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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31093/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 840/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da séstesso ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di PALERMOn. 1758/2023 pubblicata in data 17/10/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 202 5 dal la Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista -Avvocato. [OSCURATO:PERSONA] 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ConsiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa 1.La Corte d’appello di Palermo , con la sentenza qui impugnata ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4037/2020 che , per l’effetto, ha confermato , con compensazione delle spese del grado. 2.Per quanto ancora qui rileva, i l Tribunale di Palermo in prime cure aveva accertatoche il convenuto Lupo , nella qualità di avvocato dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], impugnando una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto le medesime doglianze avanzate con il ricorso in primo grado, senza articolare censure alla specifica statuizione di inammissibilità contenuta nella suddetta sentenza (fondata sulla violazione del termine per proporre il ricorso e quindi, argomentata sul computo dei giorni intercorsi tra la notifica della cartella esattoriale impugnata e la notifica del ricorso introduttivo), ponendo in essere una condotta in violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2 , c.c. , ma aveva rigetta to la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla stessa attrice, sul rilievo che non vi era la prova del nesso eziologico tra la condotta negligente e il danno lamentato e,in particolare, la prova che se l’appello fosse stato ritualmente proposto, consentendo l’esame nel merito dei motivi di gravame eventualmente dedotti, la controversia promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro l’Agenzia delle Entrate avrebbe avuto esito favorevole; viceversa, aveva accolto la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale e, conseguentemente, condan na to il convenuto a restituire il compenso percepito per la prestazione professionale, ravvisando un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. nella condotta negligente delineata nella suddetta decisione (proposizione di un gravame inammissibile); aveva dichiarato assorbita la domanda di garanzia avanzata dal professionista nei riguardi della compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]., stante il rigetto della domanda risarcitoria, poiché la condanna alla restituzione del compenso non CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi rientrava nella copertura assicurativa, ma condannava la stessa compagnia assicurativa a tenere indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite inflitte al proprio assicurato. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1758 /202 3 , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; seppure intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

Parte ricorrenteha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. la“Violazione e/o [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 12 preleggi e dell’art. 1363 c.c. con particolare riguardo all’interpretazione della sentenza n. 561 del 29.9.2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo – conseguente violazione dell’art. 1176 c.c. in merito all’inadempimento”; in particolare, assume che ne lla sentenza impugnata si legge che la Commissione Tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l’appello perché il professionista non aveva formulato alcuna censura in merito allo spirare del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; effettivamente il difensorenon avevadedotto nulla sul termine intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento ed il ricorso, ma ciò perché la Commissione Tributaria di primo grado aveva respinto la domanda per lo spirare di altro termine, ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, cosicché su questo profilo era stato correttamente incentrato l’appello.

Più precisamente, l’odierno ricorrente evidenzia che sebbene corrisponda al vero l’affermazione secondo la quale non aveva articolato alcuna censura specifica riguardo al computo dei giorni intercorsi tra la notificazione della cartella esattoriale de qua e la notifica del ricorso in opposizione ad essa, tuttavia ritiene che non si tratti di un errore CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi professionale, perché non è questo il motivo per il quale la sentenza di primo grado della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, dichiarata, invece, perché è stata accolta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale l’atto impositivo, ovvero l’avviso di accertamento, era stato correttamente notificato, e quindi non opposto, nel termine di 60 giorni(18.11.2008).

Evidenzia altresì di aver proposto appello avverso tale pronuncia, ribadendo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto l’atto impositivo, perché trasferitasi il 25.9.2006 dalla residenza ove era stata indirizzata la notifica e che, d ’altronde , né l’Agenzia delle Entrate, né [OSCURATO:PERSONA] avevano rilevato la tardività del ricorso rispetto alla notifica della cartella esattoriale, essendo fatto pacifico ed incontestato c he non fossero trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Sostiene di aver rivolto, correttamente, il proprio motivo di impugnazione alla notifica dell’avviso di accertamento, adoperando l’unico elemento su cui poter far levae s ottolinea che l’unico argomento a sostegno della tesi di controparte rimane, infatti, che l’appello era stato dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., e contesta che tale circostanza, da sola, possa automaticamente generare una responsabilità, soprattutto al cospetto delle diverse letture che sono state date agli atti di causa, talché la naturale alea del contenzioso non può gravare sul professionista che vi ha prestato la propria opera. 1.2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso si limita a evocaresoltanto formalmente i canon i ermeneutic i che si assumonoviolati, senza la precisa indicazione in concreto dei criteri violati, sicch é l’asserita violazione viene a coincidere con la concreta applicazione del ragionamento ermeneutico ed il risultato - contrario a quello sostenuto dal ricorrente -al quale il giudice di merito è pervenuto.

In tal modo, sotto la forma apparente del sindaco di legittimità sull'applicazione delle regole interpretative dettate dal codice civile, si fa valere invece la questione, tipicamente di merito, del giusto modo nel CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi quale, in tesi, l'atto e, nella specie , la decisione della Commissione Tributaria provinciale,avrebbe dovuto essere interpretato.

Ebbene, il ricorrente non censura neppure adeguatamente l’interpretazionecompiuta dalla Corte d’appello di Palermo , riportando il testo della decisionedella Commissione Tributaria, se non per un breve stralciorelativo alla sola “parte introduttiva in fatto” di quella sentenza, mostrando di non confrontarsi con la soluzione plausibile alla quale la Corte del merito è pervenut a , sfavorevole all'odierno ricorrente, giustificata proprio sulla base di un'interpretazione complessiva di quella decisione che, i n base alla valutazione del la stessa Corte , contiene una spiegazione del perché la doglianza dell’allora appellante, reiterata in questa sede, era ritenuta non fondata (v. in particolare p. 5 e 6 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha, difatti, sottolineato che «la diversa interpretazione offerta in questo appello dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non trova accoglimento, laddove la C.T.P. ha chiaramente statuito l’inammissibilità non con riguardo alla notifica del propedeutico avviso di accertamento, ma con riguardo proprio alla notifica dalla cartella di pagamento che certamente costituisce oggetto della opposizione decisa con la predetta sentenza 561/2010 della CTP» (pag. 6 della sentenza impugnata).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. la “ Violazione e/o [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 1453, 1455, 1458 e 1460 c.c. – inesatto utilizzo del parametro di gravità dell’inadempimento – conclusioni: insussistenza di grave inadempimento” in quanto i n primo grado, il Tribunale aveva respinto l’azione di risarcimento, ritenendo che scarse fossero le chance della clientedi vedersi annullata la cartella di pagamento, capo questo passato in giudicato, circostanza che non le consentirebbe di chiedere la risoluzione del contratto, non essendovi quei margini di gravità ex art.1455 c.c. per ritenere inadempiente il difensore.

CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] sostanza,il ricorrente lamenta che la declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento sarebbeviziata anche sotto altro profilo giuridico, posto che la sentenza di primo grado aveva “giustamente” affermato l’insussistenza di pregiudizi risarcibili, ritenendo tuttavia di dichiarare la risoluzione del contratto professionale in esame e affermando la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., ma –prima di rilevare ciò – ha altresì esposto che «deve (…) escludersi la sussistenza – alla stregua del criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza – di un nesso causale tra i danni lamentati dall’attrice e la condotta negligente /o imprudente posta in essere dal professionista dalla stessa incaricato».

Condividendo la decisione del Tribunale, la Corte territoriale ha affermato « Giustamente il Tribunale ha ritenuto che integra inadempimento di non scarsa importanza tale condotta, chiaramente contraria alla diligenza esigibile dal professionista ex art. 1176 c.c., tenuto conto che la scelta dei motivi di appello alla sentenza dellaC.T.P. non appare connaturata di particolare difficoltà e complessità, sicché sarebbe stata sufficiente una diligenza media per indirizzare l’appello correttamente verso motivi ammissibili, cioè specificamente orientati alla intempestività del ricorso in primo grado per violazione del termine di 60 gg.».

La Corte ha,poi, concluso che « il profilo del risarcimento del danno e delle restituzioni conseguenti alla risoluzione retroattiva sono distinti e separati e si basano su presupposti differenti: la mancanza di danno risarcibile, qui dovuta più propriamente alla mancanza di nesso causale, non interferisce con la restituzione del compenso, conseguente alla retroattività della risoluzione giudiziale».

Parte ricorrente sostiene che la declaratoria della risoluzione contrattuale sarebbetuttavia infondata, non potendo essa coesistere con l’insussistenza di pregiudizi a carico della parte che la richiede (richiama in proposito alcuni precedenti di legittimità, tra l’altro , Cass. Sez. 2 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 25894); in particolare, ove in merito alla gravità CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dell’inadempimento emerga che l’esecuzione della prestazione non avrebbe in nulla mutato la sfera giuridica e personale di colui che di essa era creditore, non potrebbe esservi alcuna grave alterazione del sinallagma contrattuale e, dunque, nessun effetto risolutivo potrebbe prodursi.Sotto altro aspetto, il ricorrente evidenzia che sarebbe contrario alla buona fede contrattuale negare l’adempimento della propria prestazione, nella consapevolezza di non aver patito tangibili pregiudizi, e quindi di non avervisto inciso il proprio interesse alla stipulazione del contratto professionale e ciò,soprattutto, n ell’espletamento da parte del professionista di una prestazione di mezzi e non di risultato.

In conclusione, ribadisce quanto addotto nel primo motivo di ricorso (già di per sé idoneo, secondo il ricorrente , a rappresentare l’insussistenza di negligenza od imperizia) e che,ove venisse ritenuto inadempiente, tale circostanza non potrebbe essere posta alla base della risoluzione del contratto e, quindi, la controparte non avrebbe comunque diritto alla restituzione degli onorari versati. 3.1.Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

Si è al cospetto di una censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., priva degli elementi necessari per verificare la denunciata violazione.

Nello specifico, il ricorrente, pur indicando la pretesa violazione delle evocate norme, si limita a ribadire quanto già censurato con il gravame d’appello, riproponendo la prospettazione delle medesime censure disattese sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, riportando le ragioni da questi stessi offerte ma non contrastandole in concreto, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637); nel caso di specie, parte ricorrente, si è limitata a rappresentare CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi l'oggetto delle proprie originarie domande e delle proprie successive doglianze.

A quanto precede va aggiunto che la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, ha confermato la decisione del Tribunale che ha ritenuto integrante inadempimento di non scarsa rilevanza, in rapporto all’interesse della controparte, la condotta del legale e ha, quindi, risolto il contratto tra il professionista ela cliente e, in applicazione dell’art. 1458 c.c.,ha ritenuto sussistente l’obbligo del professionista inadempiente a restituire il corrispettivo ricevutoin forza del contratto risolto, precisando che la mancanza di danno risarcibile, in difetto di nesso causale, non interferisce con la restituzione del compenso conseguente alla retroattività della risoluzione giudiziale.

Non scalfisce quanto motivato dalla Corte neppure quanto argomentato dalla parte nella memoria illustrativa, anch’essa meramente ripetitiva di quanto lamentato in ricorso. 4.Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità posto che le parti intimate non hanno ritenuto di svolgeredifese.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 840/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da séstesso ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di PALERMOn. 1758/2023 pubblicata in data 17/10/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 202 5 dal la Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista -Avvocato. [OSCURATO:PERSONA] 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.La Corte d’appello di Palermo , con la sentenza qui impugnata ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4037/2020 che , per l’effetto, ha confermato , con compensazione delle spese del grado. 2.Per quanto ancora qui rileva, i l Tribunale di Palermo in prime cure aveva accertatoche il convenuto Lupo , nella qualità di avvocato dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], impugnando una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto le medesime doglianze avanzate con il ricorso in primo grado, senza articolare censure alla specifica statuizione di inammissibilità contenuta nella suddetta sentenza (fondata sulla violazione del termine per proporre il ricorso e quindi, argomentata sul computo dei giorni intercorsi tra la notifica della cartella esattoriale impugnata e la notifica del ricorso introduttivo), ponendo in essere una condotta in violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2 , c.c. , ma aveva rigetta to la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla stessa attrice, sul rilievo che non vi era la prova del nesso eziologico tra la condotta negligente e il danno lamentato e,in particolare, la prova che se l’appello fosse stato ritualmente proposto, consentendo l’esame nel merito dei motivi di gravame eventualmente dedotti, la controversia promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro l’Agenzia delle Entrate avrebbe avuto esito favorevole; viceversa, aveva accolto la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale e, conseguentemente, condan na to il convenuto a restituire il compenso percepito per la prestazione professionale, ravvisando un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. nella condotta negligente delineata nella suddetta decisione (proposizione di un gravame inammissibile); aveva dichiarato assorbita la domanda di garanzia avanzata dal professionista nei riguardi della compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]., stante il rigetto della domanda risarcitoria, poiché la condanna alla restituzione del compenso non CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rientrava nella copertura assicurativa, ma condannava la stessa compagnia assicurativa a tenere indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite inflitte al proprio assicurato. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1758 /202 3 , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; seppure intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Parte ricorrenteha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. la“Violazione e/o [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 12 preleggi e dell’art. 1363 c.c. con particolare riguardo all’interpretazione della sentenza n. 561 del 29.9.2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo – conseguente violazione dell’art. 1176 c.c. in merito all’inadempimento”; in particolare, assume che ne lla sentenza impugnata si legge che la Commissione Tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l’appello perché il professionista non aveva formulato alcuna censura in merito allo spirare del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; effettivamente il difensorenon avevadedotto nulla sul termine intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento ed il ricorso, ma ciò perché la Commissione Tributaria di primo grado aveva respinto la domanda per lo spirare di altro termine, ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, cosicché su questo profilo era stato correttamente incentrato l’appello. Più precisamente, l’odierno ricorrente evidenzia che sebbene corrisponda al vero l’affermazione secondo la quale non aveva articolato alcuna censura specifica riguardo al computo dei giorni intercorsi tra la notificazione della cartella esattoriale de qua e la notifica del ricorso in opposizione ad essa, tuttavia ritiene che non si tratti di un errore CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi professionale, perché non è questo il motivo per il quale la sentenza di primo grado della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, dichiarata, invece, perché è stata accolta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale l’atto impositivo, ovvero l’avviso di accertamento, era stato correttamente notificato, e quindi non opposto, nel termine di 60 giorni(18.11.2008). Evidenzia altresì di aver proposto appello avverso tale pronuncia, ribadendo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto l’atto impositivo, perché trasferitasi il 25.9.2006 dalla residenza ove era stata indirizzata la notifica e che, d ’altronde , né l’Agenzia delle Entrate, né [OSCURATO:PERSONA] avevano rilevato la tardività del ricorso rispetto alla notifica della cartella esattoriale, essendo fatto pacifico ed incontestato c he non fossero trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Sostiene di aver rivolto, correttamente, il proprio motivo di impugnazione alla notifica dell’avviso di accertamento, adoperando l’unico elemento su cui poter far levae s ottolinea che l’unico argomento a sostegno della tesi di controparte rimane, infatti, che l’appello era stato dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., e contesta che tale circostanza, da sola, possa automaticamente generare una responsabilità, soprattutto al cospetto delle diverse letture che sono state date agli atti di causa, talché la naturale alea del contenzioso non può gravare sul professionista che vi ha prestato la propria opera. 1.2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso si limita a evocaresoltanto formalmente i canon i ermeneutic i che si assumonoviolati, senza la precisa indicazione in concreto dei criteri violati, sicch é l’asserita violazione viene a coincidere con la concreta applicazione del ragionamento ermeneutico ed il risultato - contrario a quello sostenuto dal ricorrente -al quale il giudice di merito è pervenuto. In tal modo, sotto la forma apparente del sindaco di legittimità sull'applicazione delle regole interpretative dettate dal codice civile, si fa valere invece la questione, tipicamente di merito, del giusto modo nel CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi quale, in tesi, l'atto e, nella specie , la decisione della Commissione Tributaria provinciale,avrebbe dovuto essere interpretato. Ebbene, il ricorrente non censura neppure adeguatamente l’interpretazionecompiuta dalla Corte d’appello di Palermo , riportando il testo della decisionedella Commissione Tributaria, se non per un breve stralciorelativo alla sola “parte introduttiva in fatto” di quella sentenza, mostrando di non confrontarsi con la soluzione plausibile alla quale la Corte del merito è pervenut a , sfavorevole all'odierno ricorrente, giustificata proprio sulla base di un'interpretazione complessiva di quella decisione che, i n base alla valutazione del la stessa Corte , contiene una spiegazione del perché la doglianza dell’allora appellante, reiterata in questa sede, era ritenuta non fondata (v. in particolare p. 5 e 6 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha, difatti, sottolineato che «la diversa interpretazione offerta in questo appello dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non trova accoglimento, laddove la C.T.P. ha chiaramente statuito l’inammissibilità non con riguardo alla notifica del propedeutico avviso di accertamento, ma con riguardo proprio alla notifica dalla cartella di pagamento che certamente costituisce oggetto della opposizione decisa con la predetta sentenza 561/2010 della CTP» (pag. 6 della sentenza impugnata). 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. la “ Violazione e/o [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 1453, 1455, 1458 e 1460 c.c. – inesatto utilizzo del parametro di gravità dell’inadempimento – conclusioni: insussistenza di grave inadempimento” in quanto i n primo grado, il Tribunale aveva respinto l’azione di risarcimento, ritenendo che scarse fossero le chance della clientedi vedersi annullata la cartella di pagamento, capo questo passato in giudicato, circostanza che non le consentirebbe di chiedere la risoluzione del contratto, non essendovi quei margini di gravità ex art.1455 c.c. per ritenere inadempiente il difensore. CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sostanza,il ricorrente lamenta che la declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento sarebbeviziata anche sotto altro profilo giuridico, posto che la sentenza di primo grado aveva “giustamente” affermato l’insussistenza di pregiudizi risarcibili, ritenendo tuttavia di dichiarare la risoluzione del contratto professionale in esame e affermando la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., ma –prima di rilevare ciò – ha altresì esposto che «deve (…) escludersi la sussistenza – alla stregua del criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza – di un nesso causale tra i danni lamentati dall’attrice e la condotta negligente /o imprudente posta in essere dal professionista dalla stessa incaricato». Condividendo la decisione del Tribunale, la Corte territoriale ha affermato « Giustamente il Tribunale ha ritenuto che integra inadempimento di non scarsa importanza tale condotta, chiaramente contraria alla diligenza esigibile dal professionista ex art. 1176 c.c., tenuto conto che la scelta dei motivi di appello alla sentenza dellaC.T.P. non appare connaturata di particolare difficoltà e complessità, sicché sarebbe stata sufficiente una diligenza media per indirizzare l’appello correttamente verso motivi ammissibili, cioè specificamente orientati alla intempestività del ricorso in primo grado per violazione del termine di 60 gg.». La Corte ha,poi, concluso che « il profilo del risarcimento del danno e delle restituzioni conseguenti alla risoluzione retroattiva sono distinti e separati e si basano su presupposti differenti: la mancanza di danno risarcibile, qui dovuta più propriamente alla mancanza di nesso causale, non interferisce con la restituzione del compenso, conseguente alla retroattività della risoluzione giudiziale». Parte ricorrente sostiene che la declaratoria della risoluzione contrattuale sarebbetuttavia infondata, non potendo essa coesistere con l’insussistenza di pregiudizi a carico della parte che la richiede (richiama in proposito alcuni precedenti di legittimità, tra l’altro , Cass. Sez. 2 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 25894); in particolare, ove in merito alla gravità CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dell’inadempimento emerga che l’esecuzione della prestazione non avrebbe in nulla mutato la sfera giuridica e personale di colui che di essa era creditore, non potrebbe esservi alcuna grave alterazione del sinallagma contrattuale e, dunque, nessun effetto risolutivo potrebbe prodursi.Sotto altro aspetto, il ricorrente evidenzia che sarebbe contrario alla buona fede contrattuale negare l’adempimento della propria prestazione, nella consapevolezza di non aver patito tangibili pregiudizi, e quindi di non avervisto inciso il proprio interesse alla stipulazione del contratto professionale e ciò,soprattutto, n ell’espletamento da parte del professionista di una prestazione di mezzi e non di risultato. In conclusione, ribadisce quanto addotto nel primo motivo di ricorso (già di per sé idoneo, secondo il ricorrente , a rappresentare l’insussistenza di negligenza od imperizia) e che,ove venisse ritenuto inadempiente, tale circostanza non potrebbe essere posta alla base della risoluzione del contratto e, quindi, la controparte non avrebbe comunque diritto alla restituzione degli onorari versati. 3.1.Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Si è al cospetto di una censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., priva degli elementi necessari per verificare la denunciata violazione. Nello specifico, il ricorrente, pur indicando la pretesa violazione delle evocate norme, si limita a ribadire quanto già censurato con il gravame d’appello, riproponendo la prospettazione delle medesime censure disattese sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, riportando le ragioni da questi stessi offerte ma non contrastandole in concreto, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637); nel caso di specie, parte ricorrente, si è limitata a rappresentare CC 24 settembre2025 Ric. n.840/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l'oggetto delle proprie originarie domande e delle proprie successive doglianze. A quanto precede va aggiunto che la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, ha confermato la decisione del Tribunale che ha ritenuto integrante inadempimento di non scarsa rilevanza, in rapporto all’interesse della controparte, la condotta del legale e ha, quindi, risolto il contratto tra il professionista ela cliente e, in applicazione dell’art. 1458 c.c.,ha ritenuto sussistente l’obbligo del professionista inadempiente a restituire il corrispettivo ricevutoin forza del contratto risolto, precisando che la mancanza di danno risarcibile, in difetto di nesso causale, non interferisce con la restituzione del compenso conseguente alla retroattività della risoluzione giudiziale. Non scalfisce quanto motivato dalla Corte neppure quanto argomentato dalla parte nella memoria illustrativa, anch’essa meramente ripetitiva di quanto lamentato in ricorso. 4.Il ricorso va dichiarato inammissibile. Non luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità posto che le parti intimate non hanno ritenuto di svolgeredifese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 31093/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris