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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 04501/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 79 d.P.R. 115/2002 ed in relazione all'art. 49 cod. pen.

Sostiene la difesa che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente risultava essere mancante del requisito essenziale della specifica determinazione del reddito valutabile ai fini dell'ammissione, sicchè la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata ab origine inammissibile.

Alla luce di tanto non potrebbero addebitarsi all'imputato le conseguenze dell'errato accoglimento dell'istanza.

Si verterebbe in una ipotesi di reato impossibile, essendo la condotta serbata dal ricorrente inidonea a determinare l'evento e ad offendere il bene protetto dalla norma in ragione del fatto che la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio era stata erroneamente accolta.

Considerato che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la previsione normativa: invero, come ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, la riscontrata falsità della dichiarazione resa dall'imputato nella istanza di ammissione al beneficio è da sola sufficiente ad integrare, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di reato in contestazione, punendo la norma incriminatrice le falsità o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Considerato, alla luce di quanto precede, che risulta del tutto eccentrico il richiamo all'istituto del reato impossibile per inidoneità dell'azione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 79 d.P.R. 115/2002 ed in relazione all'art. 49 cod. pen. Sostiene la difesa che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente risultava essere mancante del requisito essenziale della specifica determinazione del reddito valutabile ai fini dell'ammissione, sicchè la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata ab origine inammissibile. Alla luce di tanto non potrebbero addebitarsi all'imputato le conseguenze dell'errato accoglimento dell'istanza. Si verterebbe in una ipotesi di reato impossibile, essendo la condotta serbata dal ricorrente inidonea a determinare l'evento e ad offendere il bene protetto dalla norma in ragione del fatto che la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio era stata erroneamente accolta. Considerato che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la previsione normativa: invero, come ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, la riscontrata falsità della dichiarazione resa dall'imputato nella istanza di ammissione al beneficio è da sola sufficiente ad integrare, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di reato in contestazione, punendo la norma incriminatrice le falsità o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione. Considerato, alla luce di quanto precede, che risulta del tutto eccentrico il richiamo all'istituto del reato impossibile per inidoneità dell'azione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 04501/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris