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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 05842/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 10600/2021proposto da: SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente in via incidentale- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, sez. staccata Verona, n. 162/09/2021 depositata il 21 gennaio 2021.

Visto l’atto depositato il 6 dicembre 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 10600/2021proposto da: SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente in via incidentale- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, sez. staccata Verona, n. 162/09/2021 depositata il 21 gennaio 2021. Visto l’atto depositato il 6 dicembre 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]
Decreto Cassazione n. 05842/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris