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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 21452/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cava de' Tirreni il 13/6/1995 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Salerno in data 19/7/2021 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Salerno in data 1/7/2021 in relazione al delitto di cui all'art. 512bis cod.pen. con riguardo alla fittizia attribuzione da parte del padre, [OSCURATO:PERSONA], tramite la moglie [OSCURATO:PERSONA], del 20% delle quote della s.a.s [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. 4

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 512 bis cod.pen. e correlato difetto di motivazione.

Ritiene la difesa che il consistente arco temporale intercorso tra l'avviamento dell'attività commerciale oggetto della misura cautelare (aprile 2016) e l'attribuzione del 20% delle quote sociali al ricorrente avrebbe imposto specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, profilo non affrontato dall'ordinanza impugnata.

Segnala, inoltre, la difesa che, avendo il Tribunale del riesame annullato il provvedimento genetico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di gravità indiziaria con riguardo ai delitti di usura ed estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando l'apparato cautelare esclusivamente in relazione alle condotte di intestazione fittizia e di abusivo esercizio del credito, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto considerare le ricadute del disposto annullamento sulla fattispecie ex art. 512bis cod.pen. in quanto, secondo l'assunto accusatorio, le attività commerciali richiamate nei punti 3,4,5 dell'incolpazione provvisoria costituiscono l'unitario profitto dei delitti di estorsione ed usura ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge il ricorrente che le condotte di abusiva attività finanziaria contestate al capo 6 non potevano in ogni caso avvalorare l'ipotesi di interposizione fittizia poiché successive alla costituzione delle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], difettando una relazione di immediatezza fra il reato e il profitto.

I giudici della cautela non hanno considerato la documentazione depositata dalla difesa in allegato alla memoria difensiva, dalla quale emerge la provvista economica utilizzata per il contratto di fitto aziendale, ad oltre nove mesi di distanza dalla morte del Paolino.

Aggiunge il difensore che l'ordinanza censurata non ha illustrato le circostanze di fatto a fondamento della finalità elusiva di una misura di prevenzione da parte degli indagati e non ha tenuto conto che in relazione all'unico precedente a carico di [OSCURATO:PERSONA], risalente all'anno 2000 e concernente la partecipazione ad associazione mafiosa, nell'anno 2011 è intervenuta riabilitazione.

Dopo aver esposto le ragioni per cui l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto ritenere effettive le attività economiche intestate alla Tarulli, frutto della capacità reddituale della indagata, il difensore lamenta che il Tribunale cautelare ha ignorato la documentazione relativa alla società Peccati di Gola, dalla quale risulta che l'unico esborso del ricorrente era relativo al pagamento delle quote e alla surroga del finanziamento bancario a tassi agevolati in ragione dell'età e della condizione di inoccupazione degli acquirenti.

Secondo il difensore appare fuorviante il riferimento del Tribunale alla circostanza che il ricorrente avrebbe collaborato con il padre nelle attività illecite, attesa la sua mancanza di redditi nel periodo in esame pck e il ruolo svolto sia in occasione della richiesta di prestiti che di esazione dei ratei di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.

Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.( Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119;Sez.3, n. 37451 del 11/4/2017, Rv. 270543).

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, autorevolmente chiarito (in materia di prevenzione ma con argomento estensibile ai provvedimenti cautelari reali in ragione della condivísione dei limiti alla ricorribilità), che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). 1.1 Nella specie il Tribunale cautelare, dopo aver ampiamente ripercorso la vicenda processuale e scrutinato le emergenze investigative a carico di [OSCURATO:PERSONA], confermava nei confronti del medesimo la gravità indiziaria in relazione alle fattispecie di esercizio abusivo del credito e fittizia intestazione, tra le altre attività, della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C. ( pag.24 e segg.), dando conto con motivazione esaustiva ed effettiva delle ragioni alla base del proprio convincimento.

In particolare, l'ordinanza impugnata ha evidenziato la collaborazione prestata dal ricorrente nella riscossione dei ratei dei prestiti abusivamente erogati dal padre Gennaro e in relazione all'addebito ex art. 512bis cod.pen. di cui al capo 5, dopo aver ricostruito la successione cronologica delle acquisizioni di attività commerciali e imprenditoriali intestate alla coniuge [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente, ha confutato le allegazioni difensive circa la capacità economica della stessa, concludendo per la sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psicologico della fattispecie.

Con riguardo al dolo elusivo i giudici della cautela reale hanno rimarcato la pregressa condanna dell'interponente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e il perdurante inserimento in circuiti illeciti e, quanto al prevenuto, la consapevole e fattiva collaborazione prestata al padre nell'attività di esercizio abusivo del credito nonché l'assenza di autonome fonti di reddito nel cw- periodo d'interesse, evidenze adeguatamente esplicative nell'attuale fase cautelare del contestato concorso nel reato ex art. 512b1s cod.pen.

Infatti, il legame filiale con [OSCURATO:PERSONA], la conoscenza dei suoi trascorsi giudiziari come pure delle ingenti risorse investite in un breve arco temporale in varie iniziative commerciali ed imprenditoriali, formalmente facenti capo alla coniuge e ad altri familiari, sono elementi idonei ad attestare la consapevolezza del prevenuto circa il ricorso all'interposizione quale strumento di elusione di possibili misure patrimoniali ablative.

