CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 45652/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di PADOVAetate--av4Listz_alle_garti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 21 novembre 2019, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, ha dichiarato responsabile [OSCURATO:PERSONA] della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, condannandolo, previo riconoscimento della lieve entità del fatto e della diminuzione per la scelta del rito, alla pena di euro mille di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Magagna, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]; appello trasmesso dalla Corte di appello di Venezia alla Corte di cassazione, attesa la condanna alla sola pena pecuniaria. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv. 269690). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. ben., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] esten