Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1924/2024
ECLI:EU:C:2024:897
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0386
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 ottobre 2024 (
1
)
Causa C‑386/23
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] eV
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 10, paragrafi 1 e 3 – Condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute – Articolo 28, paragrafi 5 e 6 – Misure transitorie – “Sostanze botaniche” pubblicizzate mediante indicazioni sulla salute – Assenza prolungata di valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e di esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea per quanto riguarda l’inserimento negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 delle indicazioni sulla salute fornite su “sostanze botaniche” – Applicabilità del regolamento n. 1924/2006»
I.
Introduzione
1.
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 (
2
), relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, prevede, al suo articolo 10, paragrafo 1, che sono vietate le indicazioni sulla salute che, in particolare, non sono incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 di tale regolamento e, al paragrafo 3 di tale articolo, che il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa in tali elenchi.
2.
Indicazioni sulla salute fornite su
sostanze botaniche
, utilizzate a fini pubblicitari, sono autorizzate ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento qualora la [OSCURATO:PERSONA] europea non si sia ancora pronunciata sull’inclusione di tali indicazioni negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14? Tale è, in sostanza, la questione inedita sollevata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).
3.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: il «VSW»), un’associazione tedesca che, in base al proprio statuto, ha il compito di tutelare gli interessi commerciali dei propri membri, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, una società a responsabilità limitata di diritto tedesco, riguardo a un’azione inibitoria dell’utilizzo di indicazioni sulla salute, fornite su sostanze botaniche, che figurano sul sito Internet di tale società allo scopo di garantire la pubblicità di un integratore alimentare.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Regolamento n. 1924/2006
4.
Ai sensi dei considerando 9, 14, 16, 17, 23 e 35 del regolamento n. 1924/2006:
«(9)
Vi è un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un’indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare.
(...)
(14)
Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità degli alimenti in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un’indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.
(...)
(16)
È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. Tuttavia, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l’entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa
[
(
3
)
]
, esaminare l’effetto su un consumatore tipico virtuale. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l’effettiva applicazione delle misure di tutela in esso previste, il presente regolamento prende come parametro il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, ma prevede misure volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle indicazioni fuorvianti. (…)
(17)
La fondatezza scientifica dovrebbe essere l’aspetto principale di cui tenere conto nell’utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. Un’indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova.
(...)
(23)
Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare [EFSA] dovrebbe effettuare tali valutazioni. Su richiesta, il richiedente dovrebbe poter avere accesso al suo fascicolo per verificare lo stato di avanzamento della procedura.
(…)
(35)
È necessario adottare opportune misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento».
5.
Il capo I di tale regolamento, intitolato «Oggetto, ambito di applicazione e definizioni», comprende gli articoli 1 e 2 del medesimo. L’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», enuncia quanto segue, ai suoi paragrafi 1 e 2:
«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.
(...)».
6.
L’articolo 2 del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni», così prevede:
«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(...)
b)
la definizione di “integratore alimentare” di cui alla direttiva 2002/46/CE
[
(
4
)
]
;
(...)
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(...)
5)
“indicazione sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;
(...)».
7.
Il capo II del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Principi generali», include gli articoli da 3 a 7. L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Principi generali per tutte le indicazioni», dispone quanto segue:
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Fatte salve le direttive 2000/13/CE
[
(
5
)
]
e [84/450], l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:
a) essere falso, ambiguo o fuorviante;
(...)».
8.
L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Fondatezza scientifica delle indicazioni», è così formulato ai suoi paragrafi 1 e 2:
«1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate.
2. L’operatore del settore alimentare che formula un’indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l’impiego di tale indicazione».
9.
Il capo IV del medesimo regolamento, intitolato «Indicazioni sulla salute», comprende gli articoli da 10 a 19. L’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Condizioni specifiche», enuncia quanto segue, ai suoi paragrafi da 1 a 3:
«1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:
a)
una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
b)
la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;
c)
se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento, e
d)
un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14».
10.
L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini», così prevede, ai suoi paragrafi da 1 a 3:
«1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:
a)
il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo, o
b)
funzioni psicologiche e comportamentali, o
(...)
che sono indicate nell’elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto delle procedure di cui agli articoli da 15 a 19, purché siano:
i) basate su prove scientifiche generalmente accettate e
ii) ben comprese dal consumatore medio.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri forniscono alla [OSCURATO:PERSONA] gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.
3. Previa consultazione dell’[EFSA)], entro il 31 gennaio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego».
11.
Il capo V di detto regolamento, intitolato «Disposizioni generali e finali», comprende gli articoli da 20 a 29. L’articolo 28 del medesimo regolamento, intitolato «Misure transitorie», così dispone ai suoi paragrafi 5 e 6 che:
«5.
Le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all’adozione dell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 24.
6.
Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:
a)
le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono autorizzate come segue:
i)
gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA], entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno dell’indicazione;
ii)
previa consultazione dell’[EFSA], la [OSCURATO:PERSONA] adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo.
Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione della decisione;
b)
indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del presente regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione della decisione di cui all’articolo 17, paragrafo 3».
2.
Regolamento (UE) n. 432/2012
12.
Ai sensi dei considerando 10 e 11 del regolamento (UE) n. 432/2012 (
6
):
«(10)
Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la [OSCURATO:PERSONA] ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall’[EFSA]. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la [OSCURATO:PERSONA] possa vagliarne l’inclusione o meno nell’elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla [OSCURATO:PERSONA] in questo momento.
(11)
Le indicazioni la cui valutazione da parte dell’[EFSA] o il cui esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della [OSCURATO:PERSONA] e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento [n. 1924/2006]».
3.
Regolamento (UE) n. 536/2013
13.
I considerando 4, 5 e 9 del regolamento (UE) n. 536/2013 (
7
) enunciano quanto segue:
«(4)
[OSCURATO:PERSONA] ha completato l’esame di tutte le indicazioni sulla salute presentate per essere sottoposte a valutazione, fatta eccezione per quattro categorie di indicazioni relative a specifici gruppi di alimenti o a uno dei loro componenti. Tali categorie comprendono indicazioni relative a sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate “sostanze botaniche”, indicazioni relative ad alimenti specifici, segnatamente gli alimenti destinati a diete fortemente ipocaloriche e i prodotti alimentari a ridotto contenuto di lattosio, indicazioni relative alla caffeina e un’indicazione relativa ai carboidrati.
(5)
Per quanto concerne le sostanze botaniche gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le parti interessate hanno espresso timori in merito alla differente considerazione attribuita ai dati basati su un «impiego tradizionale» ai sensi, da una parte, del regolamento [n. 1924/2006] e, dall’altra, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
[
(
8
)
]
per quanto riguarda l’uso come medicinali vegetali tradizionali. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali timori siano fondati e giustifichino un’ulteriore riflessione e consultazione, è opportuno che una decisione sulle indicazioni relative alle sostanze botaniche sia presa soltanto una volta che tale processo sarà completato.
(...)
(9)
Allo scopo di assicurare la trasparenza e la certezza del diritto a beneficio di tutte le parti interessate, le indicazioni di cui non è stato ancora completato l’esame resteranno pubblicate sul sito della [OSCURATO:PERSONA] e potranno continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento [n. 1924/2006]».
B.
Diritto tedesco
14.
L’articolo 3 del Gesetz gegen den unlauteren [OSCURATO:PERSONA] (legge contro la concorrenza sleale), del 3 luglio 2004 (
9
), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UWG»), intitolato «Divieto di pratiche commerciali sleali», prevede quanto segue:
«(1) Le pratiche commerciali sleali sono illecite.
(2) Le pratiche commerciali dirette ai consumatori o che raggiungono i consumatori sono sleali quando non sono conformi alla diligenza cui gli imprenditori sono tenuti e sono idonee a influenzare in maniera rilevante il comportamento economico del consumatore.
(...)».
15.
L’articolo 3a di tale legge, intitolato «Violazione del diritto», dispone quanto segue:
«Commette un atto sleale colui il quale violi una disposizione di legge che sia altresì destinata a disciplinare il comportamento sul mercato nell’interesse dei soggetti partecipanti al mercato stesso, nel caso in cui la violazione sia idonea a pregiudicare in maniera sensibile gli interessi dei consumatori, di altri soggetti partecipanti al mercato o dei concorrenti».
III.
Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
16.
[OSCURATO:PERSONA] commercializza l’integratore alimentare denominato «o’gænics Adapto-Genie ANTI-STRESS-KOMPLEX» (in prosieguo: il «prodotto in questione»). Essa ha pubblicizzato tale prodotto sul suo sito Internet utilizzando le seguenti indicazioni, relative ai suoi componenti «estratto di zafferano» ed «estratto di succo di melone» (in prosieguo: le «indicazioni di cui trattasi»):
«1. Estratto di zafferano che migliora l’umore.
2. L’estratto di zafferano Safr’Inside in Adapto-Genie è stato testato su 50 partecipanti per un periodo di 30 giorni in un [OSCURATO:PERSONA]. Con una dose di 30 mg di Safr’Inside al giorno, il 77% dei soggetti sottoposti al test ha sperimentato, dopo due sole settimane di assunzione, un miglioramento dell’equilibrio emotivo, sentendosi più ottimista e più felice. Il 66% si sentiva anche più rilassato e dinamico. Dopo 30 giorni, la qualità del sonno è migliorata per l’11% dei soggetti sottoposti al test.
3. Studi hanno dimostrato che l’estratto di succo di melone con attività di superossido dismutasi ha fatto diminuire la sensazione di stress e di stanchezza dopo quattro settimane. Inoltre, l’irritabilità e la stanchezza si sono ridotte del 63%, comportando un significativo miglioramento della qualità della vita».
17.
Secondo il VSW, le indicazioni di cui trattasi costituiscono indicazioni sulla salute vietate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006. Con lettera del 23 ottobre 2019, tale associazione ha diffidato la [OSCURATO:PERSONA], invitandola ad astenersi dall’utilizzare tali indicazioni con una sua dichiarazione di impegno in tal senso. Tale società non ha dato seguito a tale diffida.
18.
Il VSW ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), diretto a vietare alla [OSCURATO:PERSONA], a pena di sanzione, di promuovere il prodotto in questione in ambito commerciale utilizzando le indicazioni di cui trattasi (
10
). Tale giudice ha accolto tale ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello contro tale sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), che ha respinto tale appello.
19.
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione («Revision») contro la sentenza del giudice d’appello dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), il giudice del rinvio, il quale ha osservato che, secondo la propria giurisprudenza, il fatto che gli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006 non siano ancora stati completamente istituiti non osta, in linea di principio, all’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento. Tuttavia, non sarebbe risolta e definita la questione se, nel caso in cui le sostanze botaniche siano pubblicizzate mediante indicazioni sulla salute o facendo riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute, si applichi l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento fintantoché non siano completati la valutazione dell’EFSA e l’esame della [OSCURATO:PERSONA] sull’inclusione negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 (
11
) del medesimo regolamento in relazione alle sostanze botaniche. Tale punto sarebbe decisivo ai fini della decisione nel procedimento principale in quanto, secondo tale giudice, supponendo che l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 sia applicabile, le domande presentate dal VSW sarebbero fondate giacché le indicazioni di cui trattasi violerebbero tali disposizioni.
20.
A tal proposito, detto giudice sottolinea che, secondo una prima interpretazione (
12
), l’articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento non deve essere applicato in un procedimento come quello principale. Infatti, il legislatore dell’Unione avrebbe previsto solo un divieto limitato di indicazioni sulla salute generiche e non specifiche. Ne conseguirebbe che riferimenti di ordine generale alla salute sarebbero vietati solo se non accompagnati da indicazioni specifiche incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 di detto regolamento, il che presupporrebbe che tali elenchi siano stati istituiti. Altrimenti, contrariamente alla volontà del legislatore dell’Unione, che si esprimerebbe altresì chiaramente nelle disposizioni transitorie dell’articolo 28 del medesimo regolamento, quest’ultimo prevedrebbe, inizialmente, una norma più severa di quelle applicabili successivamente. In ragione della sospensione da parte dell’EFSA e della [OSCURATO:PERSONA] della valutazione delle indicazioni relative alle «sostanze botaniche», un operatore del settore alimentare non sarebbe in grado di ottenere una decisione su indicazioni specifiche sulla salute e, di conseguenza, di accompagnare un riferimento generale alla salute con tali indicazioni sulla salute. La mera circostanza di non istituire gli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento n. 1924/2006 e di non trattare le domande di inserimento relative alle sostanze vegetali creerebbe quindi una situazione giuridica non corrispondente all’intenzione del legislatore dell’Unione. Il principio secondo il quale tale regolamento non si applica finché persiste l’inerzia della [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbe anche la situazione in cui la persona contro la quale è diretta un’azione inibitoria non ha fatto domanda di inserimento negli elenchi delle indicazioni specifiche, dato che una siffatta domanda non avrebbe alcuna possibilità di essere accolta nel prossimo futuro a causa della sospensione dell’esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche.
21.
Secondo il medesimo giudice, milita altresì a favore dell’inapplicabilità dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento il fatto che l’inerzia della [OSCURATO:PERSONA] per diversi anni possa essere considerata come una restrizione sproporzionata alla libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la«Carta»), nonché come una disparità di trattamento ingiustificata in relazione alle possibilità di pubblicità offerte ai concorrenti le cui domande di inclusione di indicazioni sulla salute negli elenchi comunitari riguardano alimenti valutati dall’EFSA ed esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA].
22.
In base a una seconda interpretazione, qualificata dal giudice del rinvio come «maggioritaria» (
13
), l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 deve applicarsi alle sostanze botaniche poiché un riferimento generale non specifico ai sensi di tale disposizione sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute «in sospeso» e che possa continuare a essere utilizzata alle condizioni previste dall’articolo 28, paragrafi 5 e 6, di tale regolamento. A favore di tale interpretazione vi sarebbe il fatto che la formulazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento non fa alcuna distinzione a seconda che le indicazioni si riferiscano o meno a «sostanze botaniche».
23.
Inoltre, la finalità di tale articolo 10, paragrafi 1 e 3, sembrerebbe ostare a che la pubblicità che utilizza indicazioni non specifiche sulla salute relative a «sostanze botaniche» possa essere completamente esentata dalle limitazioni previste da tali disposizioni in assenza di una valutazione scientifica completa delle indicazioni specifiche sulla salute a corredo delle stesse. Ci sarebbe, infatti, un rischio che i consumatori non siano in grado di distinguere tra gli integratori alimentari e i medicinali fitoterapici e che, contrariamente all’intenzione del legislatore dell’Unione, l’utilizzo di integratori alimentari contenenti indicazioni sulla salute non verificate possa continuare a mettere in pericolo la salute dei pazienti (
14
). Inoltre, al considerando 11 del regolamento n. 432/2012 e al considerando 9 del regolamento n. 536/2013, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evidenziato che le indicazioni di cui non è stato ancora completato l’esame resteranno pubblicate sul suo sito e potranno continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1924/2006, il che potrebbe essere sufficiente per tenere conto del legittimo interesse delle imprese che fanno pubblicità a poter utilizzare indicazioni sulla salute in relazione alle «sostanze botaniche».
24.
Infine, il giudice del rinvio indica che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento prima del 19 gennaio 2008. A tal proposito, il giudice d’appello avrebbe constatato, senza che ciò sia contestato in sede di ricorso per cassazione, che tale società non ha presentato alcuna domanda per quanto riguarda l’estratto di succo di melone e che quella presentata per l’estratto di zafferano risaliva al 13 gennaio 2009.
25.
In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se si possano pubblicizzare sostanze provenienti da piante o da erbe (“sostanze botaniche”) mediante indicazioni sulla salute (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006) oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006), senza che tali indicazioni siano autorizzate a norma di tale regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento) o senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento), fintantoché non siano stati ancora completati la valutazione dell’[EFSA] e l’esame della [OSCURATO:PERSONA] sull’inserimento delle indicazioni richieste in relazione alle “sostanze botaniche” nell’elenco comunitario ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006».
26.
[OSCURATO:PERSONA], il VSW, i governi greco e italiano nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte. Il VSW, i governi greco e francese nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 20 giugno 2024 (
15
).
