CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 19249/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 20/9/2021, ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA], detto il "brodoso", già uomo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] alle dirette dipendenze del capo e con compiti esecutivi e operativi soprattutto nel settore estorsivo) è sottoposto a indagini in quanto, quale affiliato, avrebbe fruito di somme di denaro nel periodo di detenzione per altro procedimento, avrebbe frequentato la masseria di [OSCURATO:PERSONA] che era una delle basi operative del gruppo di riferimento, avrebbe partecipato alle riunioni indette per organizzare e pianificare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed sarebbe stato a disposizione per l'attuazione di qualsiasi progetto criminale rientrante nel programma associativo. In relazione a tale reato in data 5 luglio 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Provvedimento questo avverso il quale la difesa ha proposto riesame che il Tribunale Distrettuale, valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha respinto. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, premesso che il Tribunale aveva l'obbligo di rendere una motivazione rafforzata in ordine alla responsabilità del ricorrente in quanto gli elementi posti a suo carico prendevano le mosse dalla condanna subita dal padre per il reato di estorsione che non ha natura permanente, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al presunto inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione mafiosa. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale, pure a fronte dell'analitica memoria depositata sul punto, avrebbe reso una motivazione manifestamente illogica poiché non avrebbe indicato nessun elemento specifico in ordine al ruolo che lo stesso avrebbe in concreto svolto all'interno del gruppo nell'ambito delle attività estorsive. Più in generale, d'altro canto, in via preliminare, nella memoria era evidenziata la necessità di accertare la stessa esistenza della c.d cosca Piromalli che, in assenza di un precedente decisum sul punto, avrebbe dovuto essere dimostrata ex novo. Sotto altro profilo, poi, in atti non esisterebbe alcun elemento tale da dimostrare l'esistenza di un qualche contatto tra il ricorrente e "l'universo Piromani" così che non esiterebbe la prova di una consapevolezza da parte del gruppo dell'eventuale adesione di [OSCURATO:PERSONA]. Argomento anche questo specificamente evidenziato nella memoria depositata con il quale il Tribunale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi. 2.2 Vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente alla cosca c.d. Piromalli, anche con riferimento al travisamento della prova tratto dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni presso la masseria Mazzaferro. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale, così come il giudice per le indagini preliminari, non hanno tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che al ricorrente non è stato contestato alcun delitto fine dell'associazione. Il richiamo sul punto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], d'altro canto, sarebbe esclusivamente suggestivo e non avrebbe alcuno effettivo rilievo. 2.3. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente alla cosca c.d. Piromani, anche con riferimento al travisamento della prova dichiarativa dei collaboratori di giustizia. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale del riesame avrebbe del tutto omesso di rispondere in ordine alle censure relative alla circostanza che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia si riferirebbero a un perimetro temporale precedente e comunque diverso e ininfluente in merito alle contestazioni a carico del ricorrente. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, d'altro canto, sarebbero nella sostanza generiche e non sarebbero stati indicati elementi di riscontro specifici e individualizzanti oltre alla mera affermazione che il ricorrente era uomo a disposizione del clan. 2.4. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla concretezza e attualità. Nel quarto e ultimo motivo la difesa evidenzia che la motivazione, nella quale non si tiene conto del lasso di tempo intercorso e della interruzione del rapporto consociativo determinata dall'arresto in altro procedimento, sarebbe carente quanto alla necessaria indicazione degli argomenti sui quali si fonda la valutazione in termini di attualità della pericolosità sociale del ricorrente. 3. In data 12 gennaio 2022 è pervenuta da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di trattazione orale del ricorso. 4. In data 15 gennaio 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola ha trasmesso a mezzo pec la copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal quale risulta quale difensore del ricorrente, e l'avviso di fissazione dell'odierna udienza, nel quale lo stesso avv. D'Ascola non è indicato. 5. In data 25 gennaio 2021 sono pervenuti in cancelleria i motivi aggiunti nei quali l'avv. D'Ascola, premessi i criteri interpretativi da applicarsi alla chiamata in correità e ripercorsi i principi enucleati dalle Sezioni Unite Modafferi, evidenzia l'assenza di elementi idonei a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.1. Nei primi tre motivi e in quelli aggiunti la difesa deduce sotto diversi profili, anche con riferimento al travisamento della prova, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa. Le doglianze sono infondate. 1.1. La circostanza che il Tribunale non si sia confrontato in modo puntuale con le considerazioni e con gli argomenti specifici contenuti nella memoria non inficia la tenuta logica del provvedimento impugnato. Se è vero che il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento, così che l'omessa valutazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito), deve però ribadirsi che per la verifica dell'effettiva esistenza in concreto di tale vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). L'onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deve attenersi il giudice. Ciò anche perché il giudice del controllo non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la conclusione cui è pervenuto, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale, se pure senza confrontarsi direttamente con ogni specifica e puntuale deduzione della difesa, facendo corretto riferimento allo standard probatorio tipico della fase cautelare, dando atto dell'avvenuto deposito della memoria e così considerando quanto in questa sostenuto, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che sussistessero i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Sotto tale profilo la motivazione, la cui tenuta complessiva non risulta inficiata dagli argomenti e dalle considerazioni indicati nella memoria difensiva pure ora indicati nell'atto di ricorso, risulta nel complesso adeguata.1.2.1. La conclusione del Tribunale in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso è coerente agli elementi emersi. Al di là delle pur articolate censure della difesa, infatti, i riferimenti alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ai riscontri costituiti dall'episodio avvenuto il 17 ottobre 2015, all'estorsione oggetto del procedimento [OSCURATO:PERSONA] e da quanto riferito in quel procedimento da una delle persone offese, risultano idonei ai fini del giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto per la fase cautelare. I quattro collaboratori di giustizia, d'altro canto, hanno reso dichiarazioni che, seppure siano di diverso tenore, sono tutte convergenti quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione -Russo, Labate e Trunfio lo hanno indicato concordemente come appartenente al clan- ciò anche facendo riferimento a episodi di cui avevano avuto diretta conoscenza o che avevano appreso dallo stesso ricorrente - Trunfio riferisce dell'attività svolta nella gestione delle estorsioni a [OSCURATO:PERSONA], della presenza ad alcune riunioni nella base operativa dell'associazione e dell'intervento a suo favore fatto presso [OSCURATO:PERSONA] per risolvere un contrasto tra il collaboratore e un altro associato, nonché dei contatti tenuti dal ricorrente per il clan per chiedere soldi per i traffici di stupefacenti, attività questa che si collega a quanto anche dichiarato da Labate in merito a un episodio relativo alla riscossione di una somma per la vendita di stupefacenti; Zappia racconta quanto a lui riferito dal ricorrente circa un'azione criminosa specifica e come questa fosse espressione della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di impedire la concorrenza di altri autotrasportatori nella zona di propria competenza mafiosa. Alla sostanziale convergenza di tali dichiarazioni, poi, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, si aggiungono anche i riscontri esterni valorizzati dal Tribunale, costituiti dai contatti intercorsi tra il ricorrente e un associato al fine di avere la disponibilità di uno scanner per effettuare una bonifica dell'autovettura e, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa del procedimento [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito come il ricorrente, unitamente al fratello, abbia espressamente affermato "noi facciamo parte di una famiglia di [OSCURATO:PERSONA]". Affermazione quest'ultima che, per la provenienza dallo stesso ricorrente e per il contenuto, ha di per sé una significativa consistenza dimostrativa quanto all'appartenenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] al clan e dell'attività dagli stessi posta in essere a vantaggio del sodalizio. 1.2.2. A fronte degli elementi valorizzati dal Tribunale e della corretta valutazione degli stessi, le critiche articolate dalla difesa quanto alla mancata applicazione dei principi enucleati dalle Sezioni Unite nelle pronunce Aquilina e Modaffari non colgono nel segno.Diversamente da quanto evidenziato nei motivi di ricorso, infatti, i collaboratori di giustizia hanno riconosciuto il ricorrente e riferito in buona parte di circostanze di loro diretta conoscenza, anche evidenziando elementi ed episodi concreti, pure specifici quanto alle condotte contestate nel capo di imputazione provvisoria in ordine alle quali la consistenza della gravità indiziaria, d'altro canto, risulta efficacemente riscontrata dagli elementi emersi nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], nel quale al ricorrente è contestata proprio una estorsione, peraltro commessa qualificandosi come esponente di una famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. Circostanza questa significativa anche con riferimento alla esistenza in concreto del rapporto sinallagmatico tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan, per il quale lo stesso ha dichiarato di operare gestendo le estorsioni e con la volontà di escludere la concorrenza di terzi nella zona di competenza del sodalizio. 2. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'attualità delle stesse, pure a fronte del lasso temporale intercorso e dell'applicazione di una misura cautelare per un altro reato. La doglianza è manifestamente infondata. Nel caso di specie al ricorrente è contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Reato questo per il quale, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, deve applicarsi l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ovvero a uno dei delitti contemplati nell'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, per i soli reati citati nell'ultimo capoverso della norma e in relazione al caso concreto, quelle comunque sussistenti possono essere soddisfatte con altre misure. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che in tali casi la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova positiva della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Rv. 279771; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 269112). Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, infatti, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., d'altro canto, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. e ne consegue che la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, Sentenza n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra e altri, Rv. 268664). In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, nel caso in cui operi tale presunzione, l'onere motivazionale che incombe sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. si atteggia in modo diverso a seconda che siano o meno presenti elementi valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720). In caso positivo è necessario evidenziare adeguatamente le ragioni per le quali gli stessi giustificano nel caso concreto l'applicazione di una misura gradata. In caso negativo è sufficiente il semplice riferimento alla mancanza degli stessi, come avvenuto nel caso di specie, nel quale, in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, in un contesto in cui all'indagato è contestato di avere ricevuto anche da detenuto delle somme elargite dai sodali, il Tribunale ha comunque fatto riferimento alla natura storica del sodalizio e all'assenza di prova che l'indagato abbia rescisso i legami con lo stesso. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancel