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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43477/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 27 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen..

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., al trattamento sanzionatorio.

Rilevata l'inammissibilità delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio perché non dedotte in modo specifico nell'atto di appello.

Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte aveva adeguatamente motivato, in fatto, sia l'intervenuto utilizzo da parte dell'imputato delle generalità altrui, sia il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 27 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., al trattamento sanzionatorio. Rilevata l'inammissibilità delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio perché non dedotte in modo specifico nell'atto di appello. Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte aveva adeguatamente motivato, in fatto, sia l'intervenuto utilizzo da parte dell'imputato delle generalità altrui, sia il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 43477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris