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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14736/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen., in relazione al diniego dell'autorizzazione inviare e ricevere corrispondenza mediante posta elettronica; ritenuto che: il ricorso, così come il reclamo originario, è affetto da una prima ragione di inammissibilità stante la sua genericità, non essendo stato precisato se la richiesta riguardava una (o più) specifiche missive, ovvero aveva ad oggetto la richiesta emissione di un provvedimento di principio; non è stato chiarito se le missive siano state inoltrate e se vi sia stato un concreto pregiudizio alle prerogative del detenuto e, dunque, se sussiste un effettivo interesse al ricorso; l'utilizzazione della posta elettronica è del tutto incompatibile con le esigenze e le finalità del regime detentivo speciale, tenuto conto del fatto che occorre preservare le esigenze di controllo del destinatario e del mittente effettivi delle comunicazioni, oltre che del contenuto del testo inoltrato e ricevuto; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (dalla quale consegue anche quella dei motivi aggiunti, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di, Rv. 277850), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen., in relazione al diniego dell'autorizzazione inviare e ricevere corrispondenza mediante posta elettronica; ritenuto che: il ricorso, così come il reclamo originario, è affetto da una prima ragione di inammissibilità stante la sua genericità, non essendo stato precisato se la richiesta riguardava una (o più) specifiche missive, ovvero aveva ad oggetto la richiesta emissione di un provvedimento di principio; non è stato chiarito se le missive siano state inoltrate e se vi sia stato un concreto pregiudizio alle prerogative del detenuto e, dunque, se sussiste un effettivo interesse al ricorso; l'utilizzazione della posta elettronica è del tutto incompatibile con le esigenze e le finalità del regime detentivo speciale, tenuto conto del fatto che occorre preservare le esigenze di controllo del destinatario e del mittente effettivi delle comunicazioni, oltre che del contenuto del testo inoltrato e ricevuto; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (dalla quale consegue anche quella dei motivi aggiunti, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di, Rv. 277850), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 14736/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris