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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08807/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina revocava, a causa di condotte trasgressive e delittuose e con effetto dal 19 novembre 2021, l'affidamento in prova al servizio sociale, concesso in data 9 dicembre 2020 ad [OSCURATO:PERSONA].

Il condannato, in attesa di una liberazione anticipata, che avrebbe potuto segnare la fine dell'espiazione penale, a suo dire ingiustamente ritardata, aveva preannunciato alle Forze dell'ordine che non avrebbe più rispettato le regole imposte, e difatti, la notte del 24 aprile 2022, era risultato assente da casa all'esito del controllo di rito.

In occasione dell'istruttoria, connessa alla liberazione anticipata, era inoltre emerso il suo coinvolgimento in un furto in altrui abitazione, denunciato il 19 novembre 2021, essendovi riprese di videosorveglianza che lo immortalavano come intento al trasporto di parte della refurtiva.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla declaratoria di revoca della misura alternativa.

La mera enunciazione di un proposito, in tesi mai attuato, non sarebbe circostanza idonea a giustificare il provvedimento di rigore, specie alla luce dell'antecedente favorevole andamento della prova.

Il procedimento penale per furto in abitazione, e ricettazione, si troverebbe, d'altra parte, tuttora in fase di indagine preliminare, e a suo carico non esisterebbero adeguati indizi di colpevolezza, stante anche l'esito negativo della perquisizione domiciliare subita.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'assenza di motivazione, quanto alla decorrenza, parzialmente retroattiva, degli effetti della revoca.

Un tale esito pregiudizievole sarebbe da imputare all'omessa tempestiva contestazione, in sede esecutiva, della pretesa condotta delittuosa, e non sarebbe neppure equo farne carico al condannato.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omessa valutazione della sua richiesta, subordinatamente avanzata, di prosecuzione dell'espiazione in regime di detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239-01), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è incensurabile, lì ove essa ha dato anzitutto adeguato risalto alla deliberata trasgressione delle prescrizioni inerenti l'affidamento in prova.

L'assenza notturna dall'abitazione del 24 aprile 2022 è stata puntualmente riscontrata dai Carabinieri.

Non si è trattato solo dell'esternazione di un proposito.

Detta trasgressione è stata poi opportunamente collocata nel più grave scenario correlato agli elementi indiziari di reato, emersi a carico del condannato per il fatto del 19 novembre 2021, di cui il Tribunale di sorveglianza ha operato una ragionevole valutazione incidentale.

Va ricordato, in proposito, che è legittima, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale (Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824-01; v. anche Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498-01, e Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695-01).

Su tali basi fattuali il Tribunale è pervenuto alla ineccepibile conclusione di ritenere per l'effetto interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato già avviato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena.

2. Così motivando, l'ordinanza impugnata non solo ha dato argomentato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, ma ha anche implicitamente spiegato le ragioni della ritenuta inidoneità rieducativa di misure alternative di tipo intermedio.

E' vero che, in base alla riformulazione dell'art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), operata dall'art. 5 d.lgs. 2 ottobre 2018, n, 123, nel caso di revoca dell'affidamento in prova il Tribunale di sorveglianza è ora tenuto a valutare la richiesta, eventualmente avanzata dal condannato nel corso del procedimento, di applicazione di diversa misura alternativa in relazione alla pena detentiva da eseguire (Sez. 1, n. 36401 del 15/07/2022, Pangaro, Rv. 283671-01).

La valutazione può tuttavia emergere, come nel caso di specie, dal tessuto motivazionale complessivo della pronuncia.

L'ordinanza impugnata, nel sottolineare particolarmente la «rilevante entità e gravità» del comportamento illecito, penalmente rilevante, risalente al novembre 2021, lascia perfettamente intendere che altra soluzione meno rigorosa sarebbe inappropriata a fini contenitivi e risocializzanti.

Tale ulteriore conclusione è parimenti ineccepibile.

Risulta, per tali ragioni, infondato altresì il terzo motivo di ricorso.

3. La decorrenza della revoca dell'affidamento in prova è dal provvedimento impugnato ragionevolmente ancorata all'emersione del primo determinante comportamento illecito, e all'apprezzamento complessivo dell'inefficacia trattamentale del successivo percorso di espiazione in regime alternativo, sfociato in ulteriore e finale condotta trasgressiva.

Nello stabilire detta decorrenza il giudice di sorveglianza ha dunque congruamente motivato, avendo preso in esame, come preteso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007- 01; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01), non solo la gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti che hanno dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.

Quanto al fatto che il comportamento illecito, risalente al novembre 2021, non sia stato immediatamente segnalato al giudice di sorveglianza, e l'affidamento in prova sia nelle more proseguito, trattasi di inconveniente di mero fatto, all'evidenza ininfluente sul giudizio che quel giudice era tenuto ad operare, in proiezione necessariamente retrospettiva, sull'andamento complessivo dell'esperimento.

Risulta così infondato il secondo motivo e, conclusivamente, l'intero ricorso.

4. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina revocava, a causa di condotte trasgressive e delittuose e con effetto dal 19 novembre 2021, l'affidamento in prova al servizio sociale, concesso in data 9 dicembre 2020 ad [OSCURATO:PERSONA]. Il condannato, in attesa di una liberazione anticipata, che avrebbe potuto segnare la fine dell'espiazione penale, a suo dire ingiustamente ritardata, aveva preannunciato alle Forze dell'ordine che non avrebbe più rispettato le regole imposte, e difatti, la notte del 24 aprile 2022, era risultato assente da casa all'esito del controllo di rito. In occasione dell'istruttoria, connessa alla liberazione anticipata, era inoltre emerso il suo coinvolgimento in un furto in altrui abitazione, denunciato il 19 novembre 2021, essendovi riprese di videosorveglianza che lo immortalavano come intento al trasporto di parte della refurtiva. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla declaratoria di revoca della misura alternativa. La mera enunciazione di un proposito, in tesi mai attuato, non sarebbe circostanza idonea a giustificare il provvedimento di rigore, specie alla luce dell'antecedente favorevole andamento della prova. Il procedimento penale per furto in abitazione, e ricettazione, si troverebbe, d'altra parte, tuttora in fase di indagine preliminare, e a suo carico non esisterebbero adeguati indizi di colpevolezza, stante anche l'esito negativo della perquisizione domiciliare subita. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'assenza di motivazione, quanto alla decorrenza, parzialmente retroattiva, degli effetti della revoca. Un tale esito pregiudizievole sarebbe da imputare all'omessa tempestiva contestazione, in sede esecutiva, della pretesa condotta delittuosa, e non sarebbe neppure equo farne carico al condannato. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omessa valutazione della sua richiesta, subordinatamente avanzata, di prosecuzione dell'espiazione in regime di detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239-01), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è incensurabile, lì ove essa ha dato anzitutto adeguato risalto alla deliberata trasgressione delle prescrizioni inerenti l'affidamento in prova. L'assenza notturna dall'abitazione del 24 aprile 2022 è stata puntualmente riscontrata dai Carabinieri. Non si è trattato solo dell'esternazione di un proposito. Detta trasgressione è stata poi opportunamente collocata nel più grave scenario correlato agli elementi indiziari di reato, emersi a carico del condannato per il fatto del 19 novembre 2021, di cui il Tribunale di sorveglianza ha operato una ragionevole valutazione incidentale. Va ricordato, in proposito, che è legittima, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale (Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824-01; v. anche Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498-01, e Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695-01). Su tali basi fattuali il Tribunale è pervenuto alla ineccepibile conclusione di ritenere per l'effetto interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato già avviato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. 2. Così motivando, l'ordinanza impugnata non solo ha dato argomentato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, ma ha anche implicitamente spiegato le ragioni della ritenuta inidoneità rieducativa di misure alternative di tipo intermedio. E' vero che, in base alla riformulazione dell'art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), operata dall'art. 5 d.lgs. 2 ottobre 2018, n, 123, nel caso di revoca dell'affidamento in prova il Tribunale di sorveglianza è ora tenuto a valutare la richiesta, eventualmente avanzata dal condannato nel corso del procedimento, di applicazione di diversa misura alternativa in relazione alla pena detentiva da eseguire (Sez. 1, n. 36401 del 15/07/2022, Pangaro, Rv. 283671-01). La valutazione può tuttavia emergere, come nel caso di specie, dal tessuto motivazionale complessivo della pronuncia. L'ordinanza impugnata, nel sottolineare particolarmente la «rilevante entità e gravità» del comportamento illecito, penalmente rilevante, risalente al novembre 2021, lascia perfettamente intendere che altra soluzione meno rigorosa sarebbe inappropriata a fini contenitivi e risocializzanti. Tale ulteriore conclusione è parimenti ineccepibile. Risulta, per tali ragioni, infondato altresì il terzo motivo di ricorso. 3. La decorrenza della revoca dell'affidamento in prova è dal provvedimento impugnato ragionevolmente ancorata all'emersione del primo determinante comportamento illecito, e all'apprezzamento complessivo dell'inefficacia trattamentale del successivo percorso di espiazione in regime alternativo, sfociato in ulteriore e finale condotta trasgressiva. Nello stabilire detta decorrenza il giudice di sorveglianza ha dunque congruamente motivato, avendo preso in esame, come preteso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007- 01; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01), non solo la gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti che hanno dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. Quanto al fatto che il comportamento illecito, risalente al novembre 2021, non sia stato immediatamente segnalato al giudice di sorveglianza, e l'affidamento in prova sia nelle more proseguito, trattasi di inconveniente di mero fatto, all'evidenza ininfluente sul giudizio che quel giudice era tenuto ad operare, in proiezione necessariamente retrospettiva, sull'andamento complessivo dell'esperimento. Risulta così infondato il secondo motivo e, conclusivamente, l'intero ricorso. 4. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.M.
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