Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 1994

Cassazione n. 41670/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati contestati e, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12/11/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 01/02/2023 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett,c), 93, comma 1, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001 e 181 d.lgs 42/2004.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per illegittima riapertura del dibattimento successiva all'espletamento della prova testimoniale nella udienza del 23.9.2022.

Richiama il disposto dell'art. 525, comma 2, cod.proc.pen. e gli approdi di legittimità relativi argomenta che all'udienza del 20.05.2002, il nuovo giudice monocratico aveva dichiarato aperto il dibattimento ed assunto la prima prova testimoniale e, poi, alla successiva udienza aveva riaperto nuovamente il dibattimento per dare adito ad una attività superflua non sollecitata dalle parti, così determinando una ingiusta regressione del procedimento.

Con il secondo motivo deduce errata valutazione del materiale probatorio acquisito per omessa valutazione delle prove dichiarative acquisite in data 23.9.2022 e cioè delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano dichiarato che le opere di edificazione erano iniziate a fine agosto 2019 e che a fine settembre l'opera era già ultimata e corrispondeva allo stato in cui era stata fotografata alla data del sequestro del 14.1.2020 e descritta nella relazione tecnica resa dal tecnico comunale intervenuto nel sequestro insieme alla Pg, sebbene non ultimata nelle rifiniture (pavimento interno, parziale intonaco ed infissi); lamenta, inoltre, che era stata rigettata la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria al fine di escutere nuovamente i testi della difesa in ordine al tempus comnnissi delicti; lamenta, infine, che la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto che il termine prescrizionale non fosse maturato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che le Sezioni Unite (sent. n.41736 del 30/05/2019, Rv.276754) hanno affermato che "La formulazione letterale dell'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. evidenzia inequivocabilmente che, in virtù del principio d'immutabilità del giudice, l'intero "dibattimento" deve svolgersi dinanzi al giudice nella composizione che provvederà alla deliberazione conclusiva.

La sanzione di nullità assoluta comminata in caso di violazione del predetto precetto rende ininfluente il consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione, poiché, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., «sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge».

Come già incidentalmente chiarito dalla sentenza Iannasso in motivazione, quindi, a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta la necessità della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495), dall'assunzione delle prove «che siano state 01 ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, - 190, comma 1, - 190- bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.».

Il principio d'immutabilità del giudice non è, quindi, violato allorché il giudice diversamente composto si sia limitato al compimento di attività od all'emissione di provvedimenti destinati ad aver luogo prima del dibattimento, quali, ad esempio: - gli atti urgenti previsti dall'art. 467 cod. proc. pen.; - l'autorizzazione alla citazione di testimoni ex art. 468 cod. proc. pen.; - la verifica della regolare costituzione delle parti ex art. 484 cod. proc. pen., con connessa eventuale rinnovazione della citazione ex art. 143 disp. att. cod. proc. pen., oppure constatazione dell'assenza dell'imputato ex artt. 484, comma 2-bis, 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., od infine rinvio del dibattimento nei casi di impedimento (riconosciuto legittimo) dell'imputato o del difensore ex artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter cod. proc. pen.; - la decisione delle questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno, poi, affermato che: "i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, che legittimamente permangono nel fascicolo del dibattimento a seguito del predetto mutamento della composizione del giudice, possono essere utilizzati ai fini della decisione previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., seguendo due distinti itinera iuris, ovvero: - soltanto dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, se chiesto, ammesso ed ancora possibile, ai sensi dell'art. 511, comma 2; - anche senza la previa rinnovazione dell'esame, ove questo non abbia luogo perché non chiesto, non ammesso o non più possibile: è, infatti, «indiscusso che nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento della persona del giudice, può essere data lettura anche d'ufficio delle prove di cui le parti non abbiano richiesto una nuova escussione» (così, richiamando la sentenza Iannasso, anche Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione, in fattispecie nella quale dal verbale di udienza non risultava che l'imputato avesse richiesto una nuova escussione delle prove in precedenza assunte dal giudice diversamente composto).

Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, non appare inopportuno precisare che esso: - non è necessario, quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile; - è privo di rilievo, ex artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen. (che comminano espressamente la sanzione di nullità assoluta), quando la ripetizione dell'esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen. ed ammessa dal nuovo giudice, ma il nuovo esame non sta stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto." Nella specie, come evidenziato dalla Corte di appello, nel disattendere la doglianza difensiva qui riproposta, il Tribunale si è correttamente attenuto a tali principi, atteso che all'udienza del 22/6/2022, a seguito dell'intervenuta modifica della composizione del collegio, disponeva la rinnovazione dell'istruttoria / dibattimentale con consenso delle parti all'utilizzabilità dell'attività istruttoria già svolta fino a quel momento.

Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato, innanzitutto, che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità.

La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 — 01).

Il giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977).

Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996).

Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato la completezza e sufficienza delle acquisizioni probatorie del giudizio di primo grado ed ha esplicitamente argomentato, quindi, circa la non necessità di disporre le chieste integrazioni istruttorie, argomentazione adeguata e scevra da illogicità manifesta, che si sottrae al sindacato di legittimità (pag 7 della sentenza impugnata).

Quanto al rigetto della eccezione di prescrizione dei reati che sarebbe maturata al momento della decisione impugnata, va osservato quanto segue.

Va ricordato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (Sez.U, n.17178 del 27/02/2002, Rv.221399; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001, Rv.220351; Sez.3, n.29974 del 06/05/2014, Rv.260498).

Questa Corte ha, inoltre, affermato che deve ritenersi ultimato solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, Cappello, Rv. 250826) al punto che anche l'uso effettivo dell'immobile, se pure accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n.48002 del 17/09/2014, Rv.261153).

Il reato di costruzione abusiva, dunque, cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (Sez. 3, n. 3183 del 18/01/1984, Rv. 163580, con richiamo a numerosi precedenti conformi, nonché, più recentemente, Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153, secondo cui deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni; Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221) ovvero, se precedente, con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile (Sez. 3, n. 5654 del 16/03/1994, Rv. 199125) e determina "ex se" la cessazione della condotta antigiuridica.

Lo stesso principio vale per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, che ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Rv. 265161; Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Rv. 256897; Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010, Rv. 246758; Sez. 3, n. 28338 del 30/04/2003, Rv. 225385).

Va ricordato che il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (fattispecie, quest'ultima, ravvisabile anche nel caso di sequestro penale dell'opera abusiva che priva il proprietario della disponibilità del bene, determinando così la cessazione della permanenza del reato); la permanenza della condotta illecita si protrae, quindi, sino alla cessazione o sospensione dei lavori abusivi, o, in caso di lavori ancora in corso, al più tardi, al momento della emissione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897; 3, n. 29974 del 06/05/2014, P.M. in proc.

Sullo, Rv. 260498; Sez.3 n.24690 del 18/02/2015,Rv.263926; Sez.3, n.43597 del 09/09/2015, Rv.265261; Sez.3 n.30130 del 30/03/2017,Rv.270254).

Ed analogo principio è stato affermato anche con riferimento ai reati conseguenti alla violazione della normativa antisismica: il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 -omesse denunzia dei lavori e presentazione dei progetti- permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la prescritta denuncia con l'allegato progetto ovvero non porta ad ultimazione il lavoro medesimo; il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 1 e art. 95-inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione- permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica termina il lavoro ovvero ottiene la relativa autorizzazione (Sez.3, n. 13731 del 22/11/2018, dep.29/03/2019, Rv.275189 — 01; Sez.3, n.17217 del 2011, non mass).Ciò posto, nella specie, la Corte di appello ha confermato le valutazioni del primo giudice, facendo buon governo dei principi di diritto suesposti; è stato, infatti accertato che i lavori al momento del sequestro dell'opera disposto in data 14.1.2020 non erano ultimati (circostanza, peraltro, dedotta anche dallo stesso ricorrente) e, pertanto, operato in tale sede il sequestro delle opere, da tale data, cessata la condotta antigiuridica, iniziava a decorrere il termine prescrizionale quinquennale che non era evidentemente ancora maturato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado - 1.02.2023 -, che determinava la sospensione del corso della prescrizione del reato.

