha rigettato la domanda negando che nella specie fosse riconoscibile il denunciato inadempimento, sicché quanto da essa affermato in ordine alla domanda di risoluzione non ne incarna il ragionamento decisorio. 6. Il sesto motivo di ricorso, per mezzo del quale si deduce la violazione dell'articolo 28, comma 3, [OSCURATO:PERSONA] 11522/1998 per l'omessa informazione circa l'andamento del titolo e per la mancata comunicazione delle perdite superiori al 50%, dato che la Corte d'Appello, nell'escludere la responsabilità risarcitoria nella banca, non avrebbe tenuto conto che, in ragione dell'andamento del titolo, che aveva fatto registrare nel tempo una perdita superiore al 70%, questa sarebbe stata tenuta ad effettuare le comunicazioni prescritte dalla norma citata, è inammissibile afferendo esso alla prospettazione di una questione nuova non oggetto di giudizio nei pregressi gradi di merito. E' appena il caso di ricordare a questo proposito che secondo uno stabile insegnamento di questa Corte «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito» (Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319), in quanto il giudizio di cas sazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla RG 4898/18Cerasani-Banca del [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (Cass., Sez.I, 26/03/2012, n. 4787). 7. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in liquida in favore di parte resistente in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi deldell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per i