CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 23493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25443-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via VIRGILIO n. 8, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 5001/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, invocando la declaratoria della simulazione assoluta di un contratto di compravendita intercorso tra il secondo, venditore, e la prima, acquirente, o comunque della sua inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., perché eseguito in danno degli interessi del creditore del dante causa. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale, con sentenza n. 901/2014, rigettava la domanda di simulazione, accogliendo tuttavia quella proposta ex art. 2901 c.c. Con la sentenza impugnata, n. 5001/2021,la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiamata decisione di primo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, invocando la declaratoria della simulazione assoluta di un contratto di compravendita intercorso tra il secondo, venditore, e la prima, acquirente, o comunque della sua inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., perché eseguito in danno degli interessi del creditore del dante causa. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale, con sentenza n. 901/2014, rigettava la domanda di simulazione, accogliendo tuttavia quella proposta ex art. 2901 c.c. Con la sentenza impugnata, n. 5001/2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiamata decisione di primo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.2901 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato la consapevolezza del creditore e del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore del primo. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c., perché ilgiudice di merito avrebbe configurato la consapevolezza dell’acquirente mediante ricorso ad un ragionamento di carattere presuntivo. Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili. La Corte distrettuale ha ritenuto provato che il Battaglia fosse debitore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per effetto di un finanziamento ottenuto nel 2002 e di un saldo negativo risultante sul conto corrente aperto nel 2004 (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata) ed ha evidenziato che detto debito era sorto prima della compravendita di cui è causa, intervenuta in data 1.12.2005 (cfr. pag. 3 della sentenza). Ha poi ritenuto che la Pace non potesse ignorare la condizione di difficoltà finanziaria del Battaglia, posto che i due soggetti erano soci della “[OSCURATO:PERSONA]” S.a.s., della quale il Battaglia era socio accomandante e la Pace socia accomandataria. Ed ha aggiunto che, in relazione all’azione ex art. 2901 c.c., non occorra la prova della conoscenza specifica, in capo al terzo, della condizione debitoria in cui versa il disponente, essendo sufficiente la mera consapevolezza di recar danno alle ragioni del creditore di quest’ultimo, ravvisabile financo nella maggiore difficoltà di esazione del loro credito (cfr. pag. 9 della sentenza). La Corte di Appello ha infine evidenziato che la Pace non aveva neppure dimostrato l’effettivo saldo del prezzo della compravendita di cui è causa, poiché gli assegni da lei emessi in favore del Battaglia risalivano al 2002, e dunque a tre anni prima dell’atto (datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non avevano alcuno specifico collegamento con il corrispettivo indicato in quest’ultimo. Il complessivo impianto motivazionale della sentenza impugnata resiste alle censure proposte dalla ricorrente, con le quali quest’ultima invoca, in sostanza, un riesame del fatto, senza tener conto del consolidato principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La Corte di Appello, peraltro, ha deciso in coerenza con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 17327 del 17/08/2011, Rv.619033). In particolare, la prova della consapevolezza, in capo all’accipiens, della dannosità dell’atto per gli interessi dei creditori del solvens può essere data anche dalla sussistenza, tra dette parti, di rapporti di convivenza o comunanza di interessi, tali da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020, Rv. 658216; conf. Sez. 3 , Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019 , Rv.652471). Né occorre la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente, ai fini della prova dell’eventus damni, la semplice dimostrazione che l’atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; il creditore, dunque, deve provare dette modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Sez.6 - 3, Ordi nanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318; conf. Cass. Sez.3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018 , Rv. 649739) ”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta formulata dal Relatore. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei soli confronti della parte controricorrente. Nulla invece per la parte intimata, in assenza di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Stanteil tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe