CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 12447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 4 marzo 2019, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione di una autovettura di provenienza delittuosa in quanto frutto di appropriazione indebita da parte di altro soggetto che l'aveva ricevuta in locazione finanziaria. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte preso in considerazione le doglianze contenute nei motivi aggiunti ritualmente depositati. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia ritenuto sussistente il dolo del reato ritenendo utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato senza garanzie difensive, dalle quali sarebbe stata dedotta la sussistenza dell'elemento soggettivo, non rinvenibile nelle altre risultanze processuali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, secondo il condiviso insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e, cioè, contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). Nel caso in esame, il ricorrente si duole del mancato apprezzamento da parte della Corte di merito di quanto contenuto nei motivi aggiunti non richiamandone il contenuto e limitandosi a censurare la motivazione secondo quanto oggetto dei motivi di appello principali, che contenevano già le doglianze sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha sottolineato che l'imputato non aveva mai fornito una giustificazione rispetto al possesso del bene di provenienza delittuosa. La circostanza che l'imputato sia stato trovato nel possesso del bene e non abbia fornito alcuna giustificazione in ordine a tale possesso integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene stesso (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella). Tale considerazione assorbe ogni altro rilievo difensivo, fermo restando che la Corte non ha inteso utilizzare le dichiarazioni rese dall'indagato ai carabinieri senza garanzie - il cui tenore è rimasto sconosciuto - quanto il comportamento successivo del ricorrente rispetto alla convocazione presso i carabinieri, ad ulteriormente avvalorare il dato di base, non scalfito in ricorso, che il ricorrente non avesse dato giustificazione alcuna del possesso del bene. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha sottolineato la gravità della condotta per il fatto di avere avuto ad oggetto un bene di rilevante valore economico e l'assenza di segnali di resipiscenza. La motivazione della Corte di Appello sul punto è ampiamente esauriente, perché fa espresso riferimento ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente G