CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati; ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 relativamente al sistema di notificazione degli avvisi agli imputati presso i difensori mediante pec, dettato dall'emergenza pandemica e dalla necessità di limitare la mobilità, non lesivo del diritto di difesa dell'imputato in ragione del rapporto fiduciario e di rappresentanza spettante al difensore; rilevata l'assoluta genericità dei motivi sull'affermazione di responsabilità e sulla determinazione della pena, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 sulla materialità della condotta e sul dolo, sulla esclusione della recidiva e sulla determinazione della pena nel minimo con riduzione per le riconosciute attenuanti generiche, stante l'occasionalità del fatto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consig re [OSCURATO:PERSONA] cuoio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. ELLERIA 1