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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04769/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0100VOI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RU74R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 125/ RG 24646 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza emessa nei loro confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. I ricorsi sono inammissibili deducendo il vizio di motivazione per omessa motivazione della con censure del tutto generiche e stereotipate che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/12/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0100VOI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RU74R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 125/ RG 24646 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza emessa nei loro confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. I ricorsi sono inammissibili deducendo il vizio di motivazione per omessa motivazione della con censure del tutto generiche e stereotipate che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2
Sentenza Cassazione n. 04769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris