CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 40673/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4715-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; - intimati- avverso la sentenza n. 786/2018 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 13/11/2018 e notificata il 5/12/2018; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2020 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 4715/2019 Numero sezionale 8213/2021 al fine di ottenere una sentenza costitutiva dell’obbligo di contrarre Numero di raccolta generale 40673/2021Data pubblicazione 17/12/2021 relativamente ad un terreno edificabile che il Fagiolari gli aveva promesso in vendita con scrittura privata del 30 aprile 2004 per il corrispettivo di euro 198.000,00 di cui euro 10.000,00 versati a titolo di acconto; -il contratto definitivo non era stato stipulato perché in data 13/9/2004 era stata trascritta sull’intera area di proprietà del Fagiolari la domanda di esecuzione in forma specifica di un altro preliminare, stipulato il 7 novembre 1997 fra lo stesso Fagiolari, quale promittente alienante, e [OSCURATO:PERSONA], quale promissario acquirente, ed avente ad oggetto altri lotti della proprietà Fagiolari; -in ragione di ciò, il Fico aveva anche formulato domanda di risarcimento danni; -costituitosi nel giudizio, il convenuto Fagiolari aveva aderito alla domanda ex art. 2932 cod. civ. allegando che essendo stata corretta l’illegittima trascrizione effettuata su richiesta del Vescovi anche su beni non costituenti parte del preliminare del 7/11/1997, non vi erano ostacoli al trasferimento dei beni promessi in vendita, mentre si opponeva alla domanda di risarcimento dei danni; -il Fagiolari chiedeva comunque di essere autorizzato alla chiamata in causa del Vescovi e del Ministero dell’Economia e delle Finanze deducendone la responsabilità per avere, rispettivamente, domandato ed eseguito (tramite il proprio funzionario) l’illegittima trascrizione; -con sentenza non definitiva l’adito Tribunale di Perugia accoglieva la domanda di trasferimento coattivo disponendo la prosecuzione del giudizio per le altre domande; - il pagamento del prezzo di vendita avveniva da parte del Fico solo a seguito di procedura esecutiva promossa a seguito di ottenimento da parte del Fagiolari di ordinanza ex art. 186 bis cod. proc. civ.; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 4715/2019 Numero sezionale 8213/2021 -con la sentenza definitiva veniva respinta la domanda di Numero di raccolta generale 40673/2021Data pubblicazione 17/12/2021 risarcimento dei danni proposta dal Fico nei confronti del Fagiolari e quella di garanzia da quest’ultimo proposta nei confronti dei chiamati in causa, con condanna del Fagiolari alla rifusione delle spese di lite a favore del Fico e dei terzi chiamati; -il Fagiolari proponeva gravame avverso detta sentenza, contestando, fra l’altro, e per quanto ancora qui interessa, la sua condanna alle spese di lite a favore del Fico; - la Corte d’Appello di Perugia, ha rigettato l’impugnazione del Fagiolari, ritenendo giustificata compensazione delle spese disposta in primo grado in ragione dell’esito complessivo delle contrapposte domande delle parti: osservava che per un verso il Fagiolari aveva aderito alla domanda attorea ex art. 2932 cod. civ. e ciononostante era stato costretto a ricorrere allo strumento dell’art. 186 bis cod. proc. civ. per ottenere dal Fico il pagamento del prezzo ed il giudizio era proseguito poi solo in ragione della domanda di danni rispetto alla quale l’attore era risultato soccombente; - la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Fagiolari con ricorso affidato ad un unico motivo; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell’economia e finanze; -il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso; considerato che: -con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per grave ed irriducibile contrasto fra il rigetto dell’appello sulla condanna del Fagiolari alla rifusione delle spese del primo grado e la disposta compensazione delle spese disposta dalla corte d’appello; -secondo il ricorrente, nella motivazione della sentenza di secondo grado si afferma che la compensazione delle spese in primo grado fra Fagiolari e Fico è stata ampiamente giustificata, mentre invece F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 4715/2019 Numero sezionale 8213/2021 con la sentenza di primo grado il Fagiolari era stato condannato alla Numero di raccolta generale 40673/2021Data pubblicazione 17/12/2021 rifusione delle spese a favore del Fico; -il motivo censura la contraddittorietà della sentenza d’appello, atteso che nel dispositivo si rigetta l’appello con conferma della sentenza di primo grado, che aveva condannato il Fagiolari alle spese a favore del Fico, mentre la motivazione afferma che il giudice di primo grado aveva giustificatamente disposto la compensazione delle spese fra il Fagiolari ed il Fico, determinando un irriducibile contrasto fra dispositivo di rigetto dell’appello e la motivazione; -il motivo è fondato; - a prescindere dalle norme invocate, si deduce un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e quindi un vizio rientrante nello schema dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc (cfr. SU n. 8053/2014) -la decisione della Corte d’Appello sull’impugnazione relativa alle spese di lite proposta dal Fagiolari avverso la sentenza di prime cure per contestare l’aggravio delle stesse a suo carico appare affetta dall’inconciliabile contraddittorietà della motivazione, così come dedotto dal ricorrente a pag.11 del ricorso; -la motivazione della sentenza d’appello contiene infatti il riferimento, del tutto erroneo, alla giustificata compensazione delle spese attribuito alla sentenza di primo grado, che ingenera un oggettivo contrasto con la statuizione di rigetto dell’appello anche sul capo relativo alle spese, dal momento che non è coerente con la, pur erronea, ritenuta giustificata compensazione operata dal primo giudice; -attesa la fondatezza del motivo e l’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per riesame alla luce di quanto sopra evidenziato e, altresì, per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 4715/2019 Numero sezionale 8213/2021 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia Numero di raccolta generale 40673/2021Data pubblicazione 17/12/2021 alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civile -2, il 22 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U