CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. udito il Difensore / nessun Difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia il 21 gennaio 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 13 dicembre 2017 con cui, all'esito del dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: valore alcolennico pari a 2,32 grammi/litro), commessa il 2 giugno 2013, e condannato alla pena di giustizia, oltre alla revoca della patente di guida, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, ordinando la trasmissione della sentenza «al Prefetto per i provvedimenti di competenza in ordine alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo condotto dall'imputato». 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (i primi due) e difetto di motivazione (il secondo ed il terzo motivo). 2.1.Con il primo motivo lamenta «inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale[,] nella parte in cui si condanna l'imputato alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo» (così alla p. 1 del ricorso). Sul presupposto che il Tribunale in motivazione e la Corte di appello nel dispositivo abbiano ordinato la confisca dell'automobile (p. 2 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] targata EA884DN al momento del fatto condotta da [OSCURATO:PERSONA] ma di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], come risultante dal verbale dei Carabinieri allegato al ricorso (sub n. 1), ci si duole della illegittimità della confisca stessa, appartenendo il veicolo a persona estranea al reato. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente si duole «inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ovvero di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza nella parte in cui si condanna l'imputato alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo» (così alla p. 2 del ricorso). Rammentato che la sentenza di primo grado aveva revocato la patente ma non aveva disposto la confisca del veicolo, evidentemente sul presupposto, accertato dai Carabinieri, dell'altruità del mezzo, e che solo la difesa, non già il P.M., ha impugnato la sentenza, si evidenzia essersi formato il giudicato sotto il profilo della mancata confisca, giudicato che sarebbe violato, in peius, dalla decisione della Corte di appello.2.3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente censura mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nella parte in cui si condanna l'imputato alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo (p. 3 del ricorso). Sul presupposto che, alla p. 3, righe 15-16, della sentenza impugnata si statuisce la «confisca del veicolo condotto dall'imputato», si denunzia la totale mancanza di giustificazione sullo specifico punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, per quanto di ragione. 1.1. Si premette che la sentenza di primo grado, nel condannare l'imputato, ha disposto solo la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, nulla invece disponendo né in dispositivo né in motivazione circa l'auto. 1.2. La sentenza di appello, nel prendere atto della maturata prescrizione, nulla osservando in motivazione, nel dispositivo stabilisce testualmente quanto segue: «Visti gli artt. 224 comma 3° e 224-ter comma 6° Cds ordina la trasmissione della presente sentenza al Prefetto per i provvedimenti di competenza in ordine alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo condotto dall'imputato». 1.3. Ebbene, posto che se l'automobile (alla stregua del verbale dei Carabinieri del 2 giugno 2013, p. 1, allegato sub n. 1 al ricorso) appartiene ad altra persona, non può essere confiscata (art. 186, comma 2, lett. c, penultimo periodo, codice della strada), si prende atto che il dispositivo della sentenza impugnata richiama due previsioni di legge: l'art. 224, comma 3, del d. Igs. n. 285 del 1992, secondo cui «La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa [come nel caso di specie, n.d.e.], il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili [...]»; e l'art. 224-ter, comma 6, del d. Igs. n. 285 del 1992, secondo cui «La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili [...1». 1.4. In conseguenza, pur potendosi, in via di pura ipotesi, ritenere che la Corte di appello non abbia inteso disporre la confisca del veicolo, del resto non disposta nemmeno dal Tribunale, ma abbia, invece, solo ordinato la trasmissione degli atti al Prefetto affinché provveda, nella sua autonomia, sulla revoca della patente di guida, sta di fatto che il ricorso appare fondato sotto entrambi i profili denunziati: infatti, nell'indicare il thema decidendum della confisca, trascura che la confisca non risulta essere stata disposta in primo grado e che, in ogni caso, non potrebbe rimettersi al Prefetto la potestà a decidere sulla confisca in un caso in cui, invece, non è prevista, per essere la proprietà dell'auto di persona diversa dal conducente e, comunque, non è stata disposta in primo grado. Quanto al tema della sospensione della patente di guida, rammentato che la Corte di appello ha «ordina[to] la trasmissione della presente sentenza al Prefetto per i provvedimenti di competenza in ordine alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo», occorre temere presente che è pacifico che il giudice che dichiara la prescrizione non può vincolare il Prefetto: infatti, «In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione dei reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza al prefetto» (Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Piredda, Rv. 264752). 2.Consegue l'annullamento, da pronunciarsi senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo condotto dall'imputato, sanzioni da eliminare. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo condotto dall'imputato, sanzioni che elimina, Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Vicenza per quanto d