Va, infatti, ricordato che la legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore, per la parte che qui viene in rilievo, in data 1 gennaio 2020, ha inciso nuovamente sul disposto degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen.

Per quanto qui rileva, l'art. 1 di questa legge ha introdotto alcune importanti novità.

L'art. 1, comma 1, lett. d), ha sostituito il primo comma dell'art. 158 cod. pen. con il seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».

L'art. 1, comma 1, lett. e), ha stabilito quanto segue: «all'articolo 159: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna"; 2) il terzo e il quarto comma sono abrogati».

L'art. 1, comma 1, lett. f), ha previsto che «all'articolo 160: 1) il primo comma è abrogato; 2) al secondo comma, la parola: "pure" è soppressa», così eliminando dall'ambito degli atti interruttivi la sentenza di condanna e il decreto penale di condanna.

L'operatività di questo nuovo regime è stata differita all'i. gennaio 2020, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge. 7 ) Pertanto, per la corrispondente sfera, la legge n. 3 del 2019 ha stabilito la sospensione del corso della prescrizione destinata a protrarsi sino alla conclusione del processo, a partire dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado - sia di condanna che di assoluzione - o di emissione del decreto di condanna.

La legge 27 settembre 2021, n. 134, entrata in vigore il 19 ottobre 2021, ha ulteriormente inciso sulla materia in disamina.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021 ha stabilito, in primo luogo, che il secondo e il quarto comma dell'art. 159 cod. pen. sono abrogati.

Poi, lo stesso art. 2, comma 1, lett. b), ha sostituito, all'art. 160, primo comma, cod. pen. le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» con le parole: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna».

Inoltre, lo stesso art. 2, comma 1, lett. c), ha inserito, dopo l'art. 161 cod. pen., l'art. 161-bis cod. pen. contenente il seguente disposto: «Cessazione del corso della prescrizione. - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.

Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

Per effetto di quest'ultimo intervento normativo, si è consolidato il blocco del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, fatto salvo il caso di annullamento con regressione del giudizio (non è stato, invece, confermato l'effetto sospensivo collegato al decreto penale di condanna, provvedimento emesso al di fuori del contraddittorio con le parti, ricollocato fra gli atti interruttivi del corso della prescrizione).

Nello stesso contesto, l'art. 2, al comma 2, ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità, disponendo l'inserimento, dopo l'art. 344 cod. proc. pen., dell'art. 344-bis, rubricato con riferimento alla «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione», e stabilendo che la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun termine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio di appello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.; i termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod.proc.pen., come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, per il deposito della motivazione della sentenza.

Deve aggiungersi che l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dall' 1 gennaio 2020.

Ciò, con l'ulteriore specificazione, espressa dal successivo comma 5, che, se il giudizio è sorto a seguito di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024 - come quello in esame-, i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

Dunque, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, la riscrittura parziale degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen., con effetti dall' 1 gennaio 2020, ha determinato - per il tempo di interesse - la coesistenza di due differenti regimi: il primo, riveniente dall'introduzione della legge n. 103 del 2017, destinato a disciplinare tutti e soltanto i reati commessi dall'entrata in vigore di tale legge fino al 31 dicembre 2019; il secondo, scaturente dalle modificazioni introdotte dalla stessa legge n. 3 del 2019, destinato a disciplinare i reati commessi a decorrere dall'i gennaio 2020 - come quelli oggetto del presente procedimento -, senza possibilità di retroagire per espressa volontà del legislatore, regime su cui la legge n. 134 del 2021 è intervenuta, con le modificazioni indicate e soprattutto con l'affiancamento dell'istituto processuale dell'improcedibilità, senza però intaccare il testo degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen. esitato dalla legge n. 103 del 2017 e destinato a disciplinare i reati commessi fino al 31 dicembre 2019.

Nella, specie, essendo i reati commessi alla data del 14.01.2020 trova applicazione il secondo dei predetti regimi; pertanto, alla data della pronuncia di primo grado il termine prescrizionale non era decorso e si determinava la sospensione del corso della prescrizione destinata a protrarsi sino alla conclusione del processo; l'improcedibilità si determinerebbe solo alla data del 10.8.2026.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 116.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati contestati e, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12/11/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 01/02/2023 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett,c), 93, comma 1, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001 e 181 d.lgs 42/2004. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per illegittima riapertura del dibattimento successiva all'espletamento della prova testimoniale nella udienza del 23.9.2022. Richiama il disposto dell'art. 525, comma 2, cod.proc.pen. e gli approdi di legittimità relativi argomenta che all'udienza del 20.05.2002, il nuovo giudice monocratico aveva dichiarato aperto il dibattimento ed assunto la prima prova testimoniale e, poi, alla successiva udienza aveva riaperto nuovamente il dibattimento per dare adito ad una attività superflua non sollecitata dalle parti, così determinando una ingiusta regressione del procedimento. Con il secondo motivo deduce errata valutazione del materiale probatorio acquisito per omessa valutazione delle prove dichiarative acquisite in data 23.9.2022 e cioè delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano dichiarato che le opere di edificazione erano iniziate a fine agosto 2019 e che a fine settembre l'opera era già ultimata e corrispondeva allo stato in cui era stata fotografata alla data del sequestro del 14.1.2020 e descritta nella relazione tecnica resa dal tecnico comunale intervenuto nel sequestro insieme alla Pg, sebbene non ultimata nelle rifiniture (pavimento interno, parziale intonaco ed infissi); lamenta, inoltre, che era stata rigettata la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria al fine di escutere nuovamente i testi della difesa in ordine al tempus comnnissi delicti; lamenta, infine, che la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto che il termine prescrizionale non fosse maturato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che le Sezioni Unite (sent. n.41736 del 30/05/2019, Rv.276754) hanno affermato che "La formulazione letterale dell'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. evidenzia inequivocabilmente che, in virtù del principio d'immutabilità del giudice, l'intero "dibattimento" deve svolgersi dinanzi al giudice nella composizione che provvederà alla deliberazione conclusiva. La sanzione di nullità assoluta comminata in caso di violazione del predetto precetto rende ininfluente il consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione, poiché, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., «sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge». Come già incidentalmente chiarito dalla sentenza Iannasso in motivazione, quindi, a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta la necessità della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495), dall'assunzione delle prove «che siano state 01 ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, - 190, comma 1, - 190- bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.». Il principio d'immutabilità del giudice non è, quindi, violato allorché il giudice diversamente composto si sia limitato al compimento di attività od all'emissione di provvedimenti destinati ad aver luogo prima del dibattimento, quali, ad esempio: - gli atti urgenti previsti dall'art. 467 cod. proc. pen.; - l'autorizzazione alla citazione di testimoni ex art. 468 cod. proc. pen.; - la verifica della regolare costituzione delle parti ex art. 484 cod. proc. pen., con connessa eventuale rinnovazione della citazione ex art. 143 disp. att. cod. proc. pen., oppure constatazione dell'assenza dell'imputato ex artt. 484, comma 2-bis, 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., od infine rinvio del dibattimento nei casi di impedimento (riconosciuto legittimo) dell'imputato o del difensore ex artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter cod. proc. pen.; - la decisione delle questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno, poi, affermato che: "i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, che legittimamente permangono nel fascicolo del dibattimento a seguito del predetto mutamento della composizione del giudice, possono essere utilizzati ai fini della decisione previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., seguendo due distinti itinera iuris, ovvero: - soltanto dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, se chiesto, ammesso ed ancora possibile, ai sensi dell'art. 511, comma 2; - anche senza la previa rinnovazione dell'esame, ove questo non abbia luogo perché non chiesto, non ammesso o non più possibile: è, infatti, «indiscusso che nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento della persona del giudice, può essere data lettura anche d'ufficio delle prove di cui le parti non abbiano richiesto una nuova escussione» (così, richiamando la sentenza Iannasso, anche Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione, in fattispecie nella quale dal verbale di udienza non risultava che l'imputato avesse richiesto una nuova escussione delle prove in precedenza assunte dal giudice diversamente composto). Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, non appare inopportuno precisare che esso: - non è necessario, quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile; - è privo di rilievo, ex artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen. (che comminano espressamente la sanzione di nullità assoluta), quando la ripetizione dell'esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen. ed ammessa dal nuovo giudice, ma il nuovo esame non sta stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto." Nella specie, come evidenziato dalla Corte di appello, nel disattendere la doglianza difensiva qui riproposta, il Tribunale si è correttamente attenuto a tali principi, atteso che all'udienza del 22/6/2022, a seguito dell'intervenuta modifica della composizione del collegio, disponeva la rinnovazione dell'istruttoria / dibattimentale con consenso delle parti all'utilizzabilità dell'attività istruttoria già svolta fino a quel momento. Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato, innanzitutto, che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità. La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 — 01). Il giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977). Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996). Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato la completezza e sufficienza delle acquisizioni probatorie del giudizio di primo grado ed ha esplicitamente argomentato, quindi, circa la non necessità di disporre le chieste integrazioni istruttorie, argomentazione adeguata e scevra da illogicità manifesta, che si sottrae al sindacato di legittimità (pag 7 della sentenza impugnata). Quanto al rigetto della eccezione di prescrizione dei reati che sarebbe maturata al momento della decisione impugnata, va osservato quanto segue. Va ricordato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (Sez.U, n.17178 del 27/02/2002, Rv.221399; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001, Rv.220351; Sez.3, n.29974 del 06/05/2014, Rv.260498). Questa Corte ha, inoltre, affermato che deve ritenersi ultimato solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, Cappello, Rv. 250826) al punto che anche l'uso effettivo dell'immobile, se pure accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n.48002 del 17/09/2014, Rv.261153). Il reato di costruzione abusiva, dunque, cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (Sez. 3, n. 3183 del 18/01/1984, Rv. 163580, con richiamo a numerosi precedenti conformi, nonché, più recentemente, Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153, secondo cui deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni; Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221) ovvero, se precedente, con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile (Sez. 3, n. 5654 del 16/03/1994, Rv. 199125) e determina "ex se" la cessazione della condotta antigiuridica. Lo stesso principio vale per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, che ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Rv. 265161; Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Rv. 256897; Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010, Rv. 246758; Sez. 3, n. 28338 del 30/04/2003, Rv. 225385). Va ricordato che il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (fattispecie, quest'ultima, ravvisabile anche nel caso di sequestro penale dell'opera abusiva che priva il proprietario della disponibilità del bene, determinando così la cessazione della permanenza del reato); la permanenza della condotta illecita si protrae, quindi, sino alla cessazione o sospensione dei lavori abusivi, o, in caso di lavori ancora in corso, al più tardi, al momento della emissione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897; 3, n. 29974 del 06/05/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498; Sez.3 n.24690 del 18/02/2015,Rv.263926; Sez.3, n.43597 del 09/09/2015, Rv.265261; Sez.3 n.30130 del 30/03/2017,Rv.270254). Ed analogo principio è stato affermato anche con riferimento ai reati conseguenti alla violazione della normativa antisismica: il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 -omesse denunzia dei lavori e presentazione dei progetti- permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la prescritta denuncia con l'allegato progetto ovvero non porta ad ultimazione il lavoro medesimo; il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 1 e art. 95-inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione- permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica termina il lavoro ovvero ottiene la relativa autorizzazione (Sez.3, n. 13731 del 22/11/2018, dep.29/03/2019, Rv.275189 — 01; Sez.3, n.17217 del 2011, non mass).Ciò posto, nella specie, la Corte di appello ha confermato le valutazioni del primo giudice, facendo buon governo dei principi di diritto suesposti; è stato, infatti accertato che i lavori al momento del sequestro dell'opera disposto in data 14.1.2020 non erano ultimati (circostanza, peraltro, dedotta anche dallo stesso ricorrente) e, pertanto, operato in tale sede il sequestro delle opere, da tale data, cessata la condotta antigiuridica, iniziava a decorrere il termine prescrizionale quinquennale che non era