IV.
Analisi
27.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che sia autorizzata la pubblicità di «sostanze botaniche» mediante indicazioni specifiche sulla salute, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento, senza che tali indicazioni specifiche sulla salute siano incluse negli elenchi delle indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa in tali elenchi, fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia completato l’esame sull’inserimento in detti elenchi delle indicazioni sulla salute in relazione alle sostanze botaniche.
28.
In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006, che figura al capo IV del medesimo, enuncia, al suo paragrafo 1, che le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del capo IV e non siano autorizzate a norma di tale regolamento e
incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate
di cui agli articoli 13 e 14 di quest’ultimo (
16
). Pertanto, l’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento prevede un divieto di principio delle indicazioni sulla salute, ad eccezione di quelle incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 del medesimo regolamento (
17
).
29.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se
accompagnato
da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 di tale regolamento. Secondo la giurisprudenza della Corte, tale disposizione introduce quindi una distinzione tra due categorie di indicazioni sulla salute, vale a dire, da un lato, l’indicazione «specifica» sulla salute inclusa negli elenchi in questione conformemente al principio stabilito all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento e, dall’altro, l’indicazione sulla salute «generale», che costituisce un riferimento a tali benefici generali e non specifici, che deve essere accompagnata da un’indicazione sulla salute inclusa nei medesimi elenchi (
18
).
30.
La Corte ha inoltre dichiarato che l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, che introduce una deroga al principio stabilito all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo il quale le indicazioni sulla salute sono vietate, ad eccezione di quelle incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui al suddetto regolamento, deve pertanto essere interpretato in senso restrittivo e che ne consegue che un’indicazione sulla salute «generale» ai sensi di tale disposizione deve soddisfare i requisiti di prova previsti dal medesimo regolamento (
19
). Tuttavia, è sufficiente, a tal fine, che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute fondate su prove scientifiche generalmente accettate che sono state verificate ed autorizzate, dato che tali ultime indicazioni sono incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 del medesimo regolamento (
20
).
31.
Quanto all’articolo 28 del regolamento n. 1924/2006, esso prevede
misure transitorie
che, come enunciato dal considerando 35 di tale regolamento, hanno lo scopo di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai requisiti di detto regolamento. Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute, tali misure transitorie sono previste dall’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del medesimo regolamento (
21
). A tal proposito, dai considerando 10 e 11 del regolamento n. 432/2012 si evince che le indicazioni sulla salute rimaste in sospeso, in particolare a causa dell’assenza di una valutazione scientifica da parte dell’EFSA, possono ancora essere utilizzate in conformità con le misure transitorie di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1924/2006.
32.
Secondo la giurisprudenza della Corte, ancorché le indicazioni sulla salute consentite e le indicazioni sulla salute in sospeso, soggette al regime transitorio, possono, in linea di principio, essere utilizzate per la commercializzazione dei prodotti alimentari, tali due categorie di indicazioni sulla salute sono tuttavia soggette a requisiti differenti e non godono delle medesime condizioni (
22
). Infatti, mentre l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006 autorizza, in via di principio, ciascun operatore del settore alimentare a utilizzare le indicazioni sulla salute consentite, incluse nell’elenco definitivo e unico per l’Unione, le indicazioni sulla salute in sospeso soggette al regime transitorio devono segnatamente essere conformi, ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 5 e 6, di tale regolamento, a quest’ultimo nonché alle disposizioni nazionali che sono ad esse applicabili (
23
). Ciò comporta, in particolare, da un lato, che, conformemente all’articolo 3, secondo comma, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, ogni indicazione sulla salute non deve essere ambigua o fuorviante e deve basarsi su prove scientifiche generalmente accettate. Dall’altro lato, le indicazioni sulla salute in sospeso devono altresì soddisfare, in ogni Stato membro, i requisiti della propria disciplina nazionale (
24
).
33.
Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, una tale situazione transitoria, prolungata in maniera indefinita al di là del periodo che avrebbe dovuto concludersi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, al più tardi il 31 gennaio 2010, non soddisfa i requisiti di quest’ultimo regolamento, formulati al considerando 23 dello stesso, secondo cui, per garantire una valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute armonizzata e del più alto livello possibile, occorrerebbe che tale valutazione sia effettuata dall’EFSA (
25
). La Corte ha tuttavia precisato che né l’articolo 10, né l’articolo 28, paragrafo 5, né altre disposizioni di tale regolamento prevedono che l’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento relativo agli obblighi di informazione, si applichi unicamente in seguito all’adozione degli elenchi di indicazioni autorizzate previsti dal medesimo regolamento (
26
). Essa ha inoltre dichiarato che il fatto che l’elenco delle indicazioni autorizzate di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1924/2006 non sia stato ancora adottato non giustifica che un operatore del settore alimentare sia liberato dal suo obbligo di fornire al consumatore le informazioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento (
27
). Infatti, nell’ambito della misura transitoria stabilita dall’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, un operatore che abbia preso la decisione di utilizzare un’indicazione sulla salute doveva, sotto la sua responsabilità, conoscere gli effetti sulla salute dell’alimento interessato e, quindi, già disporre delle informazioni richieste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento (
28
).
34.
Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che il regolamento n. 1924/2006 riguarda le indicazioni sulla salute fornite sui «prodotti alimentari» e, in particolare, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sugli «integratori alimentari» quali definiti dalla direttiva 2002/46 (
29
). Nella fattispecie, non è contestato che il prodotto in questione costituisca un siffatto integratore alimentare. Inoltre, ai sensi del considerando 9 di tale regolamento, quest’ultimo si riferisce a «varie piante ed estratti di erbe». In tal senso, come confermato dai considerando 10 e 11 del regolamento n. 432/2012, dai considerando 4 e 5 del regolamento n. 536/2013 nonché dalla giurisprudenza della Corte (
30
), il regolamento n. 1924/2006 include nel suo ambito di applicazione le «sostanze botaniche» (
31
), tra cui gli estratti di zafferano e di succo di melone.
35.
Dall’altro lato, secondo il giudice del rinvio, le indicazioni di cui trattasi costituiscono indicazioni sulla salute, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006, il che è altresì pacifico. Nella sua decisione di rinvio, tale giudice ha indicato che il giudice d’appello, pur avendo dichiarato che le indicazioni di cui trattasi rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento, ha lasciato aperta la questione se tali indicazioni rientrassero nel paragrafo 1 o nel paragrafo 3 dell’articolo 10 di detto regolamento. A tal proposito, spetta al giudice del rinvio stabilire in quali di dette categorie rientrino le indicazioni in questione. In ogni caso, rilevo che i suddetti paragrafi 1 e 3 non operano alcuna distinzione a seconda che siffatte indicazioni si riferiscano o meno a sostanze botaniche.
36.
Il procedimento principale trae origine dalla prolungata assenza di valutazione da parte dell’EFSA e di esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’inclusione delle sostanze botaniche negli elenchi delle indicazioni consentite di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006, sebbene l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, dello stesso richieda, in particolare, l’inserimento in tali elenchi come condizione per l’autorizzazione delle indicazioni sulla salute. Sebbene tale assenza di valutazione e di esame per un periodo di tempo così lungo (
32
) appaia criticabile e possa essere oggetto di un ricorso per carenza contro la [OSCURATO:PERSONA] (
33
), la questione sollevata dal giudice del rinvio è se, in attesa dell’inserimento in tali elenchi delle indicazioni sulla salute fornite su sostanze botaniche, un operatore del settore alimentare possa utilizzare siffatte indicazioni per pubblicizzare i propri prodotti.
37.
Come enunciato all’articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato dell’Unione solo se sono conformi alle disposizioni di tale regolamento. Secondo una prima interpretazione, esposta dal giudice del rinvio (
34
), fintantoché non siano stati completati la valutazione dell’EFSA e l’esame della [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’inclusione delle indicazioni riguardanti «sostanze botaniche» negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 di detto regolamento, l’articolo 10 del medesimo regolamento non sarebbe applicabile a siffatte indicazioni sulla salute.
38.
Tuttavia, in base a una seconda interpretazione, parimenti menzionata dal giudice del rinvio (
35
), nonché come risulta dalla giurisprudenza citata al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, nessuna disposizione del regolamento n. 1924/2006 prevede che l’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo, relativo agli obblighi delle informazione, si applichi unicamente in seguito all’adozione degli elenchi di indicazioni autorizzate previsti da tale regolamento. Nello stesso senso, dalla formulazione univoca dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento risulta che sono vietate le indicazioni sulla salute che, in particolare, non siano incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento. Pertanto, l’autorizzazione di un’indicazione sulla salute implica che gli elenchi previsti in tali articoli siano stati adottati e pubblicati (
36
). In assenza di inserimento delle indicazioni sulla salute fornite su sostanze botaniche in tali elenchi, si applica l’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006 e tali indicazioni sono, in linea di principio, vietate.
39.
Tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1924/2006. Infatti, come rilevato dalla Corte, esso mira, in forza del suo articolo 1, paragrafo 1, a garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela del consumatore. Al riguardo, la tutela della salute figura tra le principali finalità di tale regolamento e, a tal fine, occorre, in particolare, fornire al consumatore le informazioni necessarie affinché quest’ultimo possa compiere scelte con piena cognizione di causa. In tale contesto, il considerando 16 di detto regolamento enuncia che è importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore e che occorre tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti, precisando che tale regolamento prende, in particolare, come parametro il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici (
37
).
40.
In generale, tenuto conto dell’immagine positiva conferita agli alimenti recanti indicazioni sulla salute, è possibile che i consumatori siano influenzati nella loro scelta di consumo, cosicché il loro utilizzo deve essere rigorosamente regolamentato, in particolare basandosi su prove scientifiche generalmente accettate, come enuncia l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006. Tale constatazione appare particolarmente vera per le indicazioni fornite su sostanze botaniche, nella misura in cui l’origine vegetale di un alimento può essere associata nella mente dei consumatori a un prodotto benefico per la salute.
41.
Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorso all’espressione «prove scientifiche generalmente accettate» implica che siffatte prove non possano limitarsi a credenze, dicerie tratte dalla saggezza popolare o, ancora, a osservazioni ed esperienze di persone estranee alla comunità scientifica, e che, al contrario, l’impiego di una tale espressione implica che le indicazioni sulla salute siano basate su elementi obiettivi e scientifici e che, in particolare, i vantaggi delle sostanze a cui tali indicazioni sulla salute si riferiscono godano, come indicato al considerando 14 del regolamento n. 1924/2006, di un consenso scientifico sufficiente. La Corte ha aggiunto che, inoltre, e come richiesto dal considerando 17 di tale regolamento, le indicazioni sulla salute devono essere «scientificamente corroborat[e], tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova» (
38
). Orbene, ritenere che l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento non si applichi alle indicazioni sulla salute fornite su sostanze botaniche equivarrebbe a consentire l’utilizzo di indicazioni non scientificamente provate, che possono indurre in errore i consumatori e mettere in pericolo la loro salute.
42.
Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il divieto per agli operatori del settore alimentare di utilizzare indicazioni sulla salute fornite su sostanze botaniche costituisce una violazione sproporzionata dei loro diritti fondamentali, in particolare della libertà d’impresa e della libertà di espressione, sancite, rispettivamente, dagli articoli 16 e 11 della Carta. A tal proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, i diritti fondamentali non appaiono come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (
39
).
43.
Quanto all’articolo 16 della Carta, esso tutela la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà di poter utilizzare, nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, le risorse economiche, tecniche e finanziarie di cui l’impresa dispone, nonché la libertà contrattuale (
40
). Orbene, occorre sottolineare che gli operatori del settore alimentare che commercializzano sostanze botaniche non sono privati della loro libertà di esercitare un’attività commerciale e ben possono continuare a vendere i loro prodotti. Infatti, il regolamento n. 1924/2006 non prevede il divieto di commercializzare sostanze botaniche, bensì esclusivamente il divieto di fare pubblicità ricorrendo a indicazioni sulla salute che, in assenza di un esame da parte della [OSCURATO:PERSONA], non sono scientificamente provate. In tali circostanze, un siffatto divieto non viola la sostanza stessa della libertà d’impresa.
44.
Inoltre, la libertà di espressione, ai sensi dell’articolo 11 della Carta, include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (
41
). Anche in tal caso, ancorché un operatore del settore alimentare attivo nel commercio di sostanze botaniche non possa utilizzare indicazioni sulla salute, ai sensi del regolamento n. 1924/2006, che non siano state ancora oggetto di valutazione da parte dell’EFSA e di un esame da parte della [OSCURATO:PERSONA], questi non è per tale motivo privato del diritto di pubblicizzare i propri prodotti con mezzi diversi da siffatte indicazioni. Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 35 della Carta, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana e che, ai sensi dell’articolo 38 della Carta, nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 alle indicazioni sulla salute fornite su sostanze botaniche sembra garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali che devono essere conciliati.
45.
Inoltre, il regolamento n. 1924/2006 non ha previsto un divieto totale e assoluto di utilizzare indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, siccome la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora preso posizione sulle domande di iscrizione delle indicazioni sulla salute di cui trattasi negli elenchi previsti all’articolo 13, del regolamento n. 1924/2006, tali indicazioni sono soggette al regime transitorio istituito all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, di tale regolamento (
42
), il che consente di assicurare la trasparenza e la certezza del diritto a beneficio di tutte le parti interessate. Tale paragrafo 5 rinvia alle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, ossia le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo. Quanto al paragrafo 6 di tale articolo 28, esso riguarda segnatamente le indicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, che si riferiscono a funzioni psicologiche e comportamentali.
46.
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio propende per l’interpretazione secondo cui le funzioni pubblicizzate mediante le indicazioni di cui trattasi sono funzioni psicologiche, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1924/2006, e non funzioni dell’organismo, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), di tale articolo, in quanto tutte le funzioni pubblicizzate hanno in comune il fatto di riguardare i sentimenti. Spetterà a tale giudice effettuare la valutazione finale al riguardo al fine di decidere nel procedimento principale.
47.
Nell’ipotesi in cui, a seguito di tale valutazione finale, il giudice del rinvio consideri che le indicazioni di cui trattasi rientrino, in ultima analisi, nell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, ricordo che, ai sensi di tale disposizione, le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento possono essere fornite dalla data di entrata in vigore di detto regolamento fino all’adozione dell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al regolamento n. 1924/2006 e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 24 di tale regolamento. Emerge quindi dalla formulazione dell’articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento che un operatore del settore alimentare, sotto la propria responsabilità e a determinate condizioni, poteva fare uso di indicazioni sulla salute per il periodo tra l’entrata in vigore del medesimo regolamento e l’adozione dell’elenco di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1924/2006 (
43
). Pertanto, nell’ambito del regime transitorio istituito dall’articolo 28, paragrafo 5, di quest’ultimo, l’onere della prova e il livello di prova richiesto relativamente alle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento sono disciplinati dal regolamento stesso, il quale esige che l’operatore del settore alimentare interessato sia in grado di giustificare le indicazioni che fornisce sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, dovendo tali indicazioni basarsi su elementi oggettivi che godano di un consenso scientifico sufficiente (
44
). Nel caso in cui tali condizioni siano soddisfatte, un operatore può continuare a utilizzare indicazioni sulla salute fornite su sostanze botaniche fintantoché non sia adottato l’elenco di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1924/2006 per quanto riguarda tali sostanze (
45
).
48.
Quanto all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento n. 1924/2006, esso riguarda, in particolare, indicazioni che sono state impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Poiché la decisione di rinvio non contiene alcun elemento di informazione relativamente a tale impiego, spetta al giudice del rinvio verificare se tale prerequisito sia soddisfatto nel caso di specie.
49.
