CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con sentenza del 30 giugno 2022, ha applicato a Giuseppe brio, su richiesta delle parti, la pena di dieci mesi di reclusione ed euro 300 di multa, per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., per avere indebitamente utilizzato, al fine di trarne profitto, una carta di debito intestata a [OSCURATO:PERSONA], effettuando due prelievi a uno sportello bancomat, per l'importo complessivo di euro 2.000,00. Con il medesimo provvedimento è stata disposta la confisca allargata della somma di euro 4.060,00. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta l'omessa motivazione relativamente alla confisca ai sensi dell'art. 240-b:s cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice ha disposto la confisca di quanto sequestrato a Giuseppe brio, affermando nella parte motiva, dopo le statuizioni relative all'applicazione della pena su richiesta delle parti: «va applicata la misura di sicurezza patrimoniale della confisca diretta per la somma di 2.000 euro, quale profitto del reato e, nel caso in cui essa non fosse possibile, la confisca per equivalente a titolo sanzionatorio sui beni e/o sulle utilità di cui l'imputato abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello di 2.000 euro. Va inoltre disposta la confisca allargata della somma di 4.060 euro, trattandosi di denaro di provenienza ingiustificata e di valore sproporzionato al reddito o alle attività economiche di brio». L'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che fondano il procedimento ablatorio, come sopra testualmente riportata, si dimostra inadeguata e insufficiente, per quanto attiene alla confisca per sproporzione, a giustificare l'esercizio del potere giurisdizionale, essendosi apoditticamente ricalcata la lettera della disposizione codicistica, senza accennare, anche sinteticamente, a fronte di un importo di qualche consistenza ma non eccessivamente rilevante, alle condizioni finanziarie dell'imputato. La possibilità di disporre, a carico dei soggetti ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., la confisca dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità è, infatti, sottoposta alla condizione che, tra il valore dei beni e la capacità reddituale del condannato, ricorra una sproporzione (da dimostrarsi puntualmente nel giudizio ordinario e bisognosa di specifica motivazione anche nel rito di cui agli arti:. 444 ss cod. proc. pen., qualora la misura di sicurezza non rientri nell'accordo stipulato dalle parti. In tal senso, Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348, secondo cui, in questo caso, la sentenza di patteggiamento è ricorribile per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. Cfr. anche, in termini, Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182, in motivazione). La estrema sinteticità della motivazione tipica del rito premiale non può, dunque, estendersi sic et simpliciter all'applicazione della misura di sicurezza della confisca non concordata tra le parti: il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. ha l'obbligo di motivare - sia pure con modalità espositive parametrate alla particolare natura della sentenza - sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati e comunque sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 dep. 2014, Musaku, Rv. 260879). 3. In conclusione, non essendo stata compresa nell'accordo stipulato da brio con la pubblica accusa, la statuizione in tema di confisca allargata necessitava di puntuale motivazione, in ordine alla concreta esistenza dei presupposti previsti dalla norma, a tanto non bastando il generico e astratto riferimento alla loro sussistenza. Ciò non è in concreto avvenuto, sicché si impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio sul punto al Tribunale di Firenze, Sezione Giudice per le indagini preliminari, in diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 569, commi 1 e 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca ex art. 240-bis CP, con rinvio al Tribunale di Firenze - Sezione GIP - p