evidentemente ancora maturato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado - 1.02.2023 -, che determinava la sospensione del corso della prescrizione del reato. Va, infatti, ricordato che la legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore, per la parte che qui viene in rilievo, in data 1 gennaio 2020, ha inciso nuovamente sul disposto degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen. Per quanto qui rileva, l'art. 1 di questa legge ha introdotto alcune importanti novità. L'art. 1, comma 1, lett. d), ha sostituito il primo comma dell'art. 158 cod. pen. con il seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». L'art. 1, comma 1, lett. e), ha stabilito quanto segue: «all'articolo 159: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna"; 2) il terzo e il quarto comma sono abrogati». L'art. 1, comma 1, lett. f), ha previsto che «all'articolo 160: 1) il primo comma è abrogato; 2) al secondo comma, la parola: "pure" è soppressa», così eliminando dall'ambito degli atti interruttivi la sentenza di condanna e il decreto penale di condanna. L'operatività di questo nuovo regime è stata differita all'i. gennaio 2020, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge. 7 ) Pertanto, per la corrispondente sfera, la legge n. 3 del 2019 ha stabilito la sospensione del corso della prescrizione destinata a protrarsi sino alla conclusione del processo, a partire dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado - sia di condanna che di assoluzione - o di emissione del decreto di condanna. La legge 27 settembre 2021, n. 134, entrata in vigore il 19 ottobre 2021, ha ulteriormente inciso sulla materia in disamina. In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021 ha stabilito, in primo luogo, che il secondo e il quarto comma dell'art. 159 cod. pen. sono abrogati. Poi, lo stesso art. 2, comma 1, lett. b), ha sostituito, all'art. 160, primo comma, cod. pen. le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» con le parole: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna». Inoltre, lo stesso art. 2, comma 1, lett. c), ha inserito, dopo l'art. 161 cod. pen., l'art. 161-bis cod. pen. contenente il seguente disposto: «Cessazione del corso della prescrizione. - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento». Per effetto di quest'ultimo intervento normativo, si è consolidato il blocco del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, fatto salvo il caso di annullamento con regressione del giudizio (non è stato, invece, confermato l'effetto sospensivo collegato al decreto penale di condanna, provvedimento emesso al di fuori del contraddittorio con le parti, ricollocato fra gli atti interruttivi del corso della prescrizione). Nello stesso contesto, l'art. 2, al comma 2, ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità, disponendo l'inserimento, dopo l'art. 344 cod. proc. pen., dell'art. 344-bis, rubricato con riferimento alla «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione», e stabilendo che la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun termine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio di appello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.; i termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod.proc.pen., come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, per il deposito della motivazione della sentenza. Deve aggiungersi che l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dall' 1 gennaio 2020. Ciò, con l'ulteriore specificazione, espressa dal successivo comma 5, che, se il giudizio è sorto a seguito di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024 - come quello in esame-, i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Dunque, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, la riscrittura parziale degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen., con effetti dall' 1 gennaio 2020, ha determinato - per il tempo di interesse - la coesistenza di due differenti regimi: il primo, riveniente dall'introduzione della legge n. 103 del 2017, destinato a disciplinare tutti e soltanto i reati commessi dall'entrata in vigore di tale legge fino al 31 dicembre 2019; il secondo, scaturente dalle modificazioni introdotte dalla stessa legge n. 3 del 2019, destinato a disciplinare i reati commessi a decorrere dall'i gennaio 2020 - come quelli oggetto del presente procedimento -, senza possibilità di retroagire per espressa volontà del legislatore, regime su cui la legge n. 134 del 2021 è intervenuta, con le modificazioni indicate e soprattutto con l'affiancamento dell'istituto processuale dell'improcedibilità, senza però intaccare il testo degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen. esitato dalla legge n. 103 del 2017 e destinato a disciplinare i reati commessi fino al 31 dicembre 2019. Nella, specie, essendo i reati commessi alla data del 14.01.2020 trova applicazione il secondo dei predetti regimi; pertanto, alla data della pronuncia di primo grado il termine prescrizionale non era decorso e si determinava la sospensione del corso della prescrizione destinata a protrarsi sino alla conclusione del processo; l'improcedibilità si determinerebbe solo alla data del 10.8.2026. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 116.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione p
Sentenza Cassazione n. 41670/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris