CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 33292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MASELLISIl Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto presentato il 29 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], libero, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], condannato in via definitiva a pena detentiva in forza di sentenza del Tribunale di Bologna in data 1 marzo 2017, confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza in data 8 marzo 2024, divenuta irrevocabile il 23 luglio 2024, chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Salerno l'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199. 2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Salerno, con provvedimento del 5 febbraio 2026, dichiarava la propria incompetenza e ordinava la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, indicandolo come competente ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, con atto del 25 marzo 2026, dichiarava a sua volta la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, ritenendo competente il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Salerno sulla base dell'osservazione che il condannato era libero e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ultimo Ufficio ha giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la competenza per territorio a decidere sull'istanza di esecuzione domiciliare della pena presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dal condannato non detenuto, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, in applicazione del generale principio di cui all'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 57903 del 18/09/2018, Rv. 274881 - 01; Sez. 1, n. 37978 del 15/07/2013, Rv. 257601 - 01; in motivazione, è stato precisato che, non prevedendo la normativa del 2010 espressa deroga al principio 2generale, non è possibile applicare la speciale regola di competenza stabilita dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen.). 2. Nel caso concreto in esame, in applicazione del principio sopra richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi che la competenza a decidere sull'istanza menzionata spetta al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Salerno, al quale gli atti devono essere trasmessi, perché emerge dagli atti che, al momento della presentazione di essa, l'istante era libero e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giurisdizione detto [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M