CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41461/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato quella di primo grado, ribadendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, non articolando per giunta alcun motivo di censura La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consiglieri ensore [OSCURATO:PERSONA]