In un’ipotesi del genere, dall’articolo 28, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1924/2006 risulta che, se le indicazioni sulla salute sono state sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro e tale Stato membro ha comunicato tali indicazioni alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 31 gennaio 2008 (
46
), le indicazioni che non sono state autorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura indicata (come nel caso delle indicazioni fornite sulle sostanze botaniche) possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché tale paragrafo 6, a differenza del paragrafo 5 di tale articolo, non menziona il requisito che le indicazioni «siano conformi» al regolamento n. 1924/2006, ritengo, come la [OSCURATO:PERSONA], che il proseguimento dell’impiego di un’indicazione sulla salute fornita su sostanze botaniche rientri esclusivamente nel diritto nazionale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento, le indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma di detto regolamento e le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione della decisione di cui all’articolo 17, paragrafo 3 del medesimo regolamento.
50.
Dalla decisione di rinvio risulta che, nel procedimento principale, le indicazioni sulla salute relative al componente «estratto di melone» non sembrano essere state oggetto di una comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1924/2006 e che nessuna domanda ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento è stata presentata al riguardo prima del 19 gennaio 2008 (
47
). Pertanto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, tali indicazioni non sembrano,
prima facie
, soddisfare le condizioni previste dall’articolo 28, paragrafo 6, di detto regolamento per poter continuare ad essere utilizzate.
51.
Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute fornite sul componente «estratto di zafferano», dalla decisione di rinvio risulta inoltre che esse non sembrano essere state oggetto di una comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1924/2006, e che una domanda ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento è stata effettivamente presentata il 13 gennaio 2009 (
48
), vale a dire alla data limite fissata da quest’ultima disposizione per poter continuare ad utilizzare tali indicazioni.
52.
Spetta al giudice del rinvio verificare, tenendo conto di tutte le circostanze del procedimento principale, se le condizioni previste all’articolo 28, paragrafi 5 o 6, del regolamento n. 1924/2006 siano soddisfatte per quanto riguarda le indicazioni di cui trattasi.
53.
Tenuto conto di tutto quanto precede, ritengo che il regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che sia autorizzata la pubblicità di «sostanze botaniche» mediante indicazioni specifiche sulla salute, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento, senza che tali indicazioni specifiche sulla salute siano incluse negli elenchi delle indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa in tali elenchi, fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia completato l’esame sull’inserimento in detti elenchi delle indicazioni sulla salute in relazione alle sostanze botaniche, salvo nel caso in cui tali indicazioni possano continuare ad essere utilizzate in via transitoria e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 o 6, di detto regolamento.
V.
Conclusione
54.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a che sia autorizzata la pubblicità di «sostanze botaniche» mediante indicazioni specifiche sulla salute, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento, senza che tali indicazioni specifiche sulla salute siano incluse negli elenchi delle indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa in tali elenchi, fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia completato l’esame sull’inserimento in detti elenchi delle indicazioni sulla salute in relazione alle sostanze botaniche, salvo nel caso in cui tali indicazioni possano continuare ad essere utilizzate in via transitoria e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 o 6, di detto regolamento.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (
GU 2006, L 404, pag. 9
, e rettifica
GU 2007, L 12, pag. 3
), come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (
GU 2008, L 39, pag. 14
) (in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»).
(
3
) Direttiva del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di pubblicità ingannevole (
GU 1984, L 250, pag. 17
).
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative agli integratori alimentari (
GU 2002, L 183, pag. 51
).
(
5
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (
GU 2000, L 109, pag. 29
).
(
6
) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (
GU 2012, L 136, pag. 1
).
(
7
) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (
GU 2013, L 160, pag. 4
).
(
8
)
GU 2001, L 311, pag. 67
.
(
9
) BGBl. 2004 I, pag. 1414.
(
10
) Il VSW ha inoltre chiesto il rimborso delle spese di diffida di un importo forfettario pari a EUR 178,50, maggiorato degli interessi.
(
11
) L’articolo 14 del regolamento n. 1924/2006 riguarda le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia nonché le indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. Tale articolo non sembra essere rilevante nel contesto del procedimento principale nella misura in cui questo non verte sullo sviluppo e sulla salute dei bambini.
(
12
) Il giudice del rinvio fa riferimento, al riguardo, a una sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), del 27 febbraio 2019, nella causa 6 U 87/18.
(
13
) Il giudice del rinvio cita, in particolare, un’ordinanza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), del 28 ottobre 2020, nella causa 13 U 44/20.
(
14
) A tal proposito, il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, a una decisione del Bundesrat (Consiglio federale, Germania), del 12 febbraio 2021, BR-Drucks. 36/21.
(
15
) Vorrei rendere omaggio al giudice Marko Ilešič, che era il giudice relatore nella presente causa ed era presente a questa udienza, l’ultima prima della sua improvvisa e prematura scomparsa.
(
16
) Come ha sottolineato l’avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni nella causa Ehrmann (
C‑609/12
,
EU:C:2013:746
, paragrafo
87
), l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 enuncia una serie di requisiti che, in assenza di una precisazione in senso contrario, sembrano essere cumulativi e rivestire pari importanza.
(
17
) V. sentenza del 30 gennaio 2020, Dr. [OSCURATO:PERSONA] (C‑524/18; in prosieguo: la «sentenza Dr. [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2020:60
, punto
37
).
(
18
) V. sentenza Dr. [OSCURATO:PERSONA] (punto 38).
(
19
) V. sentenza Dr. [OSCURATO:PERSONA] (punti 56 e 57).
(
20
) V. sentenza Dr. [OSCURATO:PERSONA] (punto 58).
(
21
) V. sentenza del 10 aprile 2014, Ehrmann (C‑609/12; in prosieguo: la «sentenza Ehrmann,
EU:C:2014:252
, punto
31
).
(
22
) V. sentenza del 23 novembre 2017, Bionorica e Diapharm/[OSCURATO:PERSONA] (C‑596/15 P e C‑597/15 P; in prosieguo: la «sentenza Bionorica,
EU:C:2017:886
, punto
87
).
(
23
) V. sentenza Bionorica (punto 88).
(
24
) V. sentenza Bionorica (punto 89).
(
25
) V. sentenza Bionorica (punto 91 e giurisprudenza citata).
(
26
) V. sentenza Ehrmann (punto 39).
(
27
) V. sentenza Ehrmann (punto 42).
(
28
) V. sentenza Ehrmann (punto 43).
(
29
) L’articolo 2, lettera a), di tale direttiva definisce gli «integratori alimentari» come «i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari».
(
30
) V. sentenza Bionorica (in particolare punti 56 e 57). V. anche sentenza del 10 settembre 2020, Konsumentombudsmannen (C‑363/19; in prosieguo: la «sentenza Konsumentombudsmannen,
EU:C:2020:693
, in particolare punto
37
).
(
31
) Più precisamente, il considerando 4 del regolamento n. 536/2013 fa esplicito riferimento alle «sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate “sostanze botaniche”».
(
32
) Ricordo che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, l’elenco di cui a tale articolo avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 gennaio 2010, il che non è ancora avvenuto per quanto riguarda le sostanze botaniche.
(
33
) Nella sentenza Bionorica, la Corte ha dichiarato che i ricorsi per carenza presentati dalla Bionorica e dalla Diapharm dovevano essere respinti per difetto di interesse ad agire.
(
34
) V. paragrafi 20 e 21 delle presenti conclusioni.
(
35
) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.
(
36
) V., in tal senso, sentenza Ehrmann (punto 26). Come ha rilevato il governo italiano nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006 non distingue tra le diverse cause del mancato inserimento negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 di tale regolamento, ossia, ad esempio, se tale mancato inserimento derivi dall’esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un’indicazione successivamente a un esame scientifico, oppure dal fatto che tale istituzione non abbia ancora proceduto all’esame di una categoria generale di indicazioni, come nel caso delle sostanze botaniche.
(
37
) V., in tal senso, sentenza Dr. [OSCURATO:PERSONA] (punto 35 e giurisprudenza citata).
(
38
) V. sentenza Konsumentombudsmannen (punti 46 e 47).
(
39
) V. sentenza del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari) (
C‑696/22
,
EU:C:2024:499
, punto
111
e giurisprudenza citata).
(
40
) V. sentenza del 27 giugno 2024, Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (
C‑148/23
,
EU:C:2024:555
, punto
62
e giurisprudenza citata).
(
41
) V. sentenza del 12 gennaio 2023, Migracijos departamentas (Motivi di persecuzione basati su opinioni politiche) (
C‑280/21
,
EU:C:2023:13
, punto
29
e giurisprudenza citata).
(
42
) V., in tal senso, sentenza Konsumentombudsmannen (punto 40 e giurisprudenza citata). V. anche considerando 11 del regolamento n. 432/2012 e considerando 9 del regolamento n. 536/2013.
(
43
) V. sentenza Ehrmann (
C‑609/12
,
EU:C:2014:252
, punto
33
).
(
44
) V. sentenza Konsumentombudsmannen (punto 54).
(
45
) Rilevo che, nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sentenza Bionorica (punto 96), secondo la quale anche il rigetto di un’indicazione sulla salute può comportare un beneficio, in termini di certezza del diritto, per un operatore economico che progetti di entrare sul mercato dei prodotti alimentari o degli integratori alimentari, in quanto una determinazione univoca dello status giuridico delle indicazioni sulla salute fino ad oggi in sospeso consentirebbe così a un siffatto operatore di adeguare la propria strategia commerciale. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006 fornisce una soluzione appropriata in tale contesto.
(
46
) A titolo esemplificativo, il governo greco ha dichiarato, in udienza, che la Repubblica ellenica aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA], prima del 31 gennaio 2008, tre indicazioni sulla salute relative al mastice di Chios, che sono inserite nella banca dell’EFSA con lo status di «in sospeso».
(
47
) Occorre precisare, alla stregua di tutti i partecipanti all’udienza, che le scadenze del 19 e del 31 gennaio 2008 previste all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento n. 1924/2006 non rappresentano date puramente indicative che sarebbero legate all’effettivo inizio della valutazione delle indicazioni sulla salute fornite su sostanze botaniche, bensì date di natura vincolante.
(
48
) A tal proposito, per quanto riguarda lo zafferano, il governo italiano e la [OSCURATO:PERSONA] hanno menzionato, nelle loro osservazioni scritte, che, con il numero di identificazione 2038, un’indicazione sulla salute relativa al «[OSCURATO:PERSONA] L.» – vale a dire «Contributes to emotional balance ; Helps to support the relaxation ; Helps to maintain a positive mood » [«Contribuisce all’equilibrio emotivo; aiuta a favorire il rilassamento; aiuta a mantenere uno stato d’animo positivo»; traduzione libera] – è in attesa di valutazione, con riferimento a una tabella dell’EFSA (disponibile solo in lingua inglese), presentata sotto forma di una «tabella Excel» e intitolata «Questions-on-hold-botanical-claims», consultabile al seguente indirizzo:https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/general-function-health-claims-under-article-13. Come sottolinea il giudice del rinvio, la questione se le indicazioni di cui trattasi corrispondano a tale indicazione sulla salute può rimanere aperta in tale fase del procedimento principale. In ogni caso, una tale valutazione rientra esclusivamente nella competenza del giudice nazionale.