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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:801
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CJ0385_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), in combinato disposto con l’art. 13, n 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), nonché con gli artt. 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1) – Autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix, in violazione del periodo di tutela di dieci anni di cui beneficiava quest’ultimo – Decisioni condizionali di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti farmaceutici, che sono state rilasciate prima della data di adesione della Polonia all’Unione europea ma diventano effettive solo dopo tale data – Decisioni non conformi alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE.

[OSCURATO:PERSONA]

1) La Repubblica di Polonia: – mantenendo in vigore le decisioni del ministro della Sanità riguardanti l’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix, e – immettendo e mantenendo in commercio, dopo il 1° maggio 2004, medicinali le cui autorizzazioni all’immissione in commercio non sono state rilasciate conformemente all’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, per quanto riguarda il primo trattino, in forza del combinato disposto degli artt. 6, n. 1, della direttiva 2001/83, 13, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali nonché, per quanto riguarda il secondo trattino, in forza dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. 3) La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CJ0385_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), in combinato disposto con l’art. 13, n 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), nonché con gli artt. 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1) – Autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix, in violazione del periodo di tutela di dieci anni di cui beneficiava quest’ultimo – Decisioni condizionali di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti farmaceutici, che sono state rilasciate prima della data di adesione della Polonia all’Unione europea ma diventano effettive solo dopo tale data – Decisioni non conformi alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE. [OSCURATO:PERSONA] 1) La Repubblica di Polonia: – mantenendo in vigore le decisioni del ministro della Sanità riguardanti l’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix, e – immettendo e mantenendo in commercio, dopo il 1° maggio 2004, medicinali le cui autorizzazioni all’immissione in commercio non sono state rilasciate conformemente all’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, per quanto riguarda il primo trattino, in forza del combinato disposto degli artt. 6, n. 1, della direttiva 2001/83, 13, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali nonché, per quanto riguarda il secondo trattino, in forza dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. 3) La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.
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