Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 37782/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3 febbraio 2023 il Tribunale di Venezia, all'esito del riesame interposto ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza in data 10 gennaio 2023 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Rovigo ha applicato alla stessa persona sottoposta ad indagini la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di associazione per delinquere (quale promotore) e di numerosi reati fine.

2. Avverso il provvedimento collegiale la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cessazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che sarebbe stata fondata sui precedenti penali datati riportati dall'imputato e comunque «estinti per esito positivo dell'affidamento in prova», tanto che il Tribunale di Imperia (con una recente pronuncia) avrebbe escluso la recidiva contestata all'imputato, come esposto con le memorie in atti e segnatamente con quella depositata all'udienza del 3 febbraio 2023, neppure menzionate nell'ordinanza impugnata.

Difatti, il giudizio del Collegio del riesame sarebbe «avulso dalla reale personalità dell'indagato».

2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione, tratto dalla piena operatività del sodalizio e della disponibilità di ulteriori soggetti su cui potere contare per operare, affermata alla luce di una conversazione intercorsa tra il ricorrente e «tale Scanu», il quale tuttavia non è mai stato iscritto nel registro degli indagati, era noto agli inquirenti già prima dei fatti per cui è cautela (in particolare già nel 2017 e nel 2018) e non farebbe parte del sodalizio; con la conseguenza che il dialogo intercettato non avrebbe capacità dimostrativa, la motivazione sarebbe sul punto illogica e assertiva e - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - perché ricorra l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sarebbe necessario ipotizzare la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto di verificherà.

2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta concretezza del pericolo di reiterazione, tratta in maniera congetturale dal contenuto della conversazione intrattenuta dal ricorrente e dallo Scanu, quantunque da essa non si evinca quanto è esposto nel provvedimento impugnato.2.4.

Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza e alla «gradualità» della misura più afflittiva; difatti, la motivazione sarebbe assertiva e congetturale, segnatamente in ordine alla possibile reiterazione delle condotte illecite con modalità telematiche, atteso che nessuno dei fatti attribuiti al ricorrente sarebbe stato posto in essere in tal modo; inoltre, il Tribunale non avrebbe specificato in che termini, se sottoposto a misura meno afflittiva, il ricorrente potrebbe reiterare il proprio agire illecito, atteso che i soggetti che sono stati considerati suoi sodali sono tutti sottoposti a misura cautelare interdittive o coercitiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

È dirimente considerare che: - a proposito dell'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'art. 47, comma 12, ord. pen. in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, questa Corte ha già chiarito che il reato precedentemente commesso, pur non dovendosi apprezzare sotto il profilo della configurabilità di una recidiva ai sensi del codice penale (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688), comunque viene in rilievo quale «fatto indicativo del concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede»; e il richiamato effetto estintivo non deve leggersi «come determinativo dell'automatica irrilevanza sotto qualunque profilo, anche processuale, e non solo sostanziale, dell'accertamento di un precedente fatto di reato», anche perché non si spiegherebbe «perché la legge non preveda la cancellazione della decisione dal casellario giudiziale» in tali ipotesi (Sez. 6, n. 9985 del 13/01/2017, Zaccagna, Rv. 269774 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 131 del 08/09/2021 - dep. 2022, Casino, Rv. 282425 - 01); - il Tribunale ha espressamente affermato - richiamando la prospettazione difensiva - l'irrilevanza, oltre che del cumulo delle pene già inflitte dal ricorrente, del suo affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, non solo alla luce del gran numero di precedenti specifici da lui riportati (rimarcando come le pregresse esperienze giudiziarie non abbiano sortito su di lui alcun effetto favorevole, valorizzando in particolare il contenuto del dialogo intercettato e da lui intrattenuto, avente ad oggetto un'ulteriore società in relazione alla quale porre in essere condotte illecite), da cui ha tratto la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cit.;- con la conseguenza che il provvedimento impugnato ha argomentato con evidenza in maniera conforme a legge, congrua, logica e non certo mancante (disattendendo espressamente la prospettazione difensiva indicate nel ricorso che, nel resto, è del tutto generico) e che la sua motivazione è sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità innanzia alla quale non può essere utilmente perorata una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.), che pure il ricorso finisce col proporre.

2. Il secondo, il terzo motivo e il quarto - che possono essere trattati congiuntamente - sono inammissibili, in quanto: - la prospettazione difensiva è del tutto priva di fondamento con riferimento ai parametri normativi per apprezzare la sussistenza del pericolo di reiterazione, dato che - per quel che qui rileva -, questa Corte di recente ha in più occasioni affermato che, «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5 , n. 1154 del 11/11/2021 - dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01); - con i motivi in esame - segnatamente, allorché la difesa ha negato portata rappresentativa al dialogo tra il ricorrente e lo Scanu, ha fatto riferimento al ruolo di quest'ultimo, peraltro per il tramite di allegazioni del tutto generiche e inconducenti (anche nella parte in cui ha rappresentato che lo Scanu non sarebbe sottoposto a indagini, che gli altri soggetti indagati sarebbero tutti sottoposti a misura cautelare, che nel caso di specie non potrebbe attribuirsi rilievo, al fine della scelta della misura, alla possibilità di porre in essere illeciti per via telematica perché i reati di cui sussistono i gravi indizi non sarebbero stati così perpetrati) - è stata prospettata la revisione degli elementi fattuali posti a sostegno della decisione del Tribunale, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, che costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito e - come già esposto retro - sono estranei al controllo di legittimità (circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, ed esclusivamente volto a verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato: cfr. Sez. 5, n. 15138/2020, cit.; cfr. pure, con riferimento all'apprezzamento del contenuto delle conversazioni intercettate, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); - bastando ribadire che il Tribunale ha indicato in maniera congrua gli elementi sulla scorta dei quali ha logicamente argomentato e dai quali ha tratto, per quel che attiene pure alla scelta della misura, la necessità dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, escludendo la capacità di autolimitazione dell'indagato (sulla scorta dei detti elementi), non rivestendo peraltro in tale iter rilievo centrale la possibilità di reiterare gli illeciti «anche on line» (ragion per cui in parte qua la censura difensiv - fermo quanto già osservato - non potrebbe inficiarne la tenuta).

3. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 febbraio 2023 il Tribunale di Venezia, all'esito del riesame interposto ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza in data 10 gennaio 2023 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Rovigo ha applicato alla stessa persona sottoposta ad indagini la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di associazione per delinquere (quale promotore) e di numerosi reati fine. 2. Avverso il provvedimento collegiale la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cessazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che sarebbe stata fondata sui precedenti penali datati riportati dall'imputato e comunque «estinti per esito positivo dell'affidamento in prova», tanto che il Tribunale di Imperia (con una recente pronuncia) avrebbe escluso la recidiva contestata all'imputato, come esposto con le memorie in atti e segnatamente con quella depositata all'udienza del 3 febbraio 2023, neppure menzionate nell'ordinanza impugnata. Difatti, il giudizio del Collegio del riesame sarebbe «avulso dalla reale personalità dell'indagato». 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione, tratto dalla piena operatività del sodalizio e della disponibilità di ulteriori soggetti su cui potere contare per operare, affermata alla luce di una conversazione intercorsa tra il ricorrente e «tale Scanu», il quale tuttavia non è mai stato iscritto nel registro degli indagati, era noto agli inquirenti già prima dei fatti per cui è cautela (in particolare già nel 2017 e nel 2018) e non farebbe parte del sodalizio; con la conseguenza che il dialogo intercettato non avrebbe capacità dimostrativa, la motivazione sarebbe sul punto illogica e assertiva e - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - perché ricorra l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sarebbe necessario ipotizzare la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto di verificherà. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta concretezza del pericolo di reiterazione, tratta in maniera congetturale dal contenuto della conversazione intrattenuta dal ricorrente e dallo Scanu, quantunque da essa non si evinca quanto è esposto nel provvedimento impugnato.2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza e alla «gradualità» della misura più afflittiva; difatti, la motivazione sarebbe assertiva e congetturale, segnatamente in ordine alla possibile reiterazione delle condotte illecite con modalità telematiche, atteso che nessuno dei fatti attribuiti al ricorrente sarebbe stato posto in essere in tal modo; inoltre, il Tribunale non avrebbe specificato in che termini, se sottoposto a misura meno afflittiva, il ricorrente potrebbe reiterare il proprio agire illecito, atteso che i soggetti che sono stati considerati suoi sodali sono tutti sottoposti a misura cautelare interdittive o coercitiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È dirimente considerare che: - a proposito dell'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'art. 47, comma 12, ord. pen. in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, questa Corte ha già chiarito che il reato precedentemente commesso, pur non dovendosi apprezzare sotto il profilo della configurabilità di una recidiva ai sensi del codice penale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688), comunque viene in rilievo quale «fatto indicativo del concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede»; e il richiamato effetto estintivo non deve leggersi «come determinativo dell'automatica irrilevanza sotto qualunque profilo, anche processuale, e non solo sostanziale, dell'accertamento di un precedente fatto di reato», anche perché non si spiegherebbe «perché la legge non preveda la cancellazione della decisione dal casellario giudiziale» in tali ipotesi (Sez. 6, n. 9985 del 13/01/2017, Zaccagna, Rv. 269774 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 131 del 08/09/2021 - dep. 2022, Casino, Rv. 282425 - 01); - il Tribunale ha espressamente affermato - richiamando la prospettazione difensiva - l'irrilevanza, oltre che del cumulo delle pene già inflitte dal ricorrente, del suo affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, non solo alla luce del gran numero di precedenti specifici da lui riportati (rimarcando come le pregresse esperienze giudiziarie non abbiano sortito su di lui alcun effetto favorevole, valorizzando in particolare il contenuto del dialogo intercettato e da lui intrattenuto, avente ad oggetto un'ulteriore società in relazione alla quale porre in essere condotte illecite), da cui ha tratto la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cit.;- con la conseguenza che il provvedimento impugnato ha argomentato con evidenza in maniera conforme a legge, congrua, logica e non certo mancante (disattendendo espressamente la prospettazione difensiva indicate nel ricorso che, nel resto, è del tutto generico) e che la sua motivazione è sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità innanzia alla quale non può essere utilmente perorata una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.), che pure il ricorso finisce col proporre. 2. Il secondo, il terzo motivo e il quarto - che possono essere trattati congiuntamente - sono inammissibili, in quanto: - la prospettazione difensiva è del tutto priva di fondamento con riferimento ai parametri normativi per apprezzare la sussistenza del pericolo di reiterazione, dato che - per quel che qui rileva -, questa Corte di recente ha in più occasioni affermato che, «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5 , n. 1154 del 11/11/2021 - dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01); - con i motivi in esame - segnatamente, allorché la difesa ha negato portata rappresentativa al dialogo tra il ricorrente e lo Scanu, ha fatto riferimento al ruolo di quest'ultimo, peraltro per il tramite di allegazioni del tutto generiche e inconducenti (anche nella parte in cui ha rappresentato che lo Scanu non sarebbe sottoposto a indagini, che gli altri soggetti indagati sarebbero tutti sottoposti a misura cautelare, che nel caso di specie non potrebbe attribuirsi rilievo, al fine della scelta della misura, alla possibilità di porre in essere illeciti per via telematica perché i reati di cui sussistono i gravi indizi non sarebbero stati così perpetrati) - è stata prospettata la revisione degli elementi fattuali posti a sostegno della decisione del Tribunale, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, che costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito e - come già esposto retro - sono estranei al controllo di legittimità (circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, ed esclusivamente volto a verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato: cfr. Sez. 5, n. 15138/2020, cit.; cfr. pure, con riferimento all'apprezzamento del contenuto delle conversazioni intercettate, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); - bastando ribadire che il Tribunale ha indicato in maniera congrua gli elementi sulla scorta dei quali ha logicamente argomentato e dai quali ha tratto, per quel che attiene pure alla scelta della misura, la necessità dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, escludendo la capacità di autolimitazione dell'indagato (sulla scorta dei detti elementi), non rivestendo peraltro in tale iter rilievo centrale la possibilità di reiterare gli illeciti «anche on line» (ragion per cui in parte qua la censura difensiv - fermo quanto già osservato - non potrebbe inficiarne la tenuta). 3. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Decreto Cassazione n. 37782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris