CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 28153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16909/2021 proposto da: Comune di Ramacca in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 719/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Ramacca ricorre avverso la sentenzan. 719/2021 della Corte di Appello di Catania che, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha parzialmente riformato la sentenza n. 83/2018 del Tribunale di Caltagirone (con la quale era stato revocato nei confronti del Comune un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 157.109,95 ed il Comune era stato condannato al pagamento del minor importo di euro 43.346,25, oltre interessi) e, per l’effetto, ha condannato il Comune di Ramacca a corrispondere in favore di Unicredit l’ulteriore somma di euro 33.136,79 oltre interessi, in relazione ai consumi di energia ad esso addebitabili. 2. Deduce che [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito originario della [OSCURATO:PERSONA], gli ha domandato il pagamento della somma complessiva di €.157.109,95 per la causale sopra indicata e, poiché il Comune non procedeva al pagamento, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 304/2014, portante la suddetta somma, oltre accessori. Con atto di citazione notificato nel 2014 il Comune si opponeva a detto decreto ingiuntivo sostenendo che, da un lato, era intervenuto parziale pagamento in data anteriore alla concessione del decreto opposto, e, dall’altro, che la somma ingiunta non era dovuta, in quanto relativa anche ad un'utenza, sita in C ontra da [OSCURATO:PERSONA] , non attiva. Si costituiva la società contestando i motivi di opposizione e insistendo nella propria azione di adempimento contrattuale. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché mediante acquisizione (su ordine del Giudice) di una comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale venivano sommariamente ricostruiti i consumi complessivi di tutte le 26 utenze intestate al Comune. Il Tribunale di Caltagirone, accertato l’intervenuto pagamento medio tempore della somma di €.14.296,12, accoglieva parzialmente l’opposizione del Comune di Ramacca, non ritenendo provato il consumo di energia (registrato dal somministrante e contestato dall’utente relativamente all’utenza sita in [OSCURATO:PERSONA]), e dichiarando tali eccezioni del debitore ceduto opponibili a [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 304/2014 e condannava il Comune di Ramacca al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della sola somma di € 43.346,25, oltre interessi, compensando per 2/3 tra le parti le spese di lite, ponendo il restante 1/3 a carico del Comune opponente. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Nella resistenza del Comune di Ramacca la Corte d’Appello di Catania ha condannatoil Comune di Ramacca a corrispondere in favore di Unicredit l’ulteriore somma di euro 33.136,79 oltre interessi come in motivazione. 3. Avverso la pronunzia della corte di merito il Comune di Ramaccapropone ore ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del comune ricorrente è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] senza esaminare le “numerose circostanze, precise e concordanti”, che erano state da esso allegate. Tra queste in particolare a) il confronto con altre fatture nelle quali venivano registrati consumi per lo stesso periodo ma con importi di gran lunga inferiori; b) il “ricalcolo” effettuato dalla società fornitrice con una riduzione dei conteggi per oltre 66.000 euro, con emissione delle note di credito. Circostante queste che, se unitariamente considerate, avrebbero dovuto condurre alla prova del non funzionamento dei sistemi di misurazione del consumo dell’utenza in oggetto e, conseguentemente, al rigetto dell’appello. Aggiunge che la corte ha errato nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse assolto l’onere di provare i consumi, su di essa gravante, mediante la produzione delle sole fatture e della nota 17 novembre 2012, che nulla dicevano sulle c.d. curve di carico. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione del principio di soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., nel senso che, dovendosi accogliere il primo motivo di ricorso, si impone una nuova regolamentazione delle spese processuali. 2. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 2.1. Con particolare riferimento al primo motivova osservato che la ricorrente prospetta una denunzia di vizio di motivazione per «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Senonché tale norma (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis) riferisce l'omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" (Cass.2268/2022, 22397/2019, 14802/2017). Affinché una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Con la conseguenza, tra l’altro, che: l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si sia formato in esito all'esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021). Nel caso di specie, con valutazione in fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità, lacorte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado,ha ritenuto che: - il C omune aveva contestato (non il malf unzionamento dello strumento deputato alla misurazione dei consumi, ma) la stessa esistenza di siffatto strumento (e, dunque, l’inattività dell’utenza ed un consumo pari a zero); -la società di distribuzione, a fronte del consumo 0 invocato dal comune, doveva soltanto provare che detto consumo vi era stato e quale era stata la sua portata. -dalla documentazione acquisita, dalla quale risultava che: a) tra le parti era intervenuto contratto di fornitura in data 1°marzo 2008; b) fino al 2012 non era intervenuta nessuna disdetta; c) i consumi effettivi erano stati verificati dal 2008 al 2012 con l’emissione di fatture a credito; d) riguardo al Pod in contestazione, i consumi di energia elettrica fatturati, in relazione al suddetto periodo, ammontavano a 637.913 Kwh. In definitiva, a fronte del lineare iter argomentativo della sentenza impugnata, il comune ricorrente non ha indicato alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame. 2.2. Il secondo motivo è un non motivo, postulando solo la caducazione della statuizione sulle spese, come eventuale effetto dell’accoglimento del precedente, cioè un effetto che sarebbe assicurato dal primo comma dell’art. 336 c.p.c. 3. Alla inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4400 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu