CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24586/2015R.G. proposto da La Corte EN.s.r.l., già Companie d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Donizetti n. 7 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 277/03/15, depositatail 9 marzo 20 1 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del23 febbraio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi-Avviso di accertamento-Questioni.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 277 / 0 3 / 1 5 del 09 / 03 /201 5 , la Commissione tributaria regionale della Liguria ( di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi La Corte EN. S.r.l. (di seguito La Corte) avverso la sentenza n. 222/14/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova ( di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso unavviso di accertamento per imposte dirette ed IVA relativoall’anno d’imposta 2008; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era statoemess o in relazione a costi non documentati, non inerenti e intestati ad altro soggetto, nonché per illegittime detrazioni dell’IVA; 1.2. la CTR accoglieva solo parzialmente l’appello di La Corte evidenziando che: a) la verifica condotta dalla Direzione Generale delle entrate della Liguria non era preclusa nei confronti di soggetti con un volume d’affari inferiore a cento milioni di euro, qual è la società contribuente; b) il danno erariale era sussistente in ragione della indebita deduzione di costi; c) il recupero di costi non inerenti andava confermato, trattandosi di spese dalle quali non derivavano ricavi o proventi, al pari di quello concernente costi non documentati; d) i costi relativi a fatture intestate a soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) erano stati realmente sostenuti dalla società contribuente, sicché gli stessi dovevano ritenersi deducibili; e) diversamente doveva ritenersi per l’IVA, che era indetraibile con riferimento a fatture intestate a terzi; f) il conteggio degli interessi era debitamente specificato nell’avviso di accertamento. 2. La Corte impugnava l a sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;Cons. est. G.M. Nonno 3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso La Corte deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ragione dello ius superveniens costituito da Corte costituzionale n. 37 del 17/03/2015 con riferimento alla nullità degli atti impositivi sottoscritti da parte di funzionari illegittimamente nominati; 1.1. il motivo è inammissibile in quanto la questione non è stata posta negli altri gradi di giudizio; 1.2. invero, la questione della nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], priva di legittimazione a rappresentare l’Agenzia delle entrate in quanto funzionario non avente adeguata qualifica, è stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è, dunque, preclusa (cfr. Cass. n. 15854 del 13/08/2004; Cass. n. 24681 del 21/11/2006; si veda anche Cass. n. 33769 del 19/12/2019), non essendo stato eccepito alcunché né nel corso del giudizio di appello, né nel corso del giudizio di primo grado; 2. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché manifesta illogicità della motivazione della CTR concernente la ritenuta sussistenza di danno erariale; 2.1. secondo l’assunto di parte ricorrente, poiché la CTR ha ritenuto l’illegittimità della ripresa con riferimento solo ad alcuni dei costi contestati da AE, non si potrebbe configurare alcun danno erariale; 2.2. il motivo è inammissibile perché sotto la veste di una violazione di legge si censura, in realtà, un vizio di motivazione, non più Cons. est. G.M. Nonno censurabile in ragione dell’esistenza di una doppia conforme di merito sulla questione (cfr. Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014); 2.3. vale, comunque, la pena di evidenziare che, se è vero che la CTR ha ritenuto la deducibilità di alcuni costi, altri costi sono stati ritenuti indeducibili, con conseguente conferma delle relative riprese, sicché la motivazione della sentenza impugnata non è affatto illogica; 3. con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità della verifica compiuta dalla Direzione regionale delle entrate, competente solo per i grandi contribuenti e non anche per la società ricorrente, che ha ricavi inferiori a cento milioni di euro; 3.1. la censura è infondata; 3.2. in realtà, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20915 del 03/10/2014; Cass. n. 24263 del 27/11/2015; Cass. n. 33289 del 21/12/2018; Cass. n. 21694 del 08/10/2020) il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. nella l. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale; 3.3. ciò, peraltro, non esclude che la stessa Direzione regionale abbia una generale competenza a svolgere attività istruttoria anche con riferimento ai soggetti sotto la soglia di rilevanza economica, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi; 6. in conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato; la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle Cons. est. G.M. Nonno spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite indeterminabile, diversamente da quanto dichiarato; 6.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unifica