Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17310/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42925/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è annullata la condanna per il reato di cui al capo h) (riqualificato dal primo giudice quale ipotesi di ricettazione) è stata confermata l' affermazione della sua responsabilità per il reato di cui al capo f) ( delitto previsto dell' art. 2 L. 895/1967 in quanto deteneva una bomba carta con relativo innesto del peso lordo di grammi 406) nonché per il reato di cui al capo g) (artt. 110, 624 e 625 c.p.), ed è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio deducendo quattro motivi.

Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.192, 530 c.p.p., nonché 110, 624, 625 e 707 c.p.

Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 L. 895/1967 e 679 c.p.

Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge quanto all' omesso riconoscimento delle chieste circostanze attenuati generiche.

Con il quarto motivo ha lamentato violazione di legge, anche sotto il profilo della inosservanza del divieto di reformatio in peius, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha contestato la sussistenza di elementi idonei a comprovare la propria responsabilità, è manifestamente infondato.

Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità della ricorrente in ordine alle condotte contestate valutati congiuntamente una serie di dati indiziari gravi, precisi e concordanti richiamati analiticamente alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, dei quali la difesa offre una lettura riduttiva e parcellizata.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

2.2. Pure il secondo motivo è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, hanno rilevato che la bomba-carta in questione era idonea a causare lesioni gravi o mortali sulle persone a seconda della distanza dal luogo dello scoppio, escludendo la inquadrabilità della condotta nell' ipotesi contravvenzionale di cui all' art. 679 c.p.

E i giudici di appello hanno correttamente richiamato il condivisibile principio di diritto secondo cui la bomba-carta, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le "materie esplodenti", onde l'omessa denuncia all'Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'ad 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895. (Sez. 3, Sentenza n. 25623 del 17/04/2018 Ud. (dep. 06/06/2018) Rv. 273353 - 01.

2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la corte di appello fatto corretta applicazione del condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01.

2.4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato atteso che il giudice di appello ha determinato la pena con motivazione adeguata e corretta in diritto nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza.

Va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

Occorre, peraltro, precisare che non viola il divieto di "reformatio in peíus" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado. (Sez. 5 - , Sentenza n. 44632 del 06/10/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282279 - 01.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deIN ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna 2ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42925/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è annullata la condanna per il reato di cui al capo h) (riqualificato dal primo giudice quale ipotesi di ricettazione) è stata confermata l' affermazione della sua responsabilità per il reato di cui al capo f) ( delitto previsto dell' art. 2 L. 895/1967 in quanto deteneva una bomba carta con relativo innesto del peso lordo di grammi 406) nonché per il reato di cui al capo g) (artt. 110, 624 e 625 c.p.), ed è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio deducendo quattro motivi. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.192, 530 c.p.p., nonché 110, 624, 625 e 707 c.p. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 L. 895/1967 e 679 c.p. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge quanto all' omesso riconoscimento delle chieste circostanze attenuati generiche. Con il quarto motivo ha lamentato violazione di legge, anche sotto il profilo della inosservanza del divieto di reformatio in peius, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha contestato la sussistenza di elementi idonei a comprovare la propria responsabilità, è manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità della ricorrente in ordine alle condotte contestate valutati congiuntamente una serie di dati indiziari gravi, precisi e concordanti richiamati analiticamente alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, dei quali la difesa offre una lettura riduttiva e parcellizata. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Pure il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, hanno rilevato che la bomba-carta in questione era idonea a causare lesioni gravi o mortali sulle persone a seconda della distanza dal luogo dello scoppio, escludendo la inquadrabilità della condotta nell' ipotesi contravvenzionale di cui all' art. 679 c.p. E i giudici di appello hanno correttamente richiamato il condivisibile principio di diritto secondo cui la bomba-carta, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le "materie esplodenti", onde l'omessa denuncia all'Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'ad 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895. (Sez. 3, Sentenza n. 25623 del 17/04/2018 Ud. (dep. 06/06/2018) Rv. 273353 - 01. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la corte di appello fatto corretta applicazione del condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01. 2.4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato atteso che il giudice di appello ha determinato la pena con motivazione adeguata e corretta in diritto nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza. Va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. Occorre, peraltro, precisare che non viola il divieto di "reformatio in peíus" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado. (Sez. 5 - , Sentenza n. 44632 del 06/10/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282279 - 01. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deIN ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna 2ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Sentenza Cassazione n. 17310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris