CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31369/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivi di ricorso, concernente la configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod.pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto che il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non era stato dedotto in sede di appello; rilevato che, con memoria difensiva contenente motivi nuovi, il ricorrente ha chiesto l'applicazione del regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. . 150 del 2022, evidenziando la possibilità di accedere al lavoro sostitutivo; rilevato che la normativa in questione è entrata in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza di appello e alla proposizione del ricorso per cassazione; ritenuto che l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione non consente di valutare motivi nuovi e che, peraltro, il più favorevole regime sanzionatorio potrà essere applicato in sede esecutiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il