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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11341/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto (utilizzo di un'autovettura) per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse in ragione dei numerosi precedenti penali a suo carico; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto (utilizzo di un'autovettura) per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse in ragione dei numerosi precedenti penali a suo carico; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 11341/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris