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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09215/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19919 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:avviso accer- tamento-[OSCURATO:PERSONA]- ridetermina- zionee rettifica redditi GUARINIAMBROGIO; –intimato – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia,sez. staccata di Lecce, n.1483 /23/2014 depositata il 27 giugno 2014.

Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.staccata di Lecce, veniva rigettato l ’ appello proposto dall ’ Agenzia delleEntrate avverso la sentenza n.111/2/2010 emessa dalla Commis- sionetributaria provinciale di Brindisi, la qua le a sua volta accoglieva ilricorso di [OSCURATO:PERSONA], titolare di partita IVA svolgente attivit à diprocacciatore di prodotti agricoli, avente ad oggetto l ’ avviso di ac- certamento per IVA, IRPEF e IRAP, oltre accessori, relativamente all’annodi imposta 2002. 2.L’Amministrazione contestava al contribuente l ’ acquisto di un ’ auto- vettura da venditore tedesco con indicazione del proprio numero di partitaIVA in regime di acquisto infracomunitario.

Il giudice d ’ appello, come già quello di primo grado ritenevano che tale dato formale non fossedecisivo per ricondurre l ’ acquisto all ’ attivit à aziendale e lo quali- ficavapiuttosto come un acquisto a titolo privato e personale in ragione della mancata registrazione al PRA dell ’ autovettura, del mancato uti- lizzo, della rivendita a terzi dopo 4 mesi dall ’ acquisto , del fatto che l’acquistodella vettura non fosse dichiarato ed inserito tra i costi nella contabilitàaziendale per il periodo di imposta 2002. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l ’ Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.

Consideratoche: 4.Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è la verifica della ri- tualitàdella sua notifica, da effettuarsi d ’ ufficio tenuto conto che l ’ i nti- matonon si è costituito in giudizio. 4.1.La Corte osserva che la prima pagina del ricorso recita che il ri- corso per cassazione in disamina ha ad oggetto la « sentenza n.1483/23/14 della CTR di Lecce, depositata il 27.6.14 e notificata all’Ufficioil 21.10.05 » .

In disparte dal refuso sulla data di notifica del ricorso,che logicamente non pu ò precedere il deposito della sentenza stessa, il dato significativo è che l ’ Agenzia rende noto il fatto che la sentenzaimpugnata le è stata notificata.

5. In pres enza di notifica della sentenza di merito, non si applica il termine “ lungo ” semestrale per impugnare decorrente dal deposito della sentenza ex art.327 cod. proc. civ., applicabile a tutti i ricorsi introduttivinotificati a successivamente al 4 luglio 200

9. Trovainfatti applicazione il termine “ breve ” di cui all ’ art.325 comma 2 cod. proc. civ., secondo il quale il ricorso per cassazione dev ’ essere propostoentro 60 dalla notifica della sentenza stessa. 5.1.Dal momento che l ’ Agenzia non individua e dimos tra una data di notificadella sentenza di merito entro i 60 giorni anteriori alla notifica delricorso, portato alla notifica il 27.7.2015 come si evince dall ’ accet- tazionedella raccomandata in atti, il ricorso è inammissibile. 6.In conclusione, pronunci ando sul ricorso, questo dev ’ essere dichia- ratoinammissibile e, considerato che il contribuente non si è costituito ingiudizio, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite. 6.1.Si d à atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 - quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19919 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:avviso accer- tamento-[OSCURATO:PERSONA]- ridetermina- zionee rettifica redditi GUARINIAMBROGIO; –intimato – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia,sez. staccata di Lecce, n.1483 /23/2014 depositata il 27 giugno 2014. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.staccata di Lecce, veniva rigettato l ’ appello proposto dall ’ Agenzia delleEntrate avverso la sentenza n.111/2/2010 emessa dalla Commis- sionetributaria provinciale di Brindisi, la qua le a sua volta accoglieva ilricorso di [OSCURATO:PERSONA], titolare di partita IVA svolgente attivit à diprocacciatore di prodotti agricoli, avente ad oggetto l ’ avviso di ac- certamento per IVA, IRPEF e IRAP, oltre accessori, relativamente all’annodi imposta 2002. 2.L’Amministrazione contestava al contribuente l ’ acquisto di un ’ auto- vettura da venditore tedesco con indicazione del proprio numero di partitaIVA in regime di acquisto infracomunitario. Il giudice d ’ appello, come già quello di primo grado ritenevano che tale dato formale non fossedecisivo per ricondurre l ’ acquisto all ’ attivit à aziendale e lo quali- ficavapiuttosto come un acquisto a titolo privato e personale in ragione della mancata registrazione al PRA dell ’ autovettura, del mancato uti- lizzo, della rivendita a terzi dopo 4 mesi dall ’ acquisto , del fatto che l’acquistodella vettura non fosse dichiarato ed inserito tra i costi nella contabilitàaziendale per il periodo di imposta 2002. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l ’ Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. Consideratoche: 4.Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è la verifica della ri- tualitàdella sua notifica, da effettuarsi d ’ ufficio tenuto conto che l ’ i nti- matonon si è costituito in giudizio. 4.1.La Corte osserva che la prima pagina del ricorso recita che il ri- corso per cassazione in disamina ha ad oggetto la « sentenza n.1483/23/14 della CTR di Lecce, depositata il 27.6.14 e notificata all’Ufficioil 21.10.05 » . In disparte dal refuso sulla data di notifica del ricorso,che logicamente non pu ò precedere il deposito della sentenza stessa, il dato significativo è che l ’ Agenzia rende noto il fatto che la sentenzaimpugnata le è stata notificata. 5. In pres enza di notifica della sentenza di merito, non si applica il termine “ lungo ” semestrale per impugnare decorrente dal deposito della sentenza ex art.327 cod. proc. civ., applicabile a tutti i ricorsi introduttivinotificati a successivamente al 4 luglio 200 9. Trovainfatti applicazione il termine “ breve ” di cui all ’ art.325 comma 2 cod. proc. civ., secondo il quale il ricorso per cassazione dev ’ essere propostoentro 60 dalla notifica della sentenza stessa. 5.1.Dal momento che l ’ Agenzia non individua e dimos tra una data di notificadella sentenza di merito entro i 60 giorni anteriori alla notifica delricorso, portato alla notifica il 27.7.2015 come si evince dall ’ accet- tazionedella raccomandata in atti, il ricorso è inammissibile. 6.In conclusione, pronunci ando sul ricorso, questo dev ’ essere dichia- ratoinammissibile e, considerato che il contribuente non si è costituito ingiudizio, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite. 6.1.Si d à atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 - quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma dello stesso a
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