2. Le censure difensive, a fronte di una motivazione congrua ed effettiva in relazione al fumus del reato ex art. 512 bis cod. pen., propone una alternativa lettura delle risultanze investigative, denunziando un'asserita svalutazione delle allegazioni difensive, soprattutto di carattere documentale, nella specie insussistente e, comunque, riconducibile esclusivamente al vizio di motivazione, che esula dal perimetro dello scrutinio di legittimità adito ex art. 325 cod.proc.pen. 3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 11/3/2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cava de' Tirreni il 13/6/1995 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Salerno in data 19/7/2021 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Salerno in data 1/7/2021 in relazione al delitto di cui all'art. 512bis cod.pen. con riguardo alla fittizia attribuzione da parte del padre, [OSCURATO:PERSONA], tramite la moglie [OSCURATO:PERSONA], del 20% delle quote della s.a.s [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. 4 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 512 bis cod.pen. e correlato difetto di motivazione. Ritiene la difesa che il consistente arco temporale intercorso tra l'avviamento dell'attività commerciale oggetto della misura cautelare (aprile 2016) e l'attribuzione del 20% delle quote sociali al ricorrente avrebbe imposto specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, profilo non affrontato dall'ordinanza impugnata. Segnala, inoltre, la difesa che, avendo il Tribunale del riesame annullato il provvedimento genetico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di gravità indiziaria con riguardo ai delitti di usura ed estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando l'apparato cautelare esclusivamente in relazione alle condotte di intestazione fittizia e di abusivo esercizio del credito, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto considerare le ricadute del disposto annullamento sulla fattispecie ex art. 512bis cod.pen. in quanto, secondo l'assunto accusatorio, le attività commerciali richiamate nei punti 3,4,5 dell'incolpazione provvisoria costituiscono l'unitario profitto dei delitti di estorsione ed usura ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il ricorrente che le condotte di abusiva attività finanziaria contestate al capo 6 non potevano in ogni caso avvalorare l'ipotesi di interposizione fittizia poiché successive alla costituzione delle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], difettando una relazione di immediatezza fra il reato e il profitto. I giudici della cautela non hanno considerato la documentazione depositata dalla difesa in allegato alla memoria difensiva, dalla quale emerge la provvista economica utilizzata per il contratto di fitto aziendale, ad oltre nove mesi di distanza dalla morte del Paolino. Aggiunge il difensore che l'ordinanza censurata non ha illustrato le circostanze di fatto a fondamento della finalità elusiva di una misura di prevenzione da parte degli indagati e non ha tenuto conto che in relazione all'unico precedente a carico di [OSCURATO:PERSONA], risalente all'anno 2000 e concernente la partecipazione ad associazione mafiosa, nell'anno 2011 è intervenuta riabilitazione. Dopo aver esposto le ragioni per cui l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto ritenere effettive le attività economiche intestate alla Tarulli, frutto della capacità reddituale della indagata, il difensore lamenta che il Tribunale cautelare ha ignorato la documentazione relativa alla società Peccati di Gola, dalla quale risulta che l'unico esborso del ricorrente era relativo al pagamento delle quote e alla surroga del finanziamento bancario a tassi agevolati in ragione dell'età e della condizione di inoccupazione degli acquirenti. Secondo il difensore appare fuorviante il riferimento del Tribunale alla circostanza che il ricorrente avrebbe collaborato con il padre nelle attività illecite, attesa la sua mancanza di redditi nel periodo in esame pck e il ruolo svolto sia in occasione della richiesta di prestiti che di esazione dei ratei di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.( Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119;Sez.3, n. 37451 del 11/4/2017, Rv. 270543). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, autorevolmente chiarito (in materia di prevenzione ma con argomento estensibile ai provvedimenti cautelari reali in ragione della condivísione dei limiti alla ricorribilità), che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). 1.1 Nella specie il Tribunale cautelare, dopo aver ampiamente ripercorso la vicenda processuale e scrutinato le emergenze investigative a carico di [OSCURATO:PERSONA], confermava nei confronti del medesimo la gravità indiziaria in relazione alle fattispecie di esercizio abusivo del credito e fittizia intestazione, tra le altre attività, della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C. ( pag.24 e segg.), dando conto con motivazione esaustiva ed effettiva delle ragioni alla base del proprio convincimento. In particolare, l'ordinanza impugnata ha evidenziato la collaborazione prestata dal ricorrente nella riscossione dei ratei dei prestiti abusivamente erogati dal padre Gennaro e in relazione all'addebito ex art. 512bis cod.pen. di cui al capo 5, dopo aver ricostruito la successione cronologica delle acquisizioni di attività commerciali e imprenditoriali intestate alla coniuge [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente, ha confutato le allegazioni difensive circa la capacità economica della stessa, concludendo per la sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psicologico della fattispecie. Con riguardo al dolo elusivo i giudici della cautela reale hanno rimarcato la pregressa condanna dell'interponente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e il perdurante inserimento in circuiti illeciti e, quanto al prevenuto, la consapevole e fattiva collaborazione prestata al padre nell'attività di esercizio abusivo del credito nonché l'assenza di autonome fonti di reddito nel cw- periodo d'interesse, evidenze adeguatamente esplicative nell'attuale fase cautelare del contestato concorso nel reato ex art. 512b1s cod.pen. Infatti, il legame filiale con [OSCURATO:PERSONA], la conoscenza dei suoi trascorsi giudiziari come pure delle ingenti risorse investite in un breve arco temporale in varie iniziative commerciali ed imprenditoriali, formalmente facenti capo alla coniuge e ad altri familiari, sono elementi idonei ad attestare la consapevolezza del prevenuto circa il ricorso all'interposizione quale strumento di elusione di possibili misure patrimoniali ablative. 2. Le censure difensive, a fronte di una motivazione congrua ed effettiva in relazione al fumus del reato ex art. 512 bis cod. pen., propone una alternativa lettura delle risultanze investigative, denunziando un'asserita svalutazione delle allegazioni difensive, soprattutto di carattere documentale, nella specie insussistente e, comunque, riconducibile esclusivamente al vizio di motivazione, che esula dal perimetro dello scrutinio di legittimità adito ex art. 325 cod.proc.pen. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11/3/2022 Il Consigliere esten
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