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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34290/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTAPPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 8 novembre 2023, a seguito di rinuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla dosimetria della sanzione ed in base alla concorde richiesta delle parti sulla pena, riduceva, in riforma della sentenza n.733/2022 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la pena finale inflitta a Mirko IAVOLATO ad anni 5, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 6.000 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, Mirko IAVOLATO eccependo con un unico motivo la nullità della sentenza per erronea individuazione del reato più grave ai fini dell'aumento della pena per la continuazione tra i reati, nonché difetto della motivazione sempre in relazione all'applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen.

In particolare, lamenta che il reato più grave sarebbe da individuare nel delitto di cui al capo V) dell'imputazione anziché nel delitto di cui al capo U), come, invece, individuato dai giudici di primo e secondo grado, assumendo, a tal proposito, che l'importo di denaro conseguito con l'attività di autoriciclaggio di cui al capo V) sarebbe più elevato.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo diverso da quelli consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondato.

4. In premessa, infatti, riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa con rinuncia dei motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (così Sez.3, n.19983 del 09.06.2020, Coppola, Rv.279504-01; conf.

Sez.5, n.7333 del 13.11.2018, Alessandria, Rv. 275234-01).

4.1. Nel caso di specie, il motivo di ricorso è inammissibile perché del tutto generico, dato che la difesa non lamenta né l'illegalità della pena concordata né l'esistenza di un eventuale errore della Corte territoriale nel recepire l'accordo intervenuto tra le parti, ma solo il presunto errore nell'individuazione del reato più grave ed il correlato difetto di motivazione in ordine a tale profilo, errore che, in realtà, non risulta dagli importi indicati nell'imputazione, in base alla quale il reato più grave è proprio quello di cui al capo U).

In ogni caso, non risultando l'irrogazione di una pena illegale né una difformità rispetto all'entità della sanzione concordata dalle parti, va affermato che non vi è necessità di una motivazione esplicita sulla pena inflitta, dato che la Corte di appello, recependo il contenuto dell'accordo sanzionatorio, ha implicitamente vagliato la legalità della pena e la correttezza dei termini dell'accordo processuale raggiunto dalle parti, dando conto, inoltre, nella motivazione dei vari passaggi effettuati nel calcolo per giungere alla pena finale (diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, aumento per la continuazione e riduzione per il rito abbreviato), in modo da assicurare comunque alle parti la possibilità di controllare il rispetto delle norme di legge.

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delpf ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna LI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTAPPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 8 novembre 2023, a seguito di rinuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla dosimetria della sanzione ed in base alla concorde richiesta delle parti sulla pena, riduceva, in riforma della sentenza n.733/2022 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la pena finale inflitta a Mirko IAVOLATO ad anni 5, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 6.000 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, Mirko IAVOLATO eccependo con un unico motivo la nullità della sentenza per erronea individuazione del reato più grave ai fini dell'aumento della pena per la continuazione tra i reati, nonché difetto della motivazione sempre in relazione all'applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. In particolare, lamenta che il reato più grave sarebbe da individuare nel delitto di cui al capo V) dell'imputazione anziché nel delitto di cui al capo U), come, invece, individuato dai giudici di primo e secondo grado, assumendo, a tal proposito, che l'importo di denaro conseguito con l'attività di autoriciclaggio di cui al capo V) sarebbe più elevato. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo diverso da quelli consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondato. 4. In premessa, infatti, riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa con rinuncia dei motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (così Sez.3, n.19983 del 09.06.2020, Coppola, Rv.279504-01; conf. Sez.5, n.7333 del 13.11.2018, Alessandria, Rv. 275234-01). 4.1. Nel caso di specie, il motivo di ricorso è inammissibile perché del tutto generico, dato che la difesa non lamenta né l'illegalità della pena concordata né l'esistenza di un eventuale errore della Corte territoriale nel recepire l'accordo intervenuto tra le parti, ma solo il presunto errore nell'individuazione del reato più grave ed il correlato difetto di motivazione in ordine a tale profilo, errore che, in realtà, non risulta dagli importi indicati nell'imputazione, in base alla quale il reato più grave è proprio quello di cui al capo U). In ogni caso, non risultando l'irrogazione di una pena illegale né una difformità rispetto all'entità della sanzione concordata dalle parti, va affermato che non vi è necessità di una motivazione esplicita sulla pena inflitta, dato che la Corte di appello, recependo il contenuto dell'accordo sanzionatorio, ha implicitamente vagliato la legalità della pena e la correttezza dei termini dell'accordo processuale raggiunto dalle parti, dando conto, inoltre, nella motivazione dei vari passaggi effettuati nel calcolo per giungere alla pena finale (diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, aumento per la continuazione e riduzione per il rito abbreviato), in modo da assicurare comunque alle parti la possibilità di controllare il rispetto delle norme di legge. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delpf ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna LI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen