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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 12852/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9979/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N.101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 574/2018 , depositata il27/09/2018, R.G.N. 718/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] volto a far accertare il diritto ad essere assunto – quale figlio di persona deceduta per causa di servizio come accertato con sentenza del Pretore di Avezzano n. 1353 del 1991 – ai sensi dell’art. 22 l. n. 49 del 1979 e di detta pronuncia, con le condanne conseguenziali; 2.la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto l’infondatezza della pretesa attorea sulla scorta di Cass. n. 4657 del 2002 che ha interpretato la disposizione richiamata nel senso che la stessa non stabilisse nessun obbligo di assunzione in capo alle [OSCURATO:SOCIETA]; “né a diversa conclusione – secondo la Corte territoriale – può pervenirsi con riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza n. 1353/91 del Pretore di Avezzano, confermata in sede di appello, la quale non ha statuito alcun specifico diritto all’assunzione dell’appellante, avendo semplicemente dichiarato che il decesso di [OSCURATO:PERSONA] era dipendente da causa di servizio con conseguente condanna dell’allora [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a corrispondere agli eredi tutti i benefici e i diritti conseguenti, sicché la materia del contendere non è il mancato adempimento delle società appellate al dettato giudiziale –come mostra di ritenere l’appellante – ma se quest’ultimo ha diritto all’assunzione, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 49/1979”;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; hanno resistito con un unico controricorso le intimate società, le quali hanno anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. col primo motivo del ricorso si den uncia: “Vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”; ci si duole che sia stata rigettata la domanda “con una motivazione di appena venti righe, trascrivendo un vecchio orientamento della Suprema Corte”; si sostiene che il diritto dell’istante risiederebbe nella sentenza pretorile del 1991 che aveva condannato “l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato a corrispondere agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] tutti i benefici e i diritti conseguenti”; con il secondo motivo si denuncia: “Errores in iudicandoe in procedendo del giudice di prime cure e della Corte territoriale”; si ribadisce che la fonte del diritto del Calisti era da ricercare nella sentenza n. 1353/91 del Pretore di Avezzano; 2.i motivi, per come formulati, risultano palesemente inammissibili; il primo perché lamenta vizi motivazionali non più sindacabili nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., al di fuori dei limiti imposti dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014) dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto; il secondo perché difetta di qualsivoglia specificità, non indicando neanche le norme di diritto sostanziale o processuale che si assumono violate; neanche si riportano i contenuti specifici della sentenza pretorile che si assume essere fonte del diritto azionato e non si confuta adeguatamente l’interpretazione data dalla Corte territoriale a detta statuizione giudiziale; peraltro la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “la L. 6 febbraio 1979, n. 42, art. 22, al quale fanno rinvio la clausola n. 6 del C.C.N.L. dei dipendenti delle [OSCURATO:SOCIETA] del 1988, nonché quelle contenute nei successivi contratti collettivi, nello stabilire che l'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., possa disporre l'assunzione del coniuge superstite (comma 1) o del figlio maggiorenne (comma 3) del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta, disponendo l'utilizzazione, a tale scopo, dei posti oltre l'organico volta a volta attribuiti alla prima, seconda, terza o quarta categoria (comma 2), non impone alcun obbligo in tal senso, avendo voluto il legislatore subordinare l'assunzione in servizio dei predetti soggetti, pur meritevoli di una particolare tutela, alla valutazione da parte della datrice di lavoro di tutte le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 4657 del 2002; Cass. n. 14071 del 2006);

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichia rato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9979/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N.101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 574/2018 , depositata il27/09/2018, R.G.N. 718/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] volto a far accertare il diritto ad essere assunto – quale figlio di persona deceduta per causa di servizio come accertato con sentenza del Pretore di Avezzano n. 1353 del 1991 – ai sensi dell’art. 22 l. n. 49 del 1979 e di detta pronuncia, con le condanne conseguenziali; 2.la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto l’infondatezza della pretesa attorea sulla scorta di Cass. n. 4657 del 2002 che ha interpretato la disposizione richiamata nel senso che la stessa non stabilisse nessun obbligo di assunzione in capo alle [OSCURATO:SOCIETA]; “né a diversa conclusione – secondo la Corte territoriale – può pervenirsi con riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza n. 1353/91 del Pretore di Avezzano, confermata in sede di appello, la quale non ha statuito alcun specifico diritto all’assunzione dell’appellante, avendo semplicemente dichiarato che il decesso di [OSCURATO:PERSONA] era dipendente da causa di servizio con conseguente condanna dell’allora [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a corrispondere agli eredi tutti i benefici e i diritti conseguenti, sicché la materia del contendere non è il mancato adempimento delle società appellate al dettato giudiziale –come mostra di ritenere l’appellante – ma se quest’ultimo ha diritto all’assunzione, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 49/1979”; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; hanno resistito con un unico controricorso le intimate società, le quali hanno anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. col primo motivo del ricorso si den uncia: “Vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”; ci si duole che sia stata rigettata la domanda “con una motivazione di appena venti righe, trascrivendo un vecchio orientamento della Suprema Corte”; si sostiene che il diritto dell’istante risiederebbe nella sentenza pretorile del 1991 che aveva condannato “l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato a corrispondere agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] tutti i benefici e i diritti conseguenti”; con il secondo motivo si denuncia: “Errores in iudicandoe in procedendo del giudice di prime cure e della Corte territoriale”; si ribadisce che la fonte del diritto del Calisti era da ricercare nella sentenza n. 1353/91 del Pretore di Avezzano; 2.i motivi, per come formulati, risultano palesemente inammissibili; il primo perché lamenta vizi motivazionali non più sindacabili nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., al di fuori dei limiti imposti dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014) dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto; il secondo perché difetta di qualsivoglia specificità, non indicando neanche le norme di diritto sostanziale o processuale che si assumono violate; neanche si riportano i contenuti specifici della sentenza pretorile che si assume essere fonte del diritto azionato e non si confuta adeguatamente l’interpretazione data dalla Corte territoriale a detta statuizione giudiziale; peraltro la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “la L. 6 febbraio 1979, n. 42, art. 22, al quale fanno rinvio la clausola n. 6 del C.C.N.L. dei dipendenti delle [OSCURATO:SOCIETA] del 1988, nonché quelle contenute nei successivi contratti collettivi, nello stabilire che l'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., possa disporre l'assunzione del coniuge superstite (comma 1) o del figlio maggiorenne (comma 3) del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta, disponendo l'utilizzazione, a tale scopo, dei posti oltre l'organico volta a volta attribuiti alla prima, seconda, terza o quarta categoria (comma 2), non impone alcun obbligo in tal senso, avendo voluto il legislatore subordinare l'assunzione in servizio dei predetti soggetti, pur meritevoli di una particolare tutela, alla valutazione da parte della datrice di lavoro di tutte le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 4657 del 2002; Cass. n. 14071 del 2006); 3. conclusivamente il ricorso deve essere dichia rato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
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