CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 38991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. E' oggetto di ricorso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del 9 gennaio 2023, che ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura degli arresti domiciliari, poi sostituita con quella della custodia in carcere, in relazione al delitto di lesioni aggravate, per aver aggredito, in concorso con altri, [OSCURATO:PERSONA], spruzzandogli negli occhi dello spray urticante, colpendolo con calci, oltre che con un tirapugni, al volto e alla testa, cagionando lesioni che venivano medicate in casa e, quindi, non refertate per tema di ritorsioni. Secondo la provvisoria prospettazione accusatoria, il Papa, giunto sul luogo dell'appuntamento con la persona offesa, insieme a [OSCURATO:PERSONA], aggrediva, in concorso con quest'ultimo, il Ricci, intimandogli poi di non parlare. Le aggravanti riguardano l'aver commesso il fatto in più persone riunite, l'utilizzo di armi e strumenti atti a offendere, il mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso (spray urticante), la premeditazione, i motivi futili e il metodo mafioso, per essersi avvalso della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza al clan Ligato, legato al territorio di [OSCURATO:PERSONA], Sparanise e paesi limitrofi. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1., primo comma, cod. pen. La motivazione resa dal Tribunale sarebbe affetta da illogicità dal momento che la persona offesa viene indicata, da un lato, come vittima a tal punto impaurita dalle subite intimidazioni da rinunciare a sporgere denuncia; d'altro lato, si tace la circostanza per cui, anni prima, la stessa persona offesa aveva affrontato e minacciato il Ligato (uno dei personaggi apicali dell'omonimo clan). Osserva inoltre la difesa che il Papa aveva chiarito al Ligato, prima dell'incontro con la persona offesa, di volerlo, sì, accompagnare, manifestando però l'intenzione di non prendere parte alla lite. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di considerare che la lite si è verificata per fatti avulsi dal contesto associativo; mancherebbe dunque il presupposto della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1., primo comma, cod. pen. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alle esigenze cautelari. Nel collegare la spiccata capacità criminale dell'indagato alla violazione della misura degli arresti r6f12 domiciliari, in data 18 gennaio 2023, all'asserito scopo di assumere metadone, il Tribunale avrebbe travisato le prove, affermando che il Papa non era inserito in alcun programma terapeutico che prevedesse la somministrazione di metadone. La difesa osserva che ciò non corrisponde al vero, essendo l'indagato in terapia presso un centro SERd, dall'ottobre 1994, con prescrizione di quotidiana di metadone. Il giudizio in tema di esigenze cautelari difetterebbe, inoltre, di adeguata considerazione dello status di 'quasi incensuratezza' dell'indagato, avendo egli un solo precedente penale, e, più in generale, di congrua motivazione circa la necessità dell'afflittiva misura cautelare impostagli. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In via di premessa, e posto che il ricorrente denuncia anche vizi motivazionali, deve ribadirsi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, questo Collegio non ravvisa le manifeste illogicità o incongruenze della motivazione dell'impugnato provvedimento dedotte dal ricorrente, né con riferimento alla valutazione degli elementi indizianti né con riguardo al giudizio in tema di sussistenza di esigenze cautelari.1.1 Tanto premesso, va rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo. Il compendio probatorio è stato delineato sulla base di elementi meticolosamente individuati dal Tribunale, a iniziare dalla denuncia della moglie della persona offesa, che ha riferito delle lesioni cagionate dal Papa al Riccio, e della condizione psicologica del marito, il quale, intimorito dalla minaccia profferta dall'indagato, ha evitato di recarsi al Pronto soccorso e di denunciare l'accaduto. In seconda battuta, ha spiegato il Tribunale, la persona offesa ha confermato agli agenti di Polizia giudiziaria quanto riferito de relato dalla moglie; la conferma al narrato della persona offesa è stata fornita, inoltre, dai filmati delle telecamere pubbliche e dalle testimonianze evidenziate dal Tribunale. La tesi difensiva, mirata a tratteggiare la persona offesa come persona eslege, riottosa alle norme giuridiche per non avere denunciato immediatamente l'aggressione, è pertanto destinata a infrangersi contro la ricostruzione del quadro indiziante ricostruito dal Tribunale del riesame, che, diversamente da quanto segnalato dal ricorrente, ha altresì dato conto, expressis verbis, del pregresso scontro tra Riccio e Ligato per una banale questione condominiale. Quanto al rilievo difensivo secondo cui il Papa aveva chiarito al Ligato, prima dell'incontro con la persona offesa, di volerlo soltanto accompagnare, è evidente la contraddizione in cui si imbatte non già il Tribunale, bensì la difesa, avendo testualmente affermato come lo scopo dell'incontro fosse non già quello di "prendere parte alla lite", bensì il semplice parlare con la persona offesa (v. p. 3 del ricorso), con ciò ammettendo che la finalità aggressiva fosse sottesa all'incontro. Manifestamente infondata è, infine, la censura relativa alla contestata aggravante del cd. metodo mafioso, avendo il Tribunale esaustivamente illustrato la specifica dinamica e il contesto nel quale l'aggressione al Riccio si è consumata (pubblica via, alla presenza di numerosi testimoni, in pieno giorno e a volto; minaccia esplicita, da parte del Papa, alla persona offesa di non denunciare l'accaduto; minaccia implicita, da parte del Ligato - cui il Papa si è accompagnato nell'evento in parola, come già ricordato- nel presentarsi come esponente di spicco del clan omonimo, etc.), chiarendo con estrema meticolosità come le precipue modalità della condotta del ricorrente fossero più che sufficienti a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Nell'evidenziare come lo scopo di atti intimidatori - quale l'atto descritto, in particolare, dalla moglie della persona offesa - fosse quello di dimostrare non soltanto alla vittima dell'aggressione, ma ai consociati, l'attuale operatività del gruppo criminale ben organizzato sul territorio, i Giudici del riesame hanno operato buon governo degli orientamenti elaborati da questa Corte in tema di circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, «prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, che ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190 - 01; v. inoltre, ex plurirnis, Rv. 277033-01; nonché, per il caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso: Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01). 2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, mirando la difesa, anche in tal caso, a contestare l'adeguatezza della motivazione sulle esigenze cautelari, e la congruenza di essa ai parametri della logica, attraverso un'infondata censura di travisamento della prova. Posta l'irrilevanza dei motivi che determinano la condotta di evasione dal luogo indicato per gli arresti domiciliari (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, P.g. in proc. Rapillo, Rv. 252876 - 01; Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, P.g. in proc. Fedele, Rv. 252192 - 01: «integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale»; Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977 - 01: «integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale»), va osservato come il Tribunale abbia ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base delle più generali modalità della condotta aggressiva, violenta e predatoria del Papa. Con incensurabile iter logico, nell'impugnata ordinanza si è poi puntualizzato, in coerenza coi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, come la condotta tenuta in occasione di un fatto di reato possa ben essere valutata ai fini dell'apprezzamento della capacità a delinquere e del pericolo di futuri delitti della medesima specie (cfr. Sez. 2, n. 18290 del 12/04/2013, Molisso, Rv. 255755 - 01: «in tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto»), sempre che dal contesto unitario della motivazione risultino fatti e comportamenti di diversa natura e di differente efficacia probatoria, che denotino situazioni relative oltre che alla personalità dell'autore anche alla gravità del fatto (v. Sez. 6, n. 22121 del 20/02/2002, Frasheri, Rv. 222242 - 01). Ebbene, proprio l'indicata trasgressione della misura degli arresti domiciliari nell'ambito stesso del procedimento de quo - circostanza che ha portato all'aggravamento della misura e all'applicazione della custodia in carcere - è stata valutata, secondo il razionale apprezzamento del Giudice, alla stregua di uno di quei "fatti e comportamenti di diversa natura" che la giurisprudenza della Cassazione indica quali elementi di cui si può tener conto nel giudizio prognostico circa il pericolo di un' ulteriore attività delittuosa, di cui all'art. 274, lett. c) del codice di rito. 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti