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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46736/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in data 18/09/2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari in data 24/04/2017, confermava l'affermazione della penale responsabilità di lin Aixian per i reati di cui al capo a) (art. 474 c.p. e 56-515 c.p. riqualificata la fattispecie originariamente contestata ex art. 517 c.p.) e 648 comma 2 c.p. (capo b) rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 800,00 di multa.La corte di merito, in ordine alle condotte delittuose contestate al capo a), riteneva che erano configurabili il reato di cui all' art. 474 c.p. in relazione alla disponibilità da parte dell'imputata, legale rappresentante della società Euroshop s.r.I., dei prodotti contraffatti riproducenti il logo FIFA ed il merchandising "Puffi" di cui la società non era licenziataria nonché il reato di tentata frode in commercio ex artt. 56-515 c.p. in quanto presso i locali di pertinenza della società si trovava del materiale privo di marcatura CE regolare, destinato alla vendita.

I giudici territoriali ritenevano, altresì, configurabile il reato di ricettazione di cui al capo b) riguardante il solo materiale elettrico in sequestro, ravvisando il reato presupposto nella presenza sui prodotti destinati alla vendita del marchio "C E [OSCURATO:PERSONA]" che per la sua decettività e la sua portata ingannatoria determinava la sussistenza del reato di tentata frode in commercio, stante la comprovata destinazione alla vendita del materiale, precisando che non vi erano elementi per ritenere che l' imputata fosse stata concorrente nel reato presupposto.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 515 c.p.

Deduce che la corte di appello• non aveva accertata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di frode in commercio, non considerando che la stessa era legale rappresentante della società e che ben poteva essere accaduto che le funzioni di controllo potevano essere state delegate ad altri dipendenti.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p. nonché mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Rileva che, nel caso in esame, mancava l'elemento materiale del reato di cui all' art. 474 c.p. in quanto difettava la prova della contraffazione del logo FIFA e del merchandising "Puffi", atteso che nel verbale di sequestro nulla era specificato ed il teste Ferone nulla aveva chiarito circa la effettiva contraffazione, precisando che ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente la semplice imitazione di talune caratteristiche estetiche e che non era stata effettuata alcuna verifica della identità dei prodotti, ben potendosi vertere in ipotesi di falso grossolano.

Evidenzia, infine, che quanto al materiale di cartoleria riportante i disegni ornamentali dei personaggi di fantasia denominati "Puffi" non risultava applicabile la fattispecie di cui all' art.474 c.p. in quanto una figura o un personaggio di fantasia ranche, se forma oggetto di un diritto d' autore, non può in sé diventare un segno distintivo tutelato ex art. 474 c.p.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 648 c.p.

Osserva che la corte di appello non aveva considerato che ,posto che il marchio "C E [OSCURATO:PERSONA]" è regolarmente riconosciuto ed impiegato dalla aziende cinesi e che nessuna norma sanziona l' apposizione di tale marcatura, doveva escludersi il reato presupposto non potendosi configurare alcuna contraffazione e dovendosi escludere la provenienza dei beni da reato.

Assume, ancora, che anche a volere ritenere la detta marcatura penalmente rilevante doveva, in ogni caso, escludersi l' attività di ricettazione in quanto l' acquisizione della merce rappresentava l' inevitabile antecedente alla commercializzazione cosicché si sarebbe dovuto parlare di reato a condotta progressiva e non di due distinte fattispecie di reato: senza l' acquisizione della merce con marcatura "ingannatoria" non poteva parlarsi di vendita di cosa che per origine e qualità è diversa da quella pattuita con la conseguerb di rendere insussistente il reato di ricettazione stante la clausola di riserva di cui all' art. 648 c.p.

2.4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.

Osserva che la corte di appello aveva erroneamente negato la sospensione condizionale della pena formulando un giudizio prognostico negativo sulla scorta di un precedente assai risalente nel tempo ed avente natura contravvenzionale ed omettendo di rilevare che l'imputata era stata condannata nella qualità di legale rappresentante della società Euroshop s.r.1..sicché la prognosi futura avrebbe dovuto implicare la verifica della sua posizione nella predetta società ormai non più operante in quanto posta in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Va, invero, osservato che la ricorrente, quale legale rappresentante della Euroshop s.r.I., deve essere certamente ritenuta responsabile dell'accertato reato di tentata frode in commercio, essendo tenuta, nella sua qualità, ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti dell' attività aziendale, in mancanza di prova della assegnazione e delega di specifici compiti a determinati soggetti, solo genericamente ipotizzata dalla ricorrente che nulla ha comprovato in tal senso.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto le censure proposte con tale motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

La corte territoriale, nel respingere le medesime censure dedotte con analogo motivo di appello, ha chiarito, con motivazione congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile in questa sede, le ragioni per cui i beni in questione erano contraffatti, valorizzando la mancanza di documenti contabili e le univoche e circostanziate dichiarazioni del teste di P.G.

Ferone.

3.1. La corte di appello si è, invero, correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, P.v. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Non può, invero, per giurisprudenza costante, con riferimento al secondo motivo, formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 4, Sentenza n. del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/19-81) Rv. 150282).

Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

3.2. Per quanto riguarda le censure di violazione di legge con le quali la difesa, sostanzialmente, contesta la sussistenza degli estremi oggettivi della condotta di importazione e detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti occorre rilevare, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. (Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017 Ud. (dep. 21/07/2017 ) Rv. 271140 -

01. Nel caso in esame a fronte di prodotti e segni distintivi di amplissima diffusione la ricorrente ha mosso delle contestazioni del tutto generiche e prive di riscontro alcuno, osservando che, per quanto, riguardava il disegno dei "Puffi" il relativo marchio sarebbe stato semplicemente depositato ma non anche registrato, prospettazione del tutto generica ed indimostrata inidonea ad inficiare il ragionamento dei giudici di merito.

4. Anche il terzo motivo, riguardante il contestato reato di ricettazione, è manifestamente infondato.

La questione da esaminare riguarda, in primo luogo, il carattere ingannevole del marchio C E ([OSCURATO:PERSONA]) apposto sugli oggetti dell'imputazione in luogo del marchio CE ( attestante la provenienza dalla Comunità europea) ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 515 c.p..

Quanto all'apposizione della marcatura CE contraffatta, la Suprema Corte ha in passato chiarito che tale condotta è astrattamente riconducibile alla fattispecie contemplata dall'art. 515 c.p. (sez. 3, 14 febbraio 2103, n. 9310; sez. 3, 16 luglio 2010, n. 27704).

Va, invero, sottolineato che la funzione della marcatura CE (originale) è la tutela degli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatori dei prodotti mediante la attestazione della rispondenza alle disposizioni comunitarie che ne prevedono l'utilizzo; la stessa, pur non fungendo da marchio di qualità o di origine, costituisce un marchio amministrativo che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario (sez. 2, n. 18 settembre 2009, 36228).

La marcatura CE attesta, quindi, la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista (sez. 3, 9 giugno 2009, n. 23819, concernente proprio un'ipotesi di tentativo di frode in commercio posto in essere anche attraverso la commercializzazione di prodotti recanti il marchio CE-contraffatto, indicativo della locuzione "[OSCURATO:PERSONA]").

Posto che l'interesse tutelato dalla disposizione in esame è quello dello Stato e del consumatore al leale esercizio del commercio ed il reato in essa previsto è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato, è evidente che la consegna di merce recante una marcatura contraffatta, attestante la rispondenza a specifiche costruttive che assicurano la sussistenza dei requisiti di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria, determina certamente quella divergenza qualitativa che si ritiene necessaria per configurare l'illecito penale.

Queste considerazioni rendono priva di valenza alcuna la tesi difensiva secondo cui la fattispecie di cui all'art. 515 c.p. non sarebbe configurabile, nel caso di esame, in assenza di false indicazioni circa la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'apposizione della marcatura CE (Comunità europea), dal momento che marchio "C E [OSCURATO:PERSONA]" sarebbe "regolarmente riconosciuto ed impiegato dalla aziende cinesi".

Ora, la marcatura "CE", istituita dalla legislazione comunitaria, con l'apposizione del relativo marchio che significa Marchio di Conformità Europea, è rappresentato da un simbolo grafico (logotipo) specifico che garantisce al consumatore la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento.

In base alla normativa dell'Unione Europea la marcatura CE segnala che la conformità del prodotto ai requisiti essenziali è stata valutata dal fabbricante attraverso procedure specifiche (procedure di verifica della conformità), il cui contenuto è specificato dalle singole direttive di armonizzazione; segnala, quindi, ai consumatori o agli utilizzatori professionali che il prodotto risponde ai requisiti essenziali e permette ai prodotti marcati di circolare liberamente nello [OSCURATO:PERSONA].

Tra l'altro, il logo "CE" deve essere impresso in modo visibile, leggibile ed indelebile ed ha un unico e peculiare grafismo, rappresentato dalla sigla "CE" che deve essere riportata sul prodotto, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento, in modo da consentirne la commercializzazione nel territorio comunitario.

Trattasi sostanzialmente di una normativa extrapenale integratrice del precetto imposto dalla disposizione codicistica.

Non può, del resto, dubitarsi della decettività della marcatura da ultimo indicata, che si distingue da quella europea per la sola, impercettibile, diversa distanza tra le due lettere, ed è in sg' sufficiente ad ingenerare nel consumatore medio la convinzione che la merce abbia le caratteristiche e gli standard europei.

In questa sede va dato, quindi, seguito all' orientamento secondo cui integra il reato di frode nell'esercizio del commercio la consegna di merce (nella specie, occhiali da sole) recante la marcatura CE (indicativa della locuzione "[OSCURATO:PERSONA]") apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE (Comunità Europea), poiché l'apposizione di quest'ultimo ha la funzione di certificare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualità previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo. (Sez. 3, Sentenza n. 45916 del 18/09/2014 Ud. (dep. 06/11/2014 ) Rv. 260914 -

01. Occorre, infine, rilevare che la corte di appello con una motivazione adeguata e priva di aporie logiche ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non risultava essere produttore dei beni in questione e quindi non poteva essere ritenuta concorrente nella contraffazione dei prodotti con marcatura CE non avendo la società, peraltro, prodotto idonea documentazione fiscale, risultando, quindi, pacificamente integrato il reato di cui all' art. 648 cp.p. per via della detenzione di prodotti con marcatura CE contraffatta.

5. Anche le censure riguardanti il profilo della mancata concessione della sospensione condizionale della pena sono da ritenere manifestamente infondate avendo la corte di appello argomentato, con una motivazione che non appare ne carente né illogica né contraddittoria, sulle ragioni di una prognosi negativa nell' ottica di cui all' art. 164 c.p., valorizzando l' enorme quantitativo di merce contraffatta e la "sistematicità" da parte dell' imputata nella condotta di vendita di prodotti irregolari.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in data 18/09/2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari in data 24/04/2017, confermava l'affermazione della penale responsabilità di lin Aixian per i reati di cui al capo a) (art. 474 c.p. e 56-515 c.p. riqualificata la fattispecie originariamente contestata ex art. 517 c.p.) e 648 comma 2 c.p. (capo b) rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 800,00 di multa.La corte di merito, in ordine alle condotte delittuose contestate al capo a), riteneva che erano configurabili il reato di cui all' art. 474 c.p. in relazione alla disponibilità da parte dell'imputata, legale rappresentante della società Euroshop s.r.I., dei prodotti contraffatti riproducenti il logo FIFA ed il merchandising "Puffi" di cui la società non era licenziataria nonché il reato di tentata frode in commercio ex artt. 56-515 c.p. in quanto presso i locali di pertinenza della società si trovava del materiale privo di marcatura CE regolare, destinato alla vendita. I giudici territoriali ritenevano, altresì, configurabile il reato di ricettazione di cui al capo b) riguardante il solo materiale elettrico in sequestro, ravvisando il reato presupposto nella presenza sui prodotti destinati alla vendita del marchio "C E [OSCURATO:PERSONA]" che per la sua decettività e la sua portata ingannatoria determinava la sussistenza del reato di tentata frode in commercio, stante la comprovata destinazione alla vendita del materiale, precisando che non vi erano elementi per ritenere che l' imputata fosse stata concorrente nel reato presupposto. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 515 c.p. Deduce che la corte di appello• non aveva accertata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di frode in commercio, non considerando che la stessa era legale rappresentante della società e che ben poteva essere accaduto che le funzioni di controllo potevano essere state delegate ad altri dipendenti. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p. nonché mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Rileva che, nel caso in esame, mancava l'elemento materiale del reato di cui all' art. 474 c.p. in quanto difettava la prova della contraffazione del logo FIFA e del merchandising "Puffi", atteso che nel verbale di sequestro nulla era specificato ed il teste Ferone nulla aveva chiarito circa la effettiva contraffazione, precisando che ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente la semplice imitazione di talune caratteristiche estetiche e che non era stata effettuata alcuna verifica della identità dei prodotti, ben potendosi vertere in ipotesi di falso grossolano. Evidenzia, infine, che quanto al materiale di cartoleria riportante i disegni ornamentali dei personaggi di fantasia denominati "Puffi" non risultava applicabile la fattispecie di cui all' art.474 c.p. in quanto una figura o un personaggio di fantasia ranche, se forma oggetto di un diritto d' autore, non può in sé diventare un segno distintivo tutelato ex art. 474 c.p. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 648 c.p. Osserva che la corte di appello non aveva considerato che ,posto che il marchio "C E [OSCURATO:PERSONA]" è regolarmente riconosciuto ed impiegato dalla aziende cinesi e che nessuna norma sanziona l' apposizione di tale marcatura, doveva escludersi il reato presupposto non potendosi configurare alcuna contraffazione e dovendosi escludere la provenienza dei beni da reato. Assume, ancora, che anche a volere ritenere la detta marcatura penalmente rilevante doveva, in ogni caso, escludersi l' attività di ricettazione in quanto l' acquisizione della merce rappresentava l' inevitabile antecedente alla commercializzazione cosicché si sarebbe dovuto parlare di reato a condotta progressiva e non di due distinte fattispecie di reato: senza l' acquisizione della merce con marcatura "ingannatoria" non poteva parlarsi di vendita di cosa che per origine e qualità è diversa da quella pattuita con la conseguerb di rendere insussistente il reato di ricettazione stante la clausola di riserva di cui all' art. 648 c.p. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. Osserva che la corte di appello aveva erroneamente negato la sospensione condizionale della pena formulando un giudizio prognostico negativo sulla scorta di un precedente assai risalente nel tempo ed avente natura contravvenzionale ed omettendo di rilevare che l'imputata era stata condannata nella qualità di legale rappresentante della società Euroshop s.r.1..sicché la prognosi futura avrebbe dovuto implicare la verifica della sua posizione nella predetta società ormai non più operante in quanto posta in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Va, invero, osservato che la ricorrente, quale legale rappresentante della Euroshop s.r.I., deve essere certamente ritenuta responsabile dell'accertato reato di tentata frode in commercio, essendo tenuta, nella sua qualità, ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti dell' attività aziendale, in mancanza di prova della assegnazione e delega di specifici compiti a determinati soggetti, solo genericamente ipotizzata dalla ricorrente che nulla ha comprovato in tal senso. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto le censure proposte con tale motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte territoriale, nel respingere le medesime censure dedotte con analogo motivo di appello, ha chiarito, con motivazione congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile in questa sede, le ragioni per cui i beni in questione erano contraffatti, valorizzando la mancanza di documenti contabili e le univoche e circostanziate dichiarazioni del teste di P.G. Ferone. 3.1. La corte di appello si è, invero, correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, P.v. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Non può, invero, per giurisprudenza costante, con riferimento al secondo motivo, formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 4, Sentenza n. del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/19-81) Rv. 150282). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 3.2. Per quanto riguarda le censure di violazione di legge con le quali la difesa, sostanzialmente, contesta la sussistenza degli estremi oggettivi della condotta di importazione e detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti occorre rilevare, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. (Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017 Ud. (dep. 21/07/2017 ) Rv. 271140 - 01. Nel caso in esame a fronte di prodotti e segni distintivi di amplissima diffusione la ricorrente ha mosso delle contestazioni del tutto generiche e prive di riscontro alcuno, osservando che, per quanto, riguardava il disegno dei "Puffi" il relativo marchio sarebbe stato semplicemente depositato ma non anche registrato, prospettazione del tutto generica ed indimostrata inidonea ad inficiare il ragionamento dei giudici di merito. 4. Anche il terzo motivo, riguardante il contestato reato di ricettazione, è manifestamente infondato. La questione da esaminare riguarda, in primo luogo, il carattere ingannevole del marchio C E ([OSCURATO:PERSONA]) apposto sugli oggetti dell'imputazione in luogo del marchio CE ( attestante la provenienza dalla Comunità europea) ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 515 c.p.. Quanto all'apposizione della marcatura CE contraffatta, la Suprema Corte ha in passato chiarito che tale condotta è astrattamente riconducibile alla fattispecie contemplata dall'art. 515 c.p. (sez. 3, 14 febbraio 2103, n. 9310; sez. 3, 16 luglio 2010, n. 27704). Va, invero, sottolineato che la funzione della marcatura CE (originale) è la tutela degli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatori dei prodotti mediante la attestazione della rispondenza alle disposizioni comunitarie che ne prevedono l'utilizzo; la stessa, pur non fungendo da marchio di qualità o di origine, costituisce un marchio amministrativo che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario (sez. 2, n. 18 settembre 2009, 36228). La marcatura CE attesta, quindi, la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista (sez. 3, 9 giugno 2009, n. 23819, concernente proprio un'ipotesi di tentativo di frode in commercio posto in essere anche attraverso la commercializzazione di prodotti recanti il marchio CE-contraffatto, indicativo della locuzione "[OSCURATO:PERSONA]"). Posto che l'interesse tutelato dalla disposizione in esame è quello dello Stato e del consumatore al leale esercizio del commercio ed il reato in essa previsto è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato, è evidente che la consegna di merce recante una marcatura contraffatta, attestante la rispondenza a specifiche costruttive che assicurano la sussistenza dei requisiti di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria, determina certamente quella divergenza qualitativa che si ritiene necessaria per configurare l'illecito penale. Queste considerazioni rendono priva di valenza alcuna la tesi difensiva secondo cui la fattispecie di cui all'art. 515 c.p. non sarebbe configurabile, nel caso di esame, in assenza di false indicazioni circa la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'apposizione della marcatura CE (Comunità europea), dal momento che marchio "C E [OSCURATO:PERSONA]" sarebbe "regolarmente riconosciuto ed impiegato dalla aziende cinesi". Ora, la marcatura "CE", istituita dalla legislazione comunitaria, con l'apposizione del relativo marchio che significa Marchio di Conformità Europea, è rappresentato da un simbolo grafico (logotipo) specifico che garantisce al consumatore la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. In base alla normativa dell'Unione Europea la marcatura CE segnala che la conformità del prodotto ai requisiti essenziali è stata valutata dal fabbricante attraverso procedure specifiche (procedure di verifica della conformità), il cui contenuto è specificato dalle singole direttive di armonizzazione; segnala, quindi, ai consumatori o agli utilizzatori professionali che il prodotto risponde ai requisiti essenziali e permette ai prodotti marcati di circolare liberamente nello [OSCURATO:PERSONA]. Tra l'altro, il logo "CE" deve essere impresso in modo visibile, leggibile ed indelebile ed ha un unico e peculiare grafismo, rappresentato dalla sigla "CE" che deve essere riportata sul prodotto, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento, in modo da consentirne la commercializzazione nel territorio comunitario. Trattasi sostanzialmente di una normativa extrapenale integratrice del precetto imposto dalla disposizione codicistica. Non può, del resto, dubitarsi della decettività della marcatura da ultimo indicata, che si distingue da quella europea per la sola, impercettibile, diversa distanza tra le due lettere, ed è in sg' sufficiente ad ingenerare nel consumatore medio la convinzione che la merce abbia le caratteristiche e gli standard europei. In questa sede va dato, quindi, seguito all' orientamento secondo cui integra il reato di frode nell'esercizio del commercio la consegna di merce (nella specie, occhiali da sole) recante la marcatura CE (indicativa della locuzione "[OSCURATO:PERSONA]") apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE (Comunità Europea), poiché l'apposizione di quest'ultimo ha la funzione di certificare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualità previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo. (Sez. 3, Sentenza n. 45916 del 18/09/2014 Ud. (dep. 06/11/2014 ) Rv. 260914 - 01. Occorre, infine, rilevare che la corte di appello con una motivazione adeguata e priva di aporie logiche ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non risultava essere produttore dei beni in questione e quindi non poteva essere ritenuta concorrente nella contraffazione dei prodotti con marcatura CE non avendo la società, peraltro, prodotto idonea documentazione fiscale, risultando, quindi, pacificamente integrato il reato di cui all' art. 648 cp.p. per via della detenzione di prodotti con marcatura CE contraffatta. 5. Anche le censure riguardanti il profilo della mancata concessione della sospensione condizionale della pena sono da ritenere manifestamente infondate avendo la corte di appello argomentato, con una motivazione che non appare ne carente né illogica né contraddittoria, sulle ragioni di una prognosi negativa nell' ottica di cui all' art. 164 c.p., valorizzando l' enorme quantitativo di merce contraffatta e la "sistematicità" da parte dell' imputata nella condotta di vendita di prodotti irregolari. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 46736/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris