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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09741/2026

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gio Romagnolo([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),unitamente ai quali elettivamente domicilia presso quest’ultimo([OSCURATO:PERSONA]) in [OSCURATO:PERSONA] (AL), alla viaAlessandria n. 26.-ricorrente-controS.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], consede in [OSCURATO:PERSONA] (AL), al viale Madonnina dei Centauri13, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Alessandria, al CorsoCavallotti n. 68.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA].-intimato-Numero registro generale 20340/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9741/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.Data pubblicazione 16/04/2026563/2025, depositata il 30/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gio Romagnolo([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),unitamente ai quali elettivamente domicilia presso quest’ultimo([OSCURATO:PERSONA]) in [OSCURATO:PERSONA] (AL), alla viaAlessandria n. 26.-ricorrente-controS.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], consede in [OSCURATO:PERSONA] (AL), al viale Madonnina dei Centauri13, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Alessandria, al CorsoCavallotti n. 68.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA].-intimato-Numero registro generale 20340/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9741/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.Data pubblicazione 16/04/2026563/2025, depositata il 30/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese
Sentenza Cassazione n. 